Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19309 del 16/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 16/09/2020), n.19309
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2724-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ape legis;
– ricorrente –
contro
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROBERTA MARIA AVOLA FARACI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 938/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro G.M. impugnando la sentenza della CTR in epigrafe che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo a Irpef per l’anno 2008.
La parte intimata si è costituita.
La ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio in relazione all’adesione da parte della contribuente alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, avendo il predetto provveduto al perfezionamento della definizione.
Sulla base di quanto precisato dall’Agenzia delle entrate va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. Non è luogo a provvedere sul doppio contributo in relazione all’esito della lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020