Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19308 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19308 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CAMPESE EDUARDO

ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 1768/2015 proposto da:
FINCOMPANY s.r.l. in liquidazione (p. iva 01828780971), con sede in Prato,
alla via Baldinucci n. 4, in persona del liquidatore, dott. Fabrizio Franchi,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del
ricorso, dall’Avvocato Leonardo Masi, con il quale elettivamente domicilia in
Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez &
Associati.
– ricorrente contro
UNIONE di BANCHE ITALIANE, Società Cooperativa per Azioni – UBI BANCA
(p. iva 03053920165), con sede in Bergamo, alla piazza Vittorio Veneto n.
8 (già incorporante SILF Società Italiana Leasing e Finanziamenti s.p.a.), in
persona del Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante,
dott. Franco Polotti, rappresentata e difesa, giusta procura speciale
apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Salvatore Florio e

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Data pubblicazione: 19/07/2018

Massimo Lotti, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, alla via di Ripetta n. 70.
– controricorrente avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di TORINO depositata il
30/05/2014;

10/05/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso,
che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Fincompany s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione,
affidandosi a cinque motivi, resistiti dalla UBI BANCA – Unione Banche
Italiane Società Cooperativa per azioni (già incorporante la SILF – Società
Italiana Leasing e Finanziamenti s.p.a.), avverso la sentenza della Corte di
appello di Torino del 6/30 maggio 2014, n. 1062, non notificata, reiettiva
del gravame dalla prima interposto contro la decisione del Tribunale di
Cuneo del 25 giugno 2012, che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda
di condanna della SILF s.p.a. a pagarle C 1.375.160,39, o, in subordine, C
825.096,23, a titolo di indennità di fine rapporto, nonché C 496.561,67, per
indennità sostitutiva di preavviso, in relazione ai due contratti di agenzia tra
esse intercorsi. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.. In quella della UBI Banca, peraltro, si menziona un
ricorso incidentale condizionato dalla stessa proposto con il proprio
controricorso del 18 febbraio 2015, ma in quest’ultimo non se ne rinviene
traccia.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte territoriale,
sostanzialmente condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure,
ritenne: i) essere stata Fincompany s.r.l. a recedere dal contratto di agenzia
tramite la missiva del 9 aprile 2009, al cui tenore letterale, interpretato
secondo buona fede, non poteva che attribuirsi carattere ed effetto
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

recessivo. Essa, invero, conteneva la comunicazione della messa in
liquidazione giudiziale di detta società, evento che presupponeva lo
scioglimento ed il venir meno della attività sociale, ed un riferimento al
periodo di preavviso, non spiegabile se non al fine di esprimere una
implicita volontà di recesso;

il)

inammissibile l’assunto, svolto

dall’appellante nella comparsa conclusionale depositata in primo grado,

indennità sarebbero risultate comunque dovute in forza dell’art. 1751,
comma 2, n. 2, ultimo periodo, cod. civ., costituendo la liquidazione
giudiziale una causa di recesso forzato. Una siffatta difesa, invero, integrava
una nuova

causa petendi in merito alla quale la controparte aveva

efficacemente rifiutato il contraddittorio. In via gradata, le corrispondenti
argomentazioni erano comunque infondate, posto che: ha), quanto alla
analogia fra “età, infermità o malattia” dell’agente persona fisica e
liquidazione della società, una siffatta operazione ermeneutica sarebbe
vietata, avendo la suddetta norma carattere eccezionale perchè derogativa
delle ipotesi di non debenza delle indennità in caso di recesso dell’agente;

iib) nessuna censura di incostituzionalità poteva ascriversi ad una lettura
della citata disposizione limitata alle situazioni che coinvolgono l’agente
persona fisica, tenuto conto della non equiparabilità della posizione di
quest’ultimo con quella dell’agente società, né era corretta l’interpretazione
estensiva della medesima norma invocata dalla Fincompany s.r.I.,
considerato che la messa in liquidazione di una società, ancorché avvenuta
ad opera dell’Autorità Giudiziaria, era un atto riconducibile alla volontà dei
soci (nella specie, il Tribunale di Prato aveva emesso il relativo decreto su
ricorso dell’amministratore della odierna ricorrente) e non certo un fatto
imposto dalla legge, né, infine, la morte dell’agente persona fisica era
equiparabile alla estinzione della società.
2. I formulati motivi prospettano, in sintesi:
I) «Violazione dell’art. 1362 c.c. (motivo dedotto ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si contesta l’interpretazione della missiva del 9
aprile 2009 fatta propria dalla corte torinese, sostenendosi che l’art. 1362
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secondo cui, anche nella denegata ipotesi di recesso operato dall’agente, le

cod. civ. prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole. Mai,
nella suddetta missiva, viene fatto riferimento al recesso, né si esprime la
volontà di far cessare gli effetto del contratto di agenzia.
II) «Violazione dell’art. 1366 c.c. (motivo dedotto ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.)». Muovendo dall’assunto che, nell’interpretazione del

impone di adeguare tale interpretazione al significato sul quale le parti, in
relazione alle circostanze concrete, potevano fare ragionevole affidamento,
si afferma che l’interpretazione della missiva suddetta effettuata dalla corte
torinese contrasterebbe con il canone di cui alla citata norma;
III) «Violazione dell’art. 1368 c.c. (motivo dedotto ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si rappresenta che l’interpretazione della
medesima missiva effettuata dalla corte territoriale violerebbe il criterio di
cui all’art. 1368 cod. civ., che impone l’interpretazione delle clausole
ambigue alla stregua di ciò che si pratica generalmente.
IV) «Falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. (motivo dedotto ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si sostiene che, nella sua comparsa
conclusionale in primo grado, la Fincompany s.r.l. aveva svolto una mera
difesa, nel senso che laddove il giudicante avesse ritenuto di individuare il
suo recesso nella predetta missiva del 9 aprile 2009, doveva comunque
operare l’art. 1751 cod. civ., sicchè, lungi, dall’essersi introdotto un nuovo
fatto costitutivo, si sarebbe solo trattato di una difesa limitata a rilevare
l’operatività di una norma con riferimento alla ipotesi di ritenuto recesso
dell’agente.
V) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., II comma, n. 2,
ultimo inciso c.c. (motivo dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.)», nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto la suddetta
disposizione inapplicabile per non essere la ricorrente una persona fisica,
apparendo, per contro, necessaria e corretta l’interpretazione estensiva o
analogica del comma 2 dell’art. 1751 cod. civ. volta a ricomprendere,
insieme alle cause di recesso forzato verificabili in capo all’agente persona
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contratto, la buona fede emerge come obbligo di lealtà, e la disposizione

fisica, anche le cause di recesso forzato verificabili in capo all’agente
persona giuridica, altrimenti rivelandosi irragionevole e costituzionalmente
illegittima una diversa lettura della medesima disposizione.
3. I primi tre motivi, scrutinabili congiuntamente perché intimamente
connessi, sono complessivamente inammissibili.
3.1. La ricorrente, invero, pur lamentando violazione degli artt. 1362,

ex art. 342 cod. proc. civ., del pregresso grado di giudizio) cod. civ., mira,
sostanzialmente, ad ottenere, come condivisibilmente osservato dal P.G.
nella sua requisitoria scritta, una novella valutazione delle risultanze
documentali e logico inferenziali effettuata nel provvedimento impugnato,
così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di
legittimità in un ulteriore, non consentito, terzo grado di merito, nel quale
ridiscutere analiticamente quelle risultanze come espresse nel menzionato
provvedimento, non condivise e, per ciò solo, censurate al fine di ottenerne
la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (cfr. Cass. n.
21381 del 2006, nonché la più recente Cass. n. 8758 del 2017).
3.1.1. Va, inoltre, ricordato, da un lato, che le norme in tema di
interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., giusta il
rinvio ad esse operato dall’art. 1324 cod. civ., si applicano anche agli atti
unilaterali (come, nella specie, la missiva del 9 aprile 2009), nei limiti della
compatibilità con la particolare natura e struttura di tali atti, sicché, mentre
non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo
all’intento proprio del soggetto che lo ha posto in essere, resta fermo il
criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto

(cfr. Cass. n. 9127 del

2015); dall’altro, che l’interpretazione dell’atto unilaterale, governata, al
pari di quella dei contratti, da criteri giuridici cogenti e tendente alla
ricostruzione del significato del primo o dei secondi in conformità all’intento
di chi lo ha posto in essere o della comune volontà dei contraenti,
costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito,
censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di
ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la
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1366 e 1368 (peraltro neppure correlato ad uno specifico motivo di appello,

specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto
sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli
articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il
giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una
motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il
controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé

dell’autosufficienza, il testo dell’atto o del contratto, nella parte in
questione). Peraltro, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal
giudice all’atto unilaterale o al contratto non deve essere l’unica
interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e
plausibili interpretazioni, per cui, quando di un atto o di una clausola
contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è
consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal
giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra
(su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465
del 2015, n. 10891 del 2016).
3.2. Nella specie, il convincimento della corte torinese circa la idoneità
del contenuto della missiva del 9 aprile del 2009, riprodotta nell’odierno
ricorso della Fincompany s.r.I., ad integrare il recesso di quest’ultima dai
contratti di agenzia intercorso con la SILF s.p.a. (oggi UBI BANCA soc. coop.
per azioni), appare congruo ed affatto plausibile alla stregua di quanto la
stessa corte ha descritto (cfr. amplius, pag. 7-11 della sentenza impugnata)
risultare dalla medesima (ribadendosi che, per sottrarsi al sindacato di
legittimità, il risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito non
deve essere l’unico possibile, o il migliore in astratto, ma uno dei possibili e
plausibili), rivelandosi, così, inammissibile, perché involgente attività
riservata al giudice di merito, il tentativo della ricorrente di opporvi il
proprio.
4. Le censure prospettate con il quarto ed il quinto motivo, poi,
investono le due autonome

rationes decidendi

utilizzate dalla corte

distrettuale per disattendere i rilievi difensivi della Fincompany s.r.l. relativi
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(occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio

all’indennità ex art. 1751 cod. civ. nell’ipotesi di recesso dell’agente per
asserita forza maggiore.
4.1. E’ evidente, allora, che, ove almeno una di esse (costituite,
rispettivamente, dalla tardiva introduzione, nel giudizio di primo grado, di
una nuova causa petendi e dall’infondatezza, in ogni caso, della pretesa
indennitaria per difetto, nel caso di specie, della forza maggiore) resista alle

non potendo produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, della
sentenza (cfr., ex multis, Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del
2017).
4.2. Ebbene, rileva il Collegio che, come affatto condivisibilmente
osservato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, quanto alla seconda ratio
(attinta segnatamente dal quinto motivo di ricorso), Fincompany s.r.l. ha
dedotto che la sua liquidazione giudiziale costituirebbe una causa di recesso
forzoso, non riconducibile a “scelte” della compagine societaria, espressione
di insindacabili logiche imprenditoriali, e che la lettura dell’art. 1571 cod.
civ. operata dalla corte distrettuale creerebbe disparità di trattamento, non
consone ai precetti costituzionali, tra la posizione dell’agente-persona fisica
e quella dell’agente-ente societario.
4.2.1. Sennonché risulta dirimente il rilievo che l’odierna ricorrente mai
abbia comprovato le ragioni per le quali la società venne posta in
liquidazione, ragioni che avrebbero dovuto dimostrare la non
consequenzialità del provvedimento giudiziale di liquidazione a “fatti” o
“situazioni” imputabili allo stesso ente societario o a singoli soci; ed è anzi
significativo che la corte torinese abbia sottolineato che il decreto di
liquidazione scaturì proprio da un ricorso dell’amministratore dell’odierna
ricorrente.
5. Resta, pertanto, assorbita ogni altra questione.
6. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio
regolate dal principio di soccombenza e dandosi atto, altresì, – in assenza di
ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n.
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei
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censure della società ricorrente, ne conseguirebbe la irrilevanza dell’altra,

presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso
proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il
giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che

integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il
versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
proposta.

P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 9.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
della Corte Suprema di cassazione, il 10 maggio 2Q18.
Il P

Il Funzionario Giudizi
Dott.ssa Fabrizio BAR

definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto

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