Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19308 del 02/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2931-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA Piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO DAMIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4532/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di L.A. ritenendo inesistente la notifica dell’atto effettuato presso un domicilio diverso da quello della contribuente;

Rilevato che la parte intimata ha depositato controricorso e memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,24 e 57, lamentando la novità del motivo concernente la prospettata inesistenza della notifica rispetto ai vizi dedotti in ricorso;

Considerato che tale censura è fondata, ove si consideri che: a) dalla stessa sentenza impugnata risulta che la contribuente, innanzi alla CTP di Palermo, non propose alcuna eccezione in ordine a vizi di notifica dell’atto notificato il 4.11.2012 e impugnato con ricorso del 5.5.2014 nemmeno avvalendosi, a fronte della dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività e della ritualità della notifica dell’atto impositivo, della facoltà di introdurre, nel giudizio di primo grado, “nuovi motivi” in relazione all’eccezione di intempestività del ricorso correlata al decorso del termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, astenendosi dal richiedere l’assegnazione di termine perentorio, con eventuale rinvio della udienza di trattazione se già fissata, per notificare “memoria integrativa dei motivi” di ricorso, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3; b) il motivo di appello con il quale si è, per la prima volta, prospettato il vizio di inesistenza della notificazione andava, pertanto, ad ampliare il thema decidendi fissato in relazione alle domanda di annullamento ed all’eccezione di inammissibilità del ricorso introducendo, per l’effetto, inammissibilmente, temi d’indagine nuovi innanzi alla CTR – cfr. cfr.Cass.24 giugno 2011 n. 13934 -; Cass.3 ottobre 2014 n. 20928, Cass. 24 ottobre 2014 n. 22662, Cass.3 luglio 2015 n. 13742,-;

Considerato che la censura proposta va quindi accolta, assorbendo l’esame del secondo motivo;

Considerato che le superiori considerazioni resistono ai rilievi difensivi esposti dalla controricorrente in memoria, anche considerando che la censura concernente la notifica dell’avviso di accertamento esposta per la prima volta in appello involgeva – inammissibilmente – elementi di fatto nuovi rispetto a quelli oggetto del ricorso di primo grado;

Considerato che la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata con rinvio alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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