Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19308 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 18/07/2019), n.19308
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27543-2018 proposto da:
FLLI G. SNC, in persona del socio e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo
studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANDREA GRECO;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 11728/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 14/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA
SPENA.
Fatto
RILEVATO
che questa Corte con ordinanza in data 8 marzo – 14 maggio 2018 numero 11728 accoglieva il ricorso proposto dalla società FRATELLI G. snc (in prosieguo: la società) avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 4 febbraio 2016 numero 1745/2015 e, per l’effetto, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello di Catanzaro;
che la società ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. per la correzione dell’errore materiale contenuto nella intestazione della ordinanza, esponendo che benchè il giudizio fosse stato incardinato e si si fosse svolto, nelle fasi di merito e nel grado di legittimità, nei confronti DELL’INPS, della società SCCI spa e della società EQUITALIA SUD S.p.A. nel frontespizio della ordinanza veniva indicata come parte resistente l’INAIL in luogo dell’INPS;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come richiamato dall’art. 391 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è fondato, essendosi il giudizio svolto nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della società SCCI spa sia nei gradi di merito che nel grado di legittimità, ove l’INPS era rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla d’Aloisio, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano, Ester Ada Vita Sciplino, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore mai riale della ordinanza n. 11728/2018, con indicazione nella epigrafe della ordinanza e nella motivazione quale parte controricorrente in luogo dell'”INAIL” dell'”INPS”, in proprio e quale mandatario di SCCI spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla d’Aloisio, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano, Ester Ada Vita Sciplino.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019