Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19309 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19309 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 17592/2014 proposto da:
Cescon Doretta, Ferraris Paola, Tomba Claudio, elettivamente
domiciliati in Roma, Via Cassiodoro n. 1/a, presso lo studio dell’avv.
Scarselli Giuliano (Studio Annecchino – Sciarretta – Parotta), che li
rappresenta e difende, rispettivamente giusta procure speciali per:
Notaio Lucia Peresson di Udine – Rep.n. 24493 del 23.6.2014, Notaio
dott.ssa Stefania Rosa di Milano – Rep.n. 31172 del 23.6.2014,
Notaio Massimo Paparo di Trieste – Rep.n. 112608 del 23.6.2014;
– ricorrenti contro
Fondazione Ospizio Marino di Grado;
– intimata –

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso il decreto del TRIBUNALE di GORIZIA, depositato il
28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/05/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Rilevato che il Presidente del Tribunale di Gorizia nominò tre

dichiarata estinta dall’organo competente della Regione Friuli Venezia
Giulia, in persona di Doretta Cescon, Paola Ferraris e Claudio Tombaù
(quest’ultimo già nominato in sostituzione di Gabriele Zilli), revocati e
sostituiti con provvedimento del 28 aprile 2014 da un commissario
liquidatore nella persona di Enrico Guglielmucci;
che avverso quest’ultimo decreto Cescon, Ferraris e Tomba hanno
proposto ricorso straordinario per cassazione, notificato alla
Fondazione che non ha svolto attività difensiva.
Considerato che il ricorso è inammissibile, alla luce del principio
secondo cui i provvedimenti emessi dal presidente del tribunale, in
forza degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., nell’espletamento della sua
funzione di nomina e di sorveglianza sull’attività compiuta dai
liquidatori delle fondazioni, oltre che delle associazioni private
riconosciute e, in via analogica, anche non riconosciute, costituiscono
misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e di definitività,
essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche
d’ufficio, e fondandosi esse su di un’indagine sommaria e incidenter
tantum, con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non è

ammessa l’impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi
dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 1590/2015, 1590/2012);
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo la Fondazione
intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
2

commissari liquidatori della Fondazione Ospizio Marino di Grado, già

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico dei ricorrenti come per legge.
Roma, 31 maggio 2018.

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Dott.ssa Faln izia BARI_

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