Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19308 del 21/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19308 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: UCCELLA FULVIO

venditore –

SENTENZA

Risarcimento
danni

sul ricorso 23305-2007 proposto da:
FINIMMOBIL S.R.L. 01977070125, in persona del suo

R.G.N. 23305/2007

2)die
legale rappresentante pro tempore sig. ALESSANDROcron //1
SASSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO,
rappresentata
2013

e

difesa

dall’avvocato

AGOZZINO

CALOGERO giusta delega in atti;
– ricorrente –

1216
contro

SINIGAGLIA IVANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 21/08/2013

Rep.

3A9. 9

Ud. 31/05/2013
PU

RIBAUDO SEBASTIANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BELFIORE CORRADO giusta
procura speciale notarile del Dott. ALICE CHIABAI,
deleg. eserc. funzioni notarili Decr. Cons. l del
28/6/2007, nella sede del Vice Consolato d’Italia in

– controricorrente nonchè contro

BRUNI PAOLO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1961/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/07/2006 R.G.N.
963/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/05/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;
udito l’Avvocato CALOGERO AGOZZINO;
udito l’Avvocato SEBASTIANO RIBAUDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

Mons (B), del 15/10/2007 rep. n. 72;

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Busto Arsizio il 16 gennaio 2003 rigettava la
domanda proposta da Finimmobil s.r.l. nei confronti di
Sinigaglia Ivana, Attardo Giuseppina e Attardo Fabrizio volta
ad ottenere l’ esecuzione in forma specifica del preliminare di

Carmelo di un immobile di proprietà di quest’ ultimo in Sanremo
e ottenere una sentenza ex art.2932 c.c. contro il pagamento
del prezzo concordato di lire 120 milioni.
Su gravame della Finimmobil s.r.l. la Corte di appello di
Milamo ha confermato il 21 luglio 2006 la sentenza di prime
cure.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la
Finimmobil s.r1„ affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso la Sinigaglia.
La ricorrente società ha depositato memoria
Motivi della decisione

1.-Con il primo motivo (

ex art.360 n.3 c.p.c.-violazione e/o

falsa applicazione del disposto di cui all’ art.1399 c.c.) la
società ricorrente assume che il giudice dell’ appello, dopo
aver riconosciuto che il negozio stipulato dal

falsus

procurator può essere ratificato dall’ interessato ( o dai suoi
eredi ) non abbia ritenuto che l’ operato della Sinigaglia, che
aveva richiesto la risoluzione del contratto preliminare
stipulato dal rappresentate senza poteri e non anche il

3

vendita stipulato il 4 febbraio 1994 dal defunto Attardo

risarcimento del danno, costituisca anche quanto alla forma
scritta valida ratifica dell’ operato del falsus procurator.
Ad illustrazione della censura viene formulato il seguente
quesito di diritto
Dica la Ecc.ma Corte di cassazione se la comparsa di

di rituale procura alle liti, con il quale il rappresentato
richiede la declaratoria di risoluzione del contratto
preliminare di compravendita immobiliare stipulato dal
rappresentante senza potere, costituisca anche quanto alla
forma scritta valida ratifica dell’ operato del falsus
procurator”
2.-Con

il

secondo motivo

(

ex

art.360

n.5

c.p.c.-

contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo
della controversia )1a società ricorrente ripropone la stessa
censura ma sotto il profilo della contaddittorietà della
motivazione in quanto, come si ricava dall’orientamento di
questa Corte, di cui riporta Cass.n.3092/78, la richiesta di
risoluzione di un contratto altro non significa che il
riconoscimento in capo all’ apparente rappresentato della
efficacia del contratto ( v.p.27 ricorso ).
Ad illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito
di diritto
Dica la Ecc.ma Corte di cassazione se la motivazione adottata
dalla Corte di appello di Milano sia affetta da
contraddittorietà e da illogicità nel momento in cui dopo aver

4

costituzione e di risposta, sottoscritta dal difensore munito

affermato di condividere il pensiero giurisprudenziale in forza
del quale la richiesta di declaratoria di risoluzione di un
contratto preliminare altro non significa se non il
riconoscimento in capo all’ apparente rappresentato della
efficacia del contratto stesso, ha alla fine escluso che nella

3.-Con il terzo motivo (

ex art.360 n.5 c.p.c.: in ogni caso

omesso r/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia ) la medesima censura viene prospettata nel senso
che la insufficiente motivazione assume maggiore rilevanza una
volta considerato che negli atti di primo e secondo grado
esisteva già la prova ( costituita dal rilascio di procura al
difensore per resistere alla domanda di adempimento degli
obblighi assunti dal

falsus procurator

e la domanda di

declaratoria di risoluzione del contratto ) della inequivoca
manifestazione di volontà di Sinigaglia Ivana, nella sua
qualità di erede del marito Attardo Carmelo, di ratificare e
così fare propria l’ attività svolta dal rappresentante senza
poteri.
Ad illustrazione del viene formulato il seguente quesito di
diritto.
Dica la Ecc.ma Corte di cassazione se la motivazione adottata
dalla Corte di appello di Milano sia da ritenersi omessa,
ovvero insufficiente, nel momento in cui non ha indicato gli
elementi oggettivi desumibili dagli atti processuali, utili ad
affermare che nella fattispecie Sinigaglia Ivana, seppure abbia

5

fattispecie sia intervenuta la ratifica’

giudiziariamente richiesto la risoluzione del contratto
preliminare per cui è causa, non ha inteso manifestare alcuna
ratifica del contratto stesso”
4.-In riferimento a questa censure, di cui la seconda e la
terza costituiscono frammentazione di una sola doglia

congiuntamente per la loro intima connessione.
4.1.-Di vero, con esse,

in buona sostanza,

ricorrente contesta quanto ritenuto dal giudice

la società
a quo,

ossia

che di per sé la domanda di risoluzione non comporti
automaticamente la ratifica del negozio concluso dal

falsus

procura tor.
Al riguardo ritiene questo Collegio che in linea di principio è !
esatto, e lo ha rilevato anche il giudice dell’ appello, che la
domanda di risoluzione può configurare ratifica dell’ operato
del

falsus procurator,

ma nella specie, e pacifica sembra la

circostanza, il giudice

a quo

non ha ritenuto che la

proposizione della domanda abbia comportato effetti di ratifica
per il semplice motivo che la condotta extraprocessuale della
Sinigaglia, ossia la vendita a terzi del bene immobile oggetto
di compromesso, fu determinata dal comportamento pretestuoso, a
suo avviso, della Finimmobil s,r.1..
In altri termini,valutando il comportamento delle parti, il
giudice

a quo

ha escluso che la Sinigaglia avesse inteso

ratificare l’ attività del falsus procurator.

6

doglianza, osserva il Collegio che tutte vanno esaminate

Ella voleva solamente a fronte dell’ inadempimento della
promissoria acquirente, sciogliersi dall’ obbligazione del
preliminare, cui, come è certo, non è applicabile l’ art.1454
c.c. ( Cass.n.1898/11).
Ed, in effetti, che non sia rinvenibile una equivalenza tra

trova fondamento nel rispetto dell’ autodeterminazione delle
parti, che può portare sia al riconoscimento dell’ operato
altrui sia a ritenere che, fermo quanto operato da altri senza
alcun potere dell’ interessato, in realtà ci si intenda
sciogliere dalle obbligazioni da quegli assunte a fronte di una
condotta ritenuta ingiustificatamente dilatoria dell’ altra
parte.

4.2.-Del resto in punto documentale , che va preso in esame
avendo la società ricorrente, con estrema diligenza,
ritrascritto l’ atto di costituzione in appello ( v.p.7-11
ricorso ), si rileva che la Finimmobil s.r.l. contestava la
decisione del Tribunale sul punto richiamando l’ attenzione del
giudice dell’impugnazione sulla circostanza che Sinigaglia
Ivana ha ” tra le altre cose, espressamente richiesto di
dichiarare la risoluzione ex art.1454 c.c. del preliminare di
vendita di cui è causa per fatto e colpa di parte attrice e
rigettare ogni avversaria domanda ” ( p.8 ricorso ).
Su questo specifico motivo il giudice dell’ appello ha
convenuto con la società appellante, definendo la sua
osservazione ineccepibile, ma scendendo al caso concreto ha

7

domanda giudiziale di risoluzione e ratifica è principio che

ritenuto che ” chi chiede soltanto di essere sciolto dall’
obbligazione contrattuale non l’ accetta implicitamente, ma la
rifiuta doppiamente.
Alla stregua di siffatte premesse tecniche” ( p.6 sentenza
impugnata ) il giudice a quo ha poi concluso che la Sinigaglia

procurator,

perché in realtà non si era nemmeno posta il

problema e, dando per scontata la validità del contratto,
considerato che dal suo punto di vista ovviamente il definitivo
non si era perfezionato a causa dell’ atteggiamento pretestuoso
della controparte, si è ritenuta assolta dall’ impegno e ha
venduto ad altri, chiedendo poi la risoluzione del preliminare
a fronte dell’ opposta domanda di adempimento.
4.3.-Come , quindi, appare evidente, la

ratio decidendi della

controversia è offerta dalla circostanza, nel caso in esame,
che la Sinigaglia si era solo limitata a richiedere la
risoluzione del preliminare, che con tale domanda aveva
ratificato ( Cass.n.16221/02 ) e, quindi, proprio perché vi era
stata ratifica, correttamente la stessa aveva agito per la
risoluzione.
Non sussiste, quindi, né la erronea applicazione dell’ art.1399
c.c né contraddittorietà o insufficienza di motivazione, bensì
la presa d’ atto e la valutazione di una condotta sostanziale e
processuale ritenuta idonea a legittimare la risoluzione del
preliminare e, quindi, la vendita del bene, oggetto del
preliminare del 4 febbraio 1994 sottoscritto da Attardo

8

non ha mai inteso ratificare il preliminare concluso dal falsus

Giuseppe in forza di procura rilasciata da Attardo Carmelo, il
cui contenuto non prevedeva il potere dio stipulare l’ atto.
Del resto, va posto in rilievo che la domanda di risoluzione di
un preliminare qualora si accerti in concreto che essa è
diretta soltanto a sciogliersi dallo stesso non può equivalere

sottoscritto in quanto non munito di specifico mandato, perché
il giudice del merito è tenuto a valutare il contenuto e le
finalità della domanda stessa quali emergano nella realtà dei
rapporti .
Per cui, qualora l’ erede del promittente venditore, il quale
nel preliminare sia stato rappresentato da un

falsus

procurator, agisca per la risoluzione di del preliminare stesso
per fatto e colpa del promissario acquirente non dimostra, per
ciò solo, di fare entrare nella sua sfera giuridica gli effetti
della condotta del

falsus procura tor,

quanto di ritenere

efficace quel contratto se la situazione fattuale depone in tal
senso, per potersi liberare dalle obbligazioni inerenti allo
stesso.

Nel caso in esame va inoltre aggiunto che il giudice a quo ha
ritenuto che non avendo la Sinigaglia richiesto il risarcimento
dei danni, richiesta la quale ovviamente presuppone la ratifica
dell’ operato del falsus procurator e quindi la titolarità del
rapporto obbligatorio, ma soltanto la risoluzione, la stessa ha
rifiutato “doppiamente” tale titolarità, sia sul versante della
volontà negoziale sia con il resistere alla domanda di

9

a ratifica dell’ operato del falsus procurator, che lo abbia

adempimento in forma specifica ex art.2932 c.c.avanzata dalla
Finimmobil s.r.1., in tal modo manifestando non già la sua
adesione all’ operato del

falsus procurator,

ma ritenendo

inefficace quel contratto aveva semplicemente richiesto di
essere sciolta dalle obbligazioni in esso contenute per

In altri termini,

la

ratio

della sentenza impugnata,

contrariamente a tutto l’ argomentare della società ricorrente,
non è quella di disconoscere

In

thesi

la equivalenza della

domanda giudiziale di risoluzione alla ratifica, ma quella di
negarne la sussistenza qualora questa domanda parta dal
presupposto della validità di quel contratto e sia finalizzata
solo ad ottenere solo uno scioglimento dagli obblighi
contrattualmente imposti essendosi verificato un inadempimento
dell’ altro contraente.
Peraltro, non va trascurato che

la domanda di risoluzione si

concreta nella richiesta rivolta al giudice di porre rimedio al
fatto obbiettivo dell’ inadempimento del debitore, ossia a
tutela dell’ equilibrio sinallagmatico ( Cass.n.1021/84 ) e,
quindi di per sé può non assurgere a fatto concludente ed
univoco alla ratifica di quanto operato dal rappresentante
senza potere di uno degli interessati, altrimenti la parte
fedele ai doveri imposti dal contratto non avrebbe alcuna
possibilità di sciogliersi dallo steso, una volta ritenuta o
supposta la” infedeltà” agli obblighi convenuti da parte dell’
altro contraente.

10

inadempimento del promissorio acquirente.

In conclusione,

tre motivi sono infondati, sotto ognuno del

vizi denunciati e, quindi il ricorso va respinto e le spese che
seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle

euro 200 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 maggio
2013.

spese del presente giudizio che liquida in euro 5.200 di cui

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA