Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19307 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19307 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CAMPESE EDUARDO

ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 1933/2015 proposto da:
MIRANDA FRANCESCO, cod. fisc. MRNFCN37A04H243Z, rappresentato e
difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato
Renato Buonajuto, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla piazza
Cavour n. 3, presso il dott. Andrea Cicala.
– ricorrente contro
NARDELLA ROMAGNOLI MARCO, cod. fisc. NRDMRC65TO4F839B, quale
procuratore generale della madre Paola Romagnoli, giusta procura
conferita con atto per Notar Battista, rep. n. 18720 e racc. n. 2285, vedova
ed erede di Nardella Gerolamo, nonché BRANCACCIO BRUNO, cod. fisc.
BRNBRN29E04F8393, rappresentati e difesi, giusta procure speciali apposte
in calce al controricorso, dall’Avvocato Diego Manzo, con il quale
elettivamente domiciliano in Roma, alla via Sistina n. 4, studio Ashurst,
presso l’Avvocato Alessandro Lanzi.
– controricorrenti 1

Gloc’3

Data pubblicazione: 19/07/2018

e
GAETA BRUNO, cod. fisc. GTABRN32A27F839E, rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato
Diego Manzo, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Sistina
n. 4, studio Ashurst, presso l’Avvocato Alessandro Lanzi.
– controricorrente e
– intimate –

nonché sul ricorso incidentale proposto da
GAETA BRUNO, come sopra rappresentato e difeso;
– ricorrente incidentale nei confronti di
MIRANDA FRANCESCO, come sopra rappresentato e difeso;
– intimato avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI depositata in data
06/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto del 2 marzo 2004, Francesco Miranda citò in giudizio,
innanzi al Tribunale di Napoli, Gerolamo Nardella, Bruno Brancaccio, la
ECOL SUD s.r.I., la SITE s.r.I., la FIN.AM . s.r.l. e Bruno Gaeta, chiedendo
dichiararsi la nullità del contratto d’affitto di azienda intercorso tra la ECOL
SUD e la SITE s.r.I., registrato il 9 dicembre 1992, nonchè della delibera
assembleare di sua esclusione dalla ECOL SUD s.r.I., e condannarsi i
convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
non, arrecatigli.

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SI.TE. s.r.I., ECOL SUD s.r.I., FIN.AM . di Luigi Ruggiero s.a.s..

1.1. L’adito tribunale, nella contumacia della sola FIN.AM . s.r.I.,
respinse quelle domande, ed il corrispondente gravame del Miranda venne
rigettato, con integrale compensazione delle spese del grado, dalla Corte di
appello di Napoli, la quale, con sentenza n. 2573/2014, per quanto qui
ancora interessa, ritenne: i) che la domanda di nullità del contratto d’affitto
di azienda era priva di fondamento, al più potendosene ipotizzare

proporre non essendo stato parte di detto contratto, ed operando il principio
della legittimazione relativa. Ad ogni modo, allo stesso sarebbe spettato
dimostrare i presupposti del dolo dedotto, provando in cosa fossero
consistiti i raggiri e soprattutto il vantaggio ottenuto dagli altri soci; li) che,
quanto alla medesima domanda di nullità, erano comunque insussistenti i
presupposti di cui agli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ., né essa rilevava
sotto il profilo della simulazione, perché lo stesso Miranda ne aveva dedotto
la finalità distrattiva ai suoi danni ed il contratto era stato indiscutibilmente
voluto dalle rispettive parti;

iii) che, circa la nullità della delibera di

esclusione del socio, il Miranda aveva lamentato, sebbene in maniera
imprecisa ed atecnica, non tanto la sua esclusione dalla società quanto
l’illegittimità dell’operazione sul capitale eseguita per effetto della
deliberazione dell’assemblea straordinaria del 15 giugno 1994. Così
riqualificata, la sua domanda, benchè non prescritta, era, tuttavia, priva di
pregio, perché dal materiale probatorio da lui offerto non emergeva alcun
elemento in grado, non solo di confermare, ma finanche di illustrare le
ragioni della dedotta nullità; iv) che, quanto all’invocato risarcimento dei
danni, mancando la dimostrazione dell’ingiustizia delle condotte tacciate
come illecite, lo stesso era inconfigurabile.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Miranda,
affidandosi a tre motivi, resistiti da Bruno Gaeta, che, a sua volta, propone
ricorso incidentale con un motivo, da Bruno Brancaccio nonché da Marco
Nardella Romagnoli, quale procuratore speciale di Paola Romagnoli, vedova
ed erede di Gerolamo Nardella.
2.1. Il ricorso principale prospetta:
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l’annullabilità per dolo, richiesta che l’appellante non avrebbe potuto

I) «Erroneità della sentenza ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. – Nullità del
contratto di affitto d’azienda». Si assume che erroneamente la sentenza
impugnata non aveva accolto la richiesta di c.t.u., formulata dal Miranda fin
dal primo atto di causa essendo tale strumento l’unica opportunità per
verificare le conseguenze negative che il predetto contratto aveva prodotto
ed i vantaggi conseguiti dalle parti. La corte territoriale, invero, avrebbe

utili e dai vantaggi di qualunque natura derivanti dalla gestione delle
concessioni dei due comuni, con conseguente illecito e illegittimo loro
arricchimento.
II) «Erroneità della sentenza ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. – Nullità della
delibera di esclusione del socio». Si censura la carenza di qualsivoglia
motivazione in ordine alla invocata c.t.u., già erroneamente disattesa dal
tribunale, che sarebbe stata necessaria per dimostrare la falsità della
situazione patrimoniale della ECOL SUD s.r.I al 30 aprile 1994 e
l’insussistenza delle perdite fraudolentemente utilizzate per privarne il
Miranda della posizione di suo socio.
III)

«Erroneità della sentenza ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. – Richiesta

del risarcimento del danno. Si insiste per la riforma della sentenza
impugnata, la cui ingiustizia emergerebbe dai fatti di causa e sarebbe stata
accertabile mediante la nomina di un c.t.u.. Si sostiene, inoltre, che la corte
partenopea avrebbe dovuto riconoscergli il richiesto risarcimento almeno del
danno non patrimoniale, liquidandolo ex art. 1226 cod. civ..
2.2. Con il formulato motivo di ricorso incidentale, il Gaeta si duole
dell’avvenuta compensazione delle spese di lite, assumendo di aver già
vanamente proposto appello incidentale per l’analoga pronuncia di primo
grado, e lamenta che la corte territoriale non aveva in alcun modo motivato
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la sua statuizione sul punto, limitandosi ad affermarne la sussist-di giusti
motivi.
3. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che non si rinviene in atti la
dimostrazione di una notificazione del ricorso del Miranda ritualmente
perfezionatasi nei confronti della FIN.AM s.r.I.. Presentandosi, però, quel
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b2A.

dovuto ritenere che l’obiettivo degli altri soci era quello di escluderlo dagli

ricorso come, prima facie, inammissibile, per quanto appresso si dirà,
diviene affatto superfluo disporne la sua rinotificazione, posto che il rispetto
del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al
giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire
comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello
stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di

struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del
principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla
partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui
sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti

(cfr., ex

multis, Cass. Civ. nn. 15106 del 2013; 12997 del 2017).
4. Il ricorso principale è, come si è anticipato, inammissibile nel suo
complesso.
4.1. In primo luogo, per le modalità di confezionamento di tutti i suoi
motivi, svolgendo essi cumulativamente censure diverse concernenti
l’asserita nullità del contratto di affitto di azienda registrato il 9 dicembre
1992 e della delibera assembleare che avrebbe determinato il venir meno,
in capo al Miranda, della posizione di socio della ECOL SUD s.r.I., nonché
l’invocato risarcimento, ed il complessivo governo del materiale istruttorio.
Si tratta, dunque, chiaramente, di doglianze eterogenee, e per di più in
relazione di reciproca esclusione (giacché la denuncia di violazione di legge
non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie.
Cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del
2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n.
10313 del 2006), che denunciano ipotetici assortiti errores commessi dal
giudice di merito sotto profili totalmente distinti senza evidenziare,
specificamente, la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o
all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili
attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass. 20335 del 2017; Cass., SU,
n. 9100 del 2015; Cass. n. 9793 del 2013).

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attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla

4.2. Va rimarcato, poi, che sia i vizi di violazione di legge, che quelli
motivazionali, sono prospettati senza tenere in alcun conto le modalità di
loro rispettiva formulazione come ormai sancita dalla giurisprudenza di
legittimità.
4.2.1. Costituisce, invero, principio pacifico quello secondo cui il vizio
della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve

dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme
assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche
argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare
in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza
gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al
suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata
violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di
diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole
norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle
soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche
poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali
contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse
soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di
queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza
impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).
4.2.2. La fattispecie di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., invece,
per come rimodellata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 134 del 2012 (qui utilizzabile ratione temporis, posto che la
sentenza predetta risulta essere stata depositata il 6 giugno 2014), esclude
la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della
motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali,
non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o
insufficienza della motivazione. La novella, invero, ha introdotto
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Q/0/–1,L-

essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione

nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale
a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli

deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e
la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori
non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora
il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053,
nonché, più recentemente, ex multis, Cass. n. 7472 del 2017; Cass. n.
21304 del 2016).
4.3. Nessuno dei vizi prospettati nei motivi di ricorso rispetta le
suddette prescrizioni: quelli di violazione e/o falsa applicazione di legge,
risolvendosi nella mera indicazione di disposizioni asseritamente violate, ma
affatto carenti della necessaria specificazione di quali sarebbero le
affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in contrasto con
le individuate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle
stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità; quelli motivazionali,
perché, concretantesi esclusivamente in inammissibili censure contro la
valutazione delle risultanze istruttorie, e la mancata ammissione della
invocata c.t.u. (totalmente obliterando che il giudizio sulla necessità ed
utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra
nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola,
incensurabile nel giudizio di legittimità. Cfr. Cass. n. 7472 del 2017).
5. Infondato è, infine, il ricorso incidentale del Gaeta.

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artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente

5.1. Da un lato, infatti, è affatto ragionevole ritenere che la corte
territoriale, nello statuire che «sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio» (cfr. pag. 14
della sentenza impugnata), abbia inteso implicitamente (in tali sensi
deponendo l’utilizzo della particella aggiuntiva “anche”) disattendere il
gravame incidentale formulato dal Gaeta (cfr. pag. 14 della sua comparsa di

spese giudiziali di primo grado; dall’altro, va ricordato che, ai sensi dell’art.
92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo, qui applicabile ratione temporis
(anteriore alla modifica apportatagli dall’art. 2, comma 1, lettera a], della
legge n. 263 del 2005, risalendo l’inizio del giudizio di primo grado al luglio
2004), la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese
processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di
un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal
complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno
della decisione di merito o di rito (cfr. Cass. n. 1997 del 2015; Cass., SU, n.
20598 del 2008), e nella specie ravvisabili nella peculiarità dei fatti dedotti,
connessi a vicenda avente risvolto penalistico, in relazione al quale il Gaeta
(ricorrente incidentale), risulta essere assolto per prescrizione, nonchè
nell’andamento dell’iter processuale, caratterizzato dal rigetto dell’appello
per ragioni sostanzialmente diverse da quelle poste a base della sentenza
impugnata, che, per la genericità e sommarietà della motivazione, può aver
indotto l’appellante alla convinzione della fondatezza del gravame.
6. Il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile,
rigettandosi, invece, quello incidentale del Gaeta, compensandosi, per un
terzo, le spese di lite tra le relative parti processuali, rimanendone il residuo
a carico del Miranda per la sua prevalente soccombenza, e restando, invece,
quelle afferenti il solo rapporto tra il Miranda ed il Nardella Romagnoli, nella
indicata qualità, ed il Brancaccio, regolate dal principio di soccombenza. Va
dato atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass.
n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del
2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, a carico del
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costituzione in appello) contro l’analoga pronuncia di compensazione delle

Miranda e del Gaeta, dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stati il ricorso principale e
quello incidentale proposti successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di
contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza
della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il

presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante
soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale.
Condanna il Miranda al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
così liquidate: i) in favore del Gaeta, previa loro compensazione in ragione
di un terzo, nella residua somma di C 4.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi per C 140,00, ed agli
accessori di legge; il) in favore di Marco Nardella Romagnoli, nella indicata
qualità, e di Bruno Brancaccio, in C 6.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Miranda e del
Gaeta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale e quello incidentale, giusta

il comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
della Corte Suprema di cassazione, il 10 maggio 2018.

provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei

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