Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19306 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19306 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CAMPESE EDUARDO

ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 1935/2015 proposto da:

GIOIELLERIA LO SCRIGNO di Corsini Andrea e Serra Bice & C. s.n.c. (p.
iva 03679100374), con sede in Crevalcore (30), al viale Amendola n.
330/V, in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. Andrea
Corsini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine
del ricorso, dagli Avvocati Ugo Bertaglia ed Elena Allocca, con i quali
elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla via
Angelico n. 38.
– ricorrente contro
CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE CREVALCORE 2 s.p.a. (p. iva
00656241205), con sede in Crevalcore (BO), al viale Amendola n. 330, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Armando
Calvelli, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su foglio
aggiunto al controricorso, dall’Avvocato Antonio Costa, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Roma, alla via Appia Nuova n. 154.
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(2202A

Q O.

Data pubblicazione: 19/07/2018

- controricorrente avverso la sentenza del TRIBUNALE di BOLOGNA depositata in data
11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Gioielleria “Lo Scrigno” di Corsini Andrea e Serra Bice & C. s.n.c.
ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da
memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e resistiti dal Consorzio Centro
Commerciale Crevalcore 2, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna
dell’Il giugno 2014, n. 20859, reiettiva del gravame dalla prima interposto
contro la sentenza del Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto, che, a
sua volta, aveva respinto l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. dalla
medesima proposta contro l’ingiunzione con cui quest’ultimo le aveva
intimato di pagare al suddetto Consorzio la somma di C 3.940,82, oltre
interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di contributi consortili.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ritenne:

i)

insussistente l’omessa pronuncia o il difetto di motivazione, da parte del
Giudice di pace, sulla eccepita incompetenza del giudice ordinario,
assumendo che la clausola compromissoria contenuta nell’art. 33 dello
statuto consortile ricomprendeva, oltre alle liti tra consorziati, le sole
controversie tra questi ultimi ed il consorzio inerenti gli scopi e le attività
sociali, nonché l’interpretazione, l’esecuzione o la validità dell’atto
costitutivo, dello statuto e del relativo regolamento, non anche le domande
giudiziali di pagamento dei contributi consortili; li) inammissibile la censura
rivolta contro la mancata liquidazione equitativa degli invocati danni, perché
carente quanto all’allegazione di circostanze di fatto idonee a consentire una
siffatta liquidazione. Tale “domanda”, peraltro, contrastava con quella, ivi
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lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso,

reiterata, di compensazione fino all’ammontare del credito azionato
monitoriamente con riserva di soddisfazione per l’esubero in separato
giudizio, né poteva consentirsi il frazionamento del credito in plurime
richieste giudiziali di adempimento, pena la violazione del principio di
correttezza e buona fede, e di quello, costituzionale, del giusto processo.
2. Il primo motivo è rubricato «Art. 360, n. 4, c.p.c., violazione di

Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto (BO) sulla eccezione di
compromesso e conseguente nullità del decreto ingiuntivo dallo stesso
emesso col n. 217 del 21 dicembre 2009; errata pronuncia della Corte
d’appello di Bologna (rectius: del Tribunale. Ndr) sul medesimo punto
decisivo della controversia». Esso, dopo aver riprodotto il contenuto delle
pertinenti clausole dello Statuto e del Regolamento del Consorzio, ascrive
alla sentenza impugnata di aver erroneamente ritenuto come “concisamente
motivata” la decisione dell’indicato Giudice di pace, il quale, invece, si era
limitato alla mera riproposizione delle clausole predette. Era stato poi il
tribunale bolognese ad integrare, con la propria motivazione, quella che, in
effetti, doveva considerarsi un’omissione di pronuncia del primo giudice.
Lamenta, inoltre, l’erroneità della decisione impugnata, e tanto sull’assunto
che l’obbligazione di pagare i tributi, le spese ed i contributi stabiliti dal
consorzio atterrebbe propriamente all’esecuzione dell’accordo statutario e
del relativo regolamento. Si sostiene, invero, che la clausola di cui all’art. 30
dello Statuto consentirebbe alla parte creditrice di conseguire il solo decreto
ingiuntivo, preclusole, invece, dalla procedura arbitrale, ma che, ove il
consorziato, con l’eventuale opposizione, decida di avvalersi della clausola
pattizia di deroga alla “competenza” dell’AGO, il giudice adito dovrà
revocare il decreto emesso e devolvere la controversia alla “competenza”
del collegio arbitrale.
2.1. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, prospetta «Art.
360, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt.
1226; 1460; 2056 c.c. nonché artt. 2 e 111 Cost.); art. 360, n. 5 (omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
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norme processuali; omessa pronuncia, ovvero carenza di motivazione del

discussione tra le parti)». Si rappresenta che l’eccezione di inadempimento,
lungi dal dover rivestire formule sacramentali, debba ritenersi implicita in
ogni richiesta formulata al giudice di valutare la condotta delle parti nel
corso dell’esecuzione contrattuale quando le stesse si imputino
vicendevolmente l’inadempimento del negozio che le impegna
reciprocamente. Inoltre, circa il diniego della richiesta di liquidazione

sul fatto che i parametri per una siffatta liquidazione fossero presenti agli
atti di causa, e che sarebbe parimenti mancata ogni motivazione sul grave
inadempimento del quale si era reso responsabile il consorzio nei confronti
dell’odierna ricorrente. L’esponente afferma, infine, di non aver operato
alcun frazionamento del credito nascente dall’inadempimento del consorzio,
avendo solo inteso mantenersi la possibilità di azionare l’esubero in un
separato giudizio.
3. Il primo motivo – il cui riferimento, nella sua rubrica, alla “pronuncia
della Corte di Appello di Bologna” concreta, evidentemente, un mero errore
materiale che non incide sulla individuazione della gravata pronuncia – è,
per come formulato, infondato.
3.1. Infatti, come condivisibilmente osservato dal P.G. nella sua
requisitoria scritta, il tribunale felsineo, «quale giudice di appello rispetto
alla sentenza di primo grado resa dal Giudice di pace, ha argomentatamente
sostenuto che le controversie devolute, dall’art. 33 dello Statuto, alla
cognitio arbitrale non ricomprendevano quelle riflettenti il pagamento dei
contributi consortili, disciplinati, invece, dall’art. 30 del medesimo Statuto.
Non sussiste, pertanto, omissione di pronuncia sul motivo di appello, del
quale il tribunale afferma l’infondatezza dopo aver rilevato che la sua
formulazione si poneva “al limite della sanzione dell’inammissibilità ex art.
342 c.p.c.”, né sussiste carenza di motivazione, in relazione al dettato del
novellato art. 360, n 5, c.p.c., nei sensi intesi da Cass., SU, nn. 8053/14 e
19881/14, puntualizzandosi che ove l’omessa pronuncia o la carenza di
motivazione dovessero essere correlate unicamente alla sentenza del
G.d.P., la censura della ricorrente società risulterebbe addirittura
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equitativa del danno, si assume che il tribunale avrebbe omesso di motivare

inammissibile, dovendo la stessa,

ex art. 360 c.p.c, necessariamente

riguardare la pronuncia di secondo grado».
4. Il secondo motivo – il cui contenuto consente agevolmente di
individuare la specifica parte della sentenza che si intendeva con esso
censurare malgrado, nel corpo del motivo, ne sia stata riprodotta una
diversa – è inammissibile.

impugnata, emerge che il dedotto grave inadempimento del Consorzio era
stato ivi fatto valere dall’appellante, odierna ricorrente, al fine di opporre al
primo, in compensazione, il relativo credito risarcitorio fino a concorrenza
dell’importo ingiunto, con riserva di chiedere la completa liquidazione in
altra sede giudiziale.
4.1.1. Il tribunale bolognese, muovendo dal corretto rilievo secondo cui
la liquidazione equitativa, pur essendo attribuita alla valutazione
discrezionale del giudice, va espressamente motivata con riferimento ai
criteri presi in considerazione, ha ritenuto inammissibile il corrispondente
motivo di appello «poiché l’appellante aveva l’onere di allegare, quanto
meno nella presente sede di impugnazione, quali fossero le circostanze di
fatto idonee a consentire una liquidazione equitativa del pregiudizio subito,
invece omessa dal primo giudicante, e, in primo luogo, che non era
possibile, nella fattispecie, fornire la prova del preciso ammontare del
danno», ed ha poi aggiunto che «tale ultimo aspetto, del resto, non solo
non è stato neppure dedotto, ma è, altresì, in contrasto con la domanda,
reiterata in appello, di compensazione sino all’ammontare del credito
azionato monitoriamente, “con riserva di soddisfazione, per l’esubero, in
separato giudizio» (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
4.2. E’ palese, allora, che una siffatta conclusione poggia su almeno due
rationes decidendi, tra loro autonome: la mancata allegazione di circostanze
idonee a consentire la liquidazione equitativa del danno asseritamente
patito e, ancor prima, l’omessa giustificazione circa l’impossibilità, nella
concreta fattispecie, di fornire la prova del preciso ammontare del danno.

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4.1. Va considerato, in proposito, che, dal tenore della sentenza

4.3. Tale seconda

ratio

non è in alcun modo attinta dalle

argomentazioni del motivo in esame, sicchè deve trovare applicazione il
principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia
sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle
quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione
adottata sul punto, l’omessa impugnazione di una di esse rende

quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata,
non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento, in parte qua, della
sentenza (cfr., ex multis, Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del
2017).
5. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio
regolate dal principio di soccombenza e dandosi atto, altresì, – in assenza di
ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n.
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso
proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il
giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che
definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto
integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il
versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
proposta.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 1.400,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed
agli accessori di legge.

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inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
2018.
Il Presi ente
Dott. Stefhochir
Il Funzionario Giud
Dott.se- a Fabrizio Bt

della Corte Suprema di cassazione, il 10 maggi

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