Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19309 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. I, 10/09/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 10/09/2010), n.19309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – SEZIONE PROVINCIALE DI

COSENZA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso

l’avvocato BALDI STEFANO, rappresentata e difesa dagli avvocati

PISTOLESE MATTEO, MARTIRE FRANCESCO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il

10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dai Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato COSTANTINO FRANCESCO BAFFA, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che la Lega italiana per la lotta contro i tumori – sezione provinciale di Cosenza, con ricorso del 13 novembre 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Salerno depositato in data 10 giugno 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del predetto Ente – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia, ha rigettato la domanda ed ha condannato il ricorrente alle spese, liquidandole in complessivi Euro 950,00;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 25.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 3 luglio 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) l’Ente, con citazione del 1^ febbraio 1993, aveva proposto opposizione a precetto in relazione ad un decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Cosenza b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 30 gennaio 2006;

che la Corte d’Appello di Salerno, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver individuato i criteri di riferimento per il riconoscimento e la quantificazione del diritto all’indennizzo nella complessità del caso, nel comportamento delle parti ed in quello del giudice – ha osservato che, nella specie, tutte le udienze successive a quella del 12 luglio 1994 – già fissata “anche per la precisazione delle conclusioni” – (udienze specificamente indicate nel numero di diciotto), fino all’effettiva udienza di precisazione delle conclusioni del 31 ottobre 2005, “subirono rinvii disposti tutti ad istanza di parte”, ed ha ritenuto che “tale comportamento processuale reiterato ad opera delle parti evidenzia la volontà assoluta di procrastinare la definizione della controversia e conseguentemente il disinteresse per l’esito del giudizio, comportamento questo incompatibile con l’allegazione di danno non patrimoniale …”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con i cinque motivi di censura – i quali possono essere raggruppati per questioni -, la ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno erroneamente ritenuto di escludere il diritto all’indennizzo, omettendo di tener conto sia del fatto che i rinvii sono stati motivati dalla ricerca di una soluzione transattiva, sia del fatto – decisivo – che i rinvii concessi sono stati estremamente lunghi, con conseguente violazione dei diritti di difesa della parti (primo e secondo motivo); b) hanno erroneamente condannato la ricorrente alle spese del giudizio, perchè tale giudizio sarebbe assimilabile ad un procedimento amministrativo avente ad oggetto la domanda di equa riparazione (terzo motivo); c) hanno motivato la decisione, redigendo la motivazione con scrittura a mano parzialmente e/o insufficientemente leggibile (quarto e quinto motivo);

che il ricorso non merita accoglimento;

che, quanto alla censura sub a), la stessa è infondata, perchè il ricorrente – a fronte di una motivazione specifica ed esauriente – si limita a muovere l’unica critica di una certa consistenza che i rinvii concessi dal Giudice a quo sarebbero stati eccessivamente lunghi, omettendo però di censurare la reale ratio decidendi del decreto impugnato, consistente in ciò che il comportamento inusitatamente dilatorio (anche) della odierna ricorrente si pone in insanabile contrasto con l’allegazione del danno non patrimoniale subito per l’eccessiva durata del processo presupposto, cagionata proprio da tale comportamento tenuto nel proprio interesse, cui resta conseguentemente estraneo il comportamento dell’organo statale (palesemente irrilevante essendo poi la critica che fa leva, sulla circostanza, che i rinvii erano stati motivati dalla ricerca di una soluzione transattiva della lite);

che, quanto alla censura sub b), la stessa è infondata, perchè i Giudici a quibus hanno esclusivamente e correttamente applicato nella specie il principio della soccombenza, risultando poi palesemente erronea la tesi della natura sostanzialmente amministrativa del procedimento giurisdizionale disciplinato dalla L. n. 89 del 2001;

che infine, quanto alla censura sub c), la stessa è infondata, perchè la scrittura a mano del provvedimento giurisdizionale da luogo a nullità soltanto nel caso in cui esso sia assolutamente illeggibile e quindi inidoneo ad esternare il contenuto della decisione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 2131 del 2006), mentre nella specie la scrittura a mano comporta soltanto una certa difficoltà di lettura;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA