Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19309 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 07/07/2021), n.19309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11476/2018 proposto da:

INTERMARINE S.P.A., nella qualità di incorporante della R.

Cantieri Navali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa

dagli avvocati SALVATORE TRIFIRO’, PAOLO ZUCCHINALI, TOMMASO TARGA;

– ricorrente –

contro

P.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II N. 326, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GUADAGNO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCARDO BERTUCCIO,

VINCENZO MARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 403/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/10/2017 R.G.N. 172/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 403 depositata il 6 ottobre 2017 la Corte di appello di Genova, in riforma della pronuncia del Tribunale di Savona, ha accertato l’inadempimento della società Intermarine s.p.a. ai Protocolli 5 marzo e 21 marzo 2007 (stipulati con la società R. Cantieri Navali, l’unione industriale della Provincia di Savona, la R.S.U. e le federazioni provinciali Fini-Cisl le Fiom-Cgil) ove, a fronte di un progetto di riorganizzazione del porto di Pietra Ligure, si prevedeva l’organizzazione di corsi di formazione per adeguare le professionalità dei dipendenti e la possibilità di un temporaneo periodo di trasferta presso altri cantieri operativi del gruppo e ha condannato la società a pagare a P.P.G. una somma pari all’indennità di trasferta prevista dal c.c.n.l. di settore per tutto il periodo di effettivo lavoro presso la sede di (OMISSIS).

Avverso questa decisione la Intermarine s.p.a. propone ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi. Il lavoratore resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società Intermarine s.p.a. ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonchè dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.

Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale – art. 391 c.p.c., comma 1, cit. – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza. Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. 11211/2004,1913/2008, 14138/2015).

Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dai difensori muniti di procura generale.

Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.

Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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