Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19309 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3262-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FAIL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AGNESE,

rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli

avvocati CARLO MORICONI e FABIO ROSCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha emesso a carico della Fiam spa un atto di recupero del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo relativi agli anni 2007 (per Euro 22.099,00) e 2011 (per Euro 43.544,13), oltre sanzioni ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 18 contestando l’indebita compensazione di imposte dovute negli anni 2009 e 2011 in relazione alla mancata presentazione del formulario SRF per il credito relativo all’anno 2007 ed alla mancata esposizione dei dati relativi ai costi sostenuti nel 2008 e 2009 per il credito relativo all’anno 2011, per la quale aveva poi redatto dichiarazione integrativa il 21.3.2013.

La CTP di Perugia, decidendo sul ricorso proposto dalla società contribuente, annullava parzialmente l’avviso di accertamento con riguardo alle sanzioni irrogate per il credito di Euro 22.099,00 in relazione alle numerose modifiche legislative intervenute, nonchè il recupero del credito d’imposta di Euro 43.544,13, in relazione alla dichiarazione integrativa presentata dalla parte contribuente dopo la notifica dell’atto impositivo.

La CTR dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito la società contribuente con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo si deduce, con riferimento al credito d’imposta di Euro 43.544,13 utilizzato nell’anno 2011, la violazione del 322/

art. 2 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13. Secondo l’Agenzia ricorrente l’omissione nella quale era incorsa la società contribuente-mancata esposizione dei costi sostenuti negli anni 2008 e 2009 nel quadro RU della dichiarazione relativa all’anno 2011 – giustificava la legittimità del recupero, non potendosi valorizzare la dichiarazione integrativa emessa successivamente all’atto impositivo anche se astrattamente tempestiva rispetto al termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2.

Il motivo di ricorso è fondato.

Il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, dispone: “Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, e successive modificazioni”. Il successivo comma 8-bis stabilisce: “Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17”.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 13378 del 2016, hanno rilevato che, il sistema normativo delineato dalle due previsioni sopra richiamate consente di distinguere i limiti e l’oggetto delle rispettive dichiarazioni integrative, nel senso che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, ai sensi del successivo comma 8-bis, gli errori e le omissioni in danno del contribuente, possono essere emendati non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante. In tale occasione, come anche in altre pronunzie rese sempre a sezioni Unite, si riconosce comunque la possibilità del contribuente di dimostrare, nel giudizio promosso contro l’atto dell’Amministrazione teso a disconoscere un credito, l’esistenza stessa del credito ancorchè non puntualmente indicato nelle pertinenti dichiarazioni – cfr. Cass. n. 17757/2016 e 17758/2016 -.

Va infine ricordato che è parimenti consolidato l’indirizzo secondo il quale costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alla irregolarità anche dopo la contestazione della stessa la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore – cfr., ex multis, Cass. n. 5398/2012 -. Orbene, nel caso di specie, la società contribuente, per ovviare l’errore commesso in proprio danno, correlato alla mancata indicazione nel Quadro RU sez. 17^ Ricerca e sviluppo – della dichiarazione relativa all’anno 2011 dei costi sostenuti negli anni 2008 e 2009 ai fini di utilizzare in compensazione il credito d’imposta relativo ad investimenti in attività di ricerca e sviluppo regolato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1,commi da 280 a 283 ha presentato dichiarazione integrativa il 21.3.2013, successiva alla notifica dell’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, in data 21.2.2013, ha disposto il recupero del credito d’imposta asseritamente utilizzato in modo indebito.

Orbene, poichè la dichiarazione integrativa era stata presentata ben oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis ed in epoca successiva alla notifica dell’avviso di recupero, ha errato la CTR nel ritenere legittimo l’operato del contribuente.

Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 lo stesso è manifestamente fondato.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, nè a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, nè all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione – cfr. Cass. 23 giugno 2016 n. 23845-.

Orbene, la sentenza impugnata non si è adeguata ai superiori principi facendo discendere lo stato di incertezza dal quale ha fatto derivare il venir meno della sanzioni applicate da non meglio precisate ragioni nascenti da modifiche legislative susseguitesi in materia di crediti d’imposta, senza tuttavia calibrare o specificare il contenuto specifico delle diverse regolamentazioni e l’eventuale incidenza delle stesse sull’omissione ascritta al contribuente.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Umbria che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Umbria che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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