Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19308 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 16/09/2020), n.19308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21915-2018 proposto da:

D.L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO GAETANO ANDREUZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1243/13/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.L.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dalla predetta, affermando che la motivazione del provvedimento di riclassamento è sufficiente in quanto esplicita i riferimenti osservati dall’Ufficio per riparametrare le rendite. La CTR ha osservato, poi, che il classamento oggetto di causa è stato effettuato sulla base dei consueti parametri della categoria e della classe di merito.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe errato nel ritenere adeguatamente motivato l’avviso di accertamento, anche in considerazione dell’erronea applicazione del metodo comparativo operata dall’Ufficio.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il giudice d’appello avrebbe utilizzato argomentazioni generiche e/o astratte, ignorando completamente le risultanze racchiuse nella relazione tecnica in atti.

I due motivi meritano un esame congiunto e sono entrambi fondati.

Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di Roma).

E’ stato, infatti, affermato che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. cit. n. 22671/2019).

Non può, pertanto, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 11577 del 2019; n. 361 del 2019; n. 10403 del 2019; n. 16368 del 2018; n. 22900 del 2017; n. 3156 del 2015).

Ne consegue che l’atto di accertamento debba indicare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura. Soltanto in questo modo il contribuente può ritenersi posto nella condizione di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima anche al fine, eventualmente, di contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.

Sul punto si è precisato che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829 dei 2018).

Orbene, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di classificazione catastale.

Ed infatti, la CTR ha affermato che “il nuovo classamento è derivato da una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare, rendendo possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. La motivazione del provvedimento ha esplicitato che il nuovo classamento è stato adottato ai sensi della stessa L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona”. Ha proseguito, poi, dichiarando che l’atto reca la chiara indicazione dei presupposti normativi ed amministrativi in base ai quali si è attivato il classamento; da ultimo, ha affermato che la motivazione è sufficiente in quanto esplicita i riferimenti osservati dall’Ufficio nel riparametrare le rendite e ha precisato che il classamento è stato effettuato sulla base dei consueti parametri della categoria e della classe di merito.

Ora, a ben considerare, si tratta di una motivazione che non si conforma ai principi sopra esposti peccando di estrema genericità rispetto agli elementi fattuali che avrebbero dovuto supportare l’accertamento catastale.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio, in relazione al recente formarsi di un indirizzo giurisprudenziale rispetto al contenzioso specifico qui esaminato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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