Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19306 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19306 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 20949-2007 proposto da:
BRENNA MAURIZIO procuratore della ITALFONDIARIO
S.P.A. 00399750587, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio
dell’avvocato ANTONELLA LEOPIZZI, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1214

FALLIMENTO NUOVA DEPOSITI DI ENRICO CAPITANI° & C.
S.A.S.

07131430634 in persona del curatore Dr.

VINCENZO GRANIERO, elettivamente domiciliato in ROMA,

1

Data pubblicazione: 21/08/2013

VIALE TUPINI 133, presso lo STUDIO DE ZORDO &
BRAGAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GOMEZ
D’AYALA GIULIO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

S.A.S., CAPITANIO MARIA CRISTINA, CONDOMINIO DI VIA
SENATO 15 MILANO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5764/2007 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 10/05/2007, R.G.N. 49509/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/05/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato ROBERTO TARTAGLIA per delega;
udito l’Avvocato ROBERTO BRAGAGLIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità;

2

IMMOBILIARE L.I.S.I. DI AUDAGNA FORTUNATO NICOLETTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 30 maggio 1995 il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure
trascrisse un pignoramento a carico di Maria Cristina
Capitanio, terza datrice di ipoteca a garanzia di un prestito
concesso dall’esecutante a Nuova Depositi s.p.a.
l’esecuzione

opposizione,

forzata

così

intrapresa,

propose

ex art. 619 cod. proc. civ., e, in subordine,

ex

art. 615 cod. proc. civ., la Curatela del Fallimento di Nuova
Depositi s.p.a., chiedendo la sospensione dell’assegnazione
della somma ricavata dall’alienazione del bene staggito.
Nello specifico, dedusse l’opponente di avere proposto domanda
di simulazione del contratto di vendita concluso tra Nuova
Depositi e Maria Cristina Capitanio, e che la dichiarandcz %
nullità non poteva non estendersi all’ipoteca iscritta in
favore del Banco di Chiavari.
Con provvedimento del 2 aprile 2003 il giudice dell’esecuzione
sospese la procedura, ex art. 624 cod. proc. civ.
L’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza
di sospensione è stata rigettata dal Tribunale di Milano con
sentenza del 10 maggio 2007.
Avverso detta pronuncia ricorre a questa Corte Italfondiario
s.p.a., cessionaria del credito del Banco di Chiavari,
formulando due motivi.
Resiste con controricorso il Fallimento di Nuova Depositi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

Contro

1.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione
dell’art. 619 cod. proc. civ. Le critiche si appuntano contro
l’affermazione secondo cui il giudice dell’esecuzione aveva
opportunamente considerato assistite da

fumus boni iuris

le

ragioni svolte nel giudizio di simulazione, e ciò tanto più che

sentenza di accoglimento della domanda pronunciata dal
Tribunale di Napoli nelle more del giudizio di opposizione.
Sostiene per contro l’esponente, formulando all’uopo quesito di
diritto, che l’opposizione di cui all’art. 619 cod. proc. civ.
non è un procedimento cautelare, ma azione di accertamento
negativo, dovendo il giudice che ne sia investito acclarare se
l’opponente, a fondamento della stessa, abbia prodotto atti di
data certa anteriori al pignoramento dai quali risulti il suo
diritto di proprietà sul bene pignorato. In mancanza di tali
presupposti il mezzo azionato dalla Curatela avrebbe dovuto
essere dichiarato inammissibile.
Del tutto incongruamente – aggiunge – il giudice di merito,
premesso che nel presente giudizio non andava verificata la
sussistenza dei gravi motivi previsti dall’art. 624 cod. proc.
civ., ma dovevano essere presi in esame gli eventuali vizi di
carattere formale e processuale del provvedimento di
sospensione, aveva affermato che lo stesso ne era esente. Il
provvedimento era stato invero emesso fuori dei casi previsti
dall’art. 624 cod. proc. civ., posto che, a tutto voler
concedere, la procedura avrebbe potuto chiedere un sequestro

4

le stesse avevano già trovato un positivo riscontro nella

giudiziario dell’immobile, ma giammai proporre opposizione di
terzo.
2.2

Con il secondo mezzo l’esponente torna a denunciare

violazione dell’art. 619 cod. proc. civ. nonché vizi
motivazionali. Sostiene, con ampie e articolate argomentazioni,

ex

art. 619 cod. proc. civ., non poteva bastare la proposizione di
domanda di simulazione della vendita del bene pignorato,
occorrendo invece la dimostrazione, da parte del terzo e con
atto di data certa, dell’esistenza di un suo attuale diritto di
proprietà sullo stesso, di modo che la sentenza impugnata, che,
rigettando l’opposizione agli atti esecutivi, aveva ritenuto
sufficiente la mera affermazione della Curatela di essere
proprietaria dell’immobile, era gravemente viziata.
3 n ricorso è inammissibile.

Nella memoria

ex

art. 378 cod. proc. civ. l’impugnante ha

dedotto che la declaratoria di nullità per simulazione assoluta
dell’atto di vendita concluso tra Nuova Depositi e Maria
Cristina Capitanio è ormai passata in giudicato, essendo stato
dichiarato inammissibile, con sentenza del 18 ottobre 2011, n.
21496 di questa Corte, il ricorso proposto avverso la pronuncia
d’appello che aveva confermato la relativa statuizione del
giudice di prime cure.
Da tanto,

e segnatamente dalla conseguente inefficacia

dell’atto di costituzione di ipoteca, deriva che Italfondiario
non ha più alcun titolo per insistere nella esecuzione forzata

5

che, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione di terzo,

e che legittimamente la Curatela provvederà all’apprensione
delle somme altrimenti destinate all’Istituto medesimo.
In tale contesto, venuto meno, in maniera definitiva, ogni
interesse dell’impugnante alla decisione, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile.

dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
complessivi euro 3.700,00 (di cbi euro 200,00 per esborsi),
oltre IVA e CPA, come per legge.
Roma, 31 maggio 2013

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in

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