Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19307 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19307 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA
sul ricorso 21863-2007 proposto da:
RAGGI OTTAVIO RGGITV53TO5B597K in proprio e nella
qualità di procuratore speciale di RAGGI DIANA e
RAGGI LAURA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato
CASANOVA STEFANIA, che lo rappresenta e difende
2013
1215

unitamente all’avvocato PESCIAROLI PIETRO giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

CHIATTI FERNANDO CHTFNN50B26L310K, CHIATTI LEONARDO

1

Data pubblicazione: 21/08/2013

CHTLRD60C14L310U, elettivamente domiciliati in ROMA,
LARGO APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato
STRILLACCI ANTONIO, rappresentati e difesi dagli
avvocati MARCOCCI ANTONELLO, SANTI MARIO giusta
delega in atti;

nonchè contro

COMUNE DI TUSCANIA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2808/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2006, R.G.N.
6672/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/05/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

– controricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fernando Chiatti e Leonardo Chiatti, nella qualità di eredi di
Lucia Imperi e di Ottavio Santi Chiatti, convennero in
giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo il Comune di
Tuscania, Ottavio Raggi, Diana Raggi e Laura Raggi esponendo

La loro dante causa aveva acquistato da Daniele Raggi con
scrittura privata del 27 dicembre 1973, un terreno, pagandone
integralmente il prezzo; il 31 ottobre 1979 il Comune di
Tuscania aveva notificato al Raggi decreto di occupazione di
urgenza del predio; l’alienante aveva allora conferito alla
Imperi procura

con facoltà di riscuotere

ad negotia,

l’indennità di esproprio e obbligo di rendiconto; emesso il
decreto di espropriazione del fondo, Lucia Imperi, nella
qualità di procuratrice del Raggi, deceduto nelle more, aveva
proposto opposizione alla stima innanzi alla Corte d’appello;
con sentenza n. 588 del 1999 il giudice adito aveva condannato
l’ente espropriante al pagamento della somma determinata a
titolo di indennità di esproprio e di occupazione d’urgenza.
Tanto premesso, gli attori chiesero la condanna del Comune di
Tuscania al pagamento in loro favore degli importi di cui alla
predetta pronuncia, essendo Lucia Imperi proprietaria del
fondo oggetto di espropriazione.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse
pretese.

3

quanto segue.

Con sentenza del 19 febbraio 2003 il giudice adito accolse la
domanda.
Proposto dai soccombenti gravame, la Corte d’appello dì Roma,
in data 12 giugno 2006, lo ha respinto.
In motivazione ha osservato il giudicante che Lucia Imperi e

ad oggetto l’immobile successivamente espropriato. Tanto
emergeva inequivocabilmente dal tenore letterale della
scrittura in data 27 dicembre 1973. La circostanza che
successivamente il Raggi

avejyrt rilasciato procura alla Imperi

per gli adempimenti connessi alla procedura di esproprio del
cespite venduto non valeva a caducare il precedente atto
traslativo della proprietà, essendo presumibilmente connesso
alla convinzione delle parti che fosse ancora possibile, nelle
more del pagamento integrale del prezzo e della stipula
dell’atto pubblico, il conferimento di poteri rappresentativi
con riferimento al compimento degli atti inerenti alla
procedura espropriativa.
In ogni caso l’azione intrapresa dalla Imperi per opporsi alla
indennità di esproprio non aveva alcuna rilevanza ai fini
della presente controversia, essendo tra l’altro il Raggi
deceduto, con conseguente estinzione del mandato, ex artt.
1722 e 1728 cod. civ.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte
Ottavio Raggi, in proprio e nella qualità di procuratore
speciale di Diana e Laura Raggi, formulando tre motivi,

4

Daniele Raggi avevano concluso un contratto di vendita avente

illustrati anche da memoria, e notificando l’atto a Fernando
Chiatti, a Leonardo Chiatti e al Comune di Tuscania.
Solo Fernando e Leonardo Chiatti, quali eredi anche di Ottavio
Santi Chiatti, hanno resistito con controricorso, mentre
nessuna attività difensiva ha svolto l’altro intimato.

1.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli

artt. 1713, 1714 e 1728 cod. civ. Riportato il contenuto della
procura conferita da Daniele Raggi alla Imperi, sostiene che,
in base al disposto delle norme codicistiche richiamate, in
capo alla mandataria, e per essa ai suoi eredi, gravava sia
l’obbligo di rendiconto che quello di rimettere al mandante
quanto ricevuto a causa del mandato.
1.2 Con il secondo mezzo il ricorrente, denunciando violazione

dell’art. 1722, n. 4, cod. civ., contesta l’affermazione del
giudice di merito secondo cui nessun rilievo assumeva, ai fini
della presente controversia, la circostanza che la mandataria
avesse intrapreso l’opposizione alla stima quando già il
mandato si era estinto.
1.3 Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2909

cod. civ. e 324 cod. proc. civ.,

ex art. 360, nn. 3 e 4, cod.

proc. civ. La sentenza impugnata sarebbe, secondo l’esponente,
in contrasto con la sentenza n. 588/99 della Corte d’appello
di Roma, ormai passata in giudicato, che aveva riconosciuto le
somme ora pretese dagli eredi della Imperi, a quest’ultima, ma
nella qualità di procuratrice di Daniele Raggi.

5

MOTIVI DELLA DECISIONE

2

Le

censure,

che

si prestano

a

essere

esaminate

congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono
infondate.
Occorre muovere dalla considerazione che la procura si risolve
nel conferimento ad un soggetto del potere di compiere un atto

i soli profili esterni del rapporto tra rappresentante e
rappresentato.
Ciò posto, le argomentazioni critiche dell’impugnante sono
viziate da un doppio errore prospettico di fondo: da un lato,
l’assunto, aprioristico e, per così dire, implicito, che il
pur necessario rapporto sottostante alla procura – rapporto in
forza o in funzione del quale la stessa era stata rilasciata fosse quello di mandato; dall’altro, che tale rapporto
abilitasse la mandataria alla proposizione dell’opposizione
alla stima, ferma tuttavia la spettanza al mandante
dell’indennità di esproprio.
3 Sennonché la ricostruzione della vicenda operata dal giudice
di merito argomentatamente esclude la ricorrenza di entrambi
gli enunciati presupposti.
Non può invero sfuggire che la Corte d’appello si è mossa
nella prospettiva che le parti fossero ricorse al rilascio
della procura al fine di consentire all’acquirente
dell’immobile di tutelare i propri diritti nella procedura
espropriativa prima e indipendentemente dalla formalizzazione
in atto pubblico o in scrittura privata autenticata

6

giuridico in nome di un altro soggetto, di talché essa regola

dell’avvenuta alienazione, così evitando costi e adempimenti
che non avevano troppo senso con riferimento a un bene
soggetto a procedura ablativa.
Trattasi di valutazione giuridica dei fatti di causa corretta
sul piano logico e giuridico, ragionevole e plausibile, in

incensurabile in sede di legittimità (confr. Cass. civ. 30
maggio 2006, n. 12848, in motivazione). Del resto i ricorrenti
non hanno mai contestato l’intervenuta vendita del cespite, né
sollevato dubbi in ordine all’adempimento, da parte della
Imperi, dell’obbligazione di pagamento del prezzo, affidando
tutte la loro linea difensiva al tenore della procura e a
pretesi obblighi del rappresentante di rimettere al
rappresentato quanto liquidato a titolo di indennità di
esproprio. Ma tale obblighi non solo non sono mai stati
dimostrati, ma sono affatto incompatibili con l’assetto dei
rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, per come
ragionevolmente ricostruiti dal giudice di merito.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente, in proprio e nella qualità,
al pagamento delle spese di giudizio nella misura di cui al
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi

7

quanto aderente al contesto fattuale di riferimento, e quindi

euro 5.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),

IVA e

CPA, come per legge.
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Roma, 123 giugno 201-313

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