Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19307 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 18/07/2019), n.19307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21527-2018 proposto da:

P.G.F., in proprio ed in qualità di procuratore di

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN FRANCO PUPPOLA;

– ricorrente –

contro

F.I., INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 9129/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con ordinanza del 19 dicembre 2017- 12 aprile 2018 numero 09129 questa Corte, accogliendo il ricorso proposto da F.I. cassava la sentenza della Corte d’Appello di Perugia numero 1/2012, nella parte in cui, per quanto ancora in discussione, condannava F.I. alla rifusione delle spese dell’appello in favore di EQUITALIA UMBRIA S.p.A., con distrazione al difensore; decidendo nel merito, condannava l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di appello, tanto in favore di EQUITALIA CENTRO spa (incorporante di EQUITALIA UMBRIA spa) che di F.I., liquidate nella medesima ordinanza;

che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale avvocato P.G.F., in proprio ed in qualità di difensore di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE già EQUITALIA CENTRO S.p.A.

che il Presidente della sezione ha disposto, con ordinanza del 26 settembre 20189, comunicata in data 8.10.208, la notifica del ricorso ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, parte assistita dal difensore ricorrente per la distrazione;

che l’adempimento è stato eseguito nel termine fissato nella ordinanza;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che a fondamento del ricorso il difensore ha esposto di essersi dichiarato antistatario delle spese nel giudizio di appello e che la Corte di cassazione nel liquidare nuovamente le spese del grado di appello non aveva provveduto alla distrazione in proprio favore; egli, adeguandosi al decisum aveva già provveduto a restituire a F.I. l’importo integrale delle spese a lui corrisposte come distrattario in esecuzione della sentenza cassata;

che ritiene il Collegio si debba accogliere ii ricorso, disponendosi la distrazione delle spese liquidate nella ordinanza di questa Corte n. 9129/2018 a carico dell’INPS ed in favore di EQUITALIA per il giudizio di appello in favore del difensore P.G.F..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza di questa Corte n. 9129/2018, aggiungendo nel dispositivo là dove leggesi “Condanna l’INPS alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore di EQUITALIA…” dopo le parole “…oltre accessori di legge” la seguente espressione ” con distrazione per EQUITALIA in favore dell’avvocato P.G.F.”.

Manda alla Cancelleria per la annotazione sull’originale del provvedimento.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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