Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19308 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M. (OMISSIS), C.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che li rappresenta

e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LOCAT S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell’avvocato ZINCONE ANDREA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUIZZA RICCARDO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 12/1/2005, depositata il 05/02/2005, R.G.N.

8 92/2003+712/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ANDREA ZINCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Ceduto da parte dell’utilizzatore R.V. un contratto di locazione finanziaria di parte di un immobile, la ceduta concedente Locat s.p.a., che non aveva liberato il cedente, richiese decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti dei fideiussori dell’utilizzatore R.M. e C.L. per il pagamento della somma di L. 10.264.264, che affermò non versata dal debitore principale.

Gli ingiunti proposero distinte opposizioni, affermando entrambi, per quanto in questa sede ancora rileva, che le obbligazioni erano state estinte.

Le cause, non riunite in primo grado, furono difformemente decise dal tribunale di Milano: l’opposizione di R.M. fu respinta con sentenza depositata il 24.1.2002; quella di C.L. fu accolta con sentenza depositata il 7.6.2003.

2. Entrambi i soccombenti proposero appello e le cause furono riunite in secondo grado. I rispettivi convenuti resistettero.

Con sentenza n. 307/05 la corte d’appello di Milano ha accolto l’appello della concedente Locat s.p.a. nei confronti della C. e rigettato quello del R. nei confronti di Locat.

Ha in sostanza ritenuto la corte di merito che, a fronte della non contestazione da parte dei debitori della sussistenza del credito, era rimasta sfornita di prova la loro eccezione di adempimento.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione il R. e la C. affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso Locat, che ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1199, 1988 e 2733 e ss. c.c..

Si sostiene:

a) la stessa proposizione delle opposizioni degli ingiunti attestava che “alcuna accettazione, da parte di questi, vi sia mai stata nei confronti delle somme richieste dalla concedente” (pagina 4 del ricorso, quinto capoverso);

b) che la corte d’appello aveva posto a base della decisione registrazioni contabili del creditore utili in via monitoria ma inidonee ad offrire la prova del credito in sede di giudizio ordinario (pagina 5 del ricorso);

c) che il bonifico di L. 96.274.334 del 13.2.1996, pacificamente ricevuto dal creditore, era “successivo ai crediti richiesti dalla Locat (1995)” e conteneva l’espressa dicitura “saldo rate leasing”, sicchè doveva essergli attribuita valenza di quietanza ex art. 1199 c.c. e di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. (pagina 5 del ricorso, in fine, e 6);

d) che il documento attestante tale bonifico non era stato mai contestato dal creditore, e che la corte d’appello aveva negato, in assenza di qualsiasi eccezione dell’appellante Locat, che dovesse riconoscersi valore confessorio alle istruzioni di Locat a Credit Leasing relativa alla corrispondente somma da incassare dall’utilizzatore cedente, mentre tale valore doveva essere riconosciuto ex art. 2733 c.c. (pagine 7 e 8 del ricorso);

e) che la fattura per il pagamento dell’lei del 1995, per L. 5.301.580, era stata saldata con bonifico del 24.1.1996, così come gli interessi moratori contrattuali dalle singole scadenze fino al 29.12.1997 (pagina 9 del ricorso).

2.- Il ricorso è inammissibile.

Dall’effettivo thema decidendum in relazione alle posizioni assunte dai contendenti e dalla lunga, analitica, puntuale motivazione della corte d’appello, le cui rationes decidendi sono assolutamente chiare, i ricorrenti prescindono.

Locat non contestava di aver ricevuto il pagamento di L. 96.724.334, ma negava che quel pagamento avesse estinto l’intero debito nei suoi confronti. Così come i fideiussori non negavano i crediti fatti valere da Locat in via monitoria, ma ritenevano di averli estinti col pagamento di quella somma, in quanto essi erano riferibili ad un momento antecedente alla quietanza del febbraio del 1996 (sentenza impugnata, a cavallo delle pagine 7 e 8), che quei crediti inglobava.

La corte ha spiegato perchè così non era alle pagine 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della sentenza (nelle quali si annovera, a cavallo delle pagine 9 e 10, anche l’affermazione che l’eccezione relativa all’effetto estintivo del pagamento di L. 11.478.694 del 24.1.1996 non era stata riproposta in appello, con gli effetti di cui all’art. 346 c.p.c.), con rilievi che integrano un supporto argomentativo complessivo di cui i ricorrenti non si fanno carico, correlandovi le loro critiche, ma che solo parzialmente considerano, formulando censure che non fanno riferimento alle vere ragioni della decisione.

E’ dunque insoddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che prescrive che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”. Il che necessariamente presuppone che si faccia riferimento alle ragioni per le quali il giudice del merito ha deciso in un certo modo, non essendo altrimenti possibile illustrare validamente l’errore di diritto da cui si assuma affetta la decisione impugnata.

Infatti, in ricorso:

a) si critica la valenza attribuita alle registrazioni contabili, senza considerare che la corte d’appello ha rilevato che gli opponenti, eccependo di averlo estinto, hanno reso pacifico in causa il credito dedotto da Locat (come si legge a pagina 10 della sentenza, sesta e settima riga; e, prim’ancora, a pagina 9, secondo capoverso);

b) non si tiene conto che la sentenza impugnata ha escluso che l’espressione “saldo rate leasing” dimostri anche il pagamento delle altre voci passive accessorie (a pagina 11, in fine);

c) non si fa alcun cenno agli argomenti addotti dalla corte territoriale per escludere la valenza confessoria delle istruzioni date da Locat al Credito Italiano (alle pagine 12 e 13 della sentenza);

d) soprattutto, non si critica il principio secondo il quale, addotto l’inadempimento dal creditore, è il debitore ad essere onerato della prova dell’adempimento (alle pagine 9 e 10 della sentenza).

Che, infine, la quietanza rilasciata da Locat, che si proclamava creditrice, fosse un atto ricognitivo di debito determinante un’inversione dell’onere della prova a carico di Locat stessa (così il ricorso, a pagina 6) è del tutto incomprensibile.

3.- Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 2.300,00 di cui Euro 2.100,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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