Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19307 del 10/09/2010
Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19307
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8306/2006 proposto da:
LLOYD ADRIATICO SPA (OMISSIS) in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Dott. C.S.F., elettivamente
domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato BARBERA ROBERTO con studio in
10122 TORINO, VIA PIAVE 8, giusta delega a margine dell’atto di
citazione;
– ricorrente –
contro
CDM DI DESTEFANO FRANCESCO & C S.N.C. (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante Sig. M.R., elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA TOMMASO GULLI 11, presso lo studio dell’avvocato
SCHIAVETTI MARIA CHIARA, rappresentata e difesa dall’avvocato GERONI
Valeria giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1527/2005 del TRIBUNALE di TORINO, Sezione
Terza Civile, emessa il 25/2/2005, depositata il 28/02/2005, R.G.N.
13107/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
08/07/2010 dal. Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito l’Avvocato MARIA CHIARA SCHIAVETTI per delega dell’Avvocato
VALERIA GERONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1527/05 il Tribunale di Torino rigettava l’appello proposto dalla Lloyd Adriatico s.p.a. avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Torino, con cui era stata disattesa la domanda avanzata dalla suddetta impresa assicuratrice nei confronti della C.D.M. di Destefano Francesco & C. s.n.c. per ottenere il rimborso della somma di Euro 1.515,00 corrisposta a B.G. quale indennizzo per il furto, ad opera di ignoti, di oggetti vari commesso all’interno del camper di sua proprietà lasciato in deposito e custodia presso la C.D.M. dietro pagamento di canone semestrale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Lloyd Adriatico, con due motivi, mentre la C.D.M. ha resistito al gravame con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., per essere stato il ricorso stesso sottoscritto dal difensore in forza di una “delega 13/10/03 a margine dell’atto di citazione di primo grado”.
Tale eccezione è fondata.
Ed invero, l’art. 365 c.p.c., richiede espressamente, per l’introduzione del giudizio di cassazione, il conferimento a favore dell’avvocato iscritto all’apposito albo di una procura speciale che lo abiliti alla sottoscrizione del relativo ricorso, e tutto ciò a pena d’inammissibilità.
Ne consegue che nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che comporta la conseguente esclusione della possibilità di utilizzazione di atti diversi (nel caso di specie, l’atto di citazione del giudizio di primo grado) da quelli sopra indicati.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore di controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010