Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19307 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2807-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI PERSONA POVERI VERGOGNOSI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1322/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 22/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento notificato alla Azienda Pubblica di servizi alla persona Poveri vergognosi concernente una plusvalenza immobiliare non dichiarata relativa alla cessione di un fabbricato già adibito a stalla destinato alla demolizione e alla successiva realizzazione di sei unità abitative.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Il motivo di ricorso articolato dalla ricorrente, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17, 36 e 67, nonchè dell’art. 1362 c.c., è infondato.

Ed invero, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e art. 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche quelle di terreni già edificati (Così statuendo, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso la tassazione separata di una plusvalenza realizzata a seguito di vendita di “capannone ad uso commerciale e relative pertinenze”, censito al catasto fabbricati, ritenendo irrilevante sia l’ulteriore potenzialità edificatoria del terreno su cui esso insisteva, sia l’asserita, ma non dimostrata, intenzione delle parti di demolire il predetto capannone) -cfr. Cass. n. 4150/2014; Cass. n. 15629/2014 -. Ad analoghe conclusioni è giunta di recente, Cass. n. 7853/2016.

Orbene, nel caso di specie la CTR si è uniformata a tali principi, ritenendo di non potere riqualificare l’intenzione delle parti di cedere un edificio sia pure vetusto espressa nel contratto in modo da desumerne la cessione dell’area edificabile in vista della successiva demolizione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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