Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19307 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 16/09/2020), n.19307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21690-2018 proposto da:

S.E. in proprio e nella qualità di procuratrice

speciale di S.L., S.A., SE.LO.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO QUATTROCIOCCHI BRANCA, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.E., S.L., S.A. e Se.Lo. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha ritenuto fondato l’appello dell’Ufficio, dichiarando che gli atti impositivi relativi ad immobili siti in Roma Microzona 1 contenenti la nuova determinazione di classamento e rendita catastale impugnati dai contribuenti erano da considerare legittimi e congruamente motivati.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR avrebbe errato nel ritenere congruamente motivato l’atto impositivo, poichè le espressioni utilizzate non erano tali da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni poste a base della pretesa impositiva, trattandosi di una pedissequa elencazione di norme e commi privi di contenuto concreto in relazione al caso di specie.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR avrebbe mancato di prendere in considerazione la relazione tecnica depositata in atti, la quale attesterebbe che il classamento precedente all’accertamento notificato era corretto, equo e rispondente alla tipologia e alle caratteristiche reali dell’immobile.

I due motivi, che meritano un esame congiunto, sono fondati. Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di Roma).

E’ stato, infatti, affermato che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. cit. n. 22671/2019).

Non può, pertanto, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 11577 del 2019; n. 361 del 2019; n. 10403 del 2019; n. 16368 del 2018; n. 22900 del 2017; n. 3156 del 2015).

Ne consegue che l’atto di accertamento debba indicare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura. Soltanto in questo modo il contribuente può ritenersi posto nella condizione di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima anche al fine, eventualmente, di contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.

Sul punto si è precisato che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829 dei 2018).

Orbene, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di classificazione catastale.

Ed infatti, la sentenza della CTR è viziata laddove si limita a dichiarare che gli atti impositivi sono legittimi e congruamente motivati senza, però, darne debitamente conto in conformità ai parametri dettati da questa Corte e sopra riportati. Aggiunge, poi, che “gli avvisi di accertamento, sebbene prima facie possano prestarsi alle censure di difetto di motivazione, nella specie risultano congruamente motivati poichè contengono l’attribuzione di un aumento del valore economico che porta all’applicazione, pur restando invariate le rispettive categorie, dell’aumento del classamento perfettamente compatibile con la collocazione dei diciannove immobili dei contribuenti, tutti ubicati nella micro zona centro storico”. Il deficit motivatorio in diritto è altresì conclamato dall’omesso esame della perizia che conteneva elementi offerti dai contribuenti ai fini della corretta classificazione del cespite immobiliare.

Dunque, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulta generica e non in linea con i principi espressi da questa Corte, mancando l’indicazione.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento dei due motivi di ricorso la sentenza impugnata va cassata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio, in relazione al recente formarsi di un indirizzo giurisprudenziale rispetto al contenzioso specifico qui esaminato.

P.Q.M.

Accoglie i due motivi di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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