Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19306 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 18/07/2019), n.19306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6330-2018 proposto da:

D.P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CORRADO RIGGIO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18,

presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA ALFISI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO FALCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 706/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata l’11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 2 – 11 ottobre 2017 numero 706 la Corte d’Appello di Salerno, giudice del reclamo L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 58 e ss, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da D.P.C. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, che, confermando l’ordinanza adottata nella prima fase, respingeva la domanda proposta dalla D.P. per la impugnazione del licenziamento intimatole in data 12.1.2016 dal datare di lavoro, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OMISSIS);

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’appello proposto dalla lavoratrice era qualificabile come reclamo ed avrebbe dovuto essere proposto, a norma della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che decideva sulla opposizione o dalla sua notificazione, se anteriore; nella fattispecie di causa la sentenza impugnata era stata ritualmente comunicata in data 15 novembre 2016 ed il ricorso avverso la stessa era stato depositato il 5.5.2017, ben oltre il termine di decadenza;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso D.P.C., articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OMISSIS);

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e ss., in relazione: agli artt. 433 e ss. c.p.c., all’art. 111 Cost., agli artt. 3,24,25 e 11 Cost. nonchè violazione dell’art. 100 c.p.c..

Con il motivo si sostiene la necessità di integrare la disciplina di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, con le norme sull’appello.

Parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale avente forma diversa da quella prescritta dal legislatore, non riveste rilievo preminente la forma ma il contenuto del provvedimento, che ha sostanza di “sentenza” quando il giudicante definisce la controversia nell’esercizio del suo potere giurisdizionale.

La Corte costituzionale, con ordinanza del 20 maggio 2015 numero 78, aveva ritenuto che le due fasi del primo grado del giudizio di impugnazione del licenziamento L. n. 92 del 2012, ex art. 1, potevano essere svolte dal medesimo magistrato senza entrare in conflitto con il principio di terzietà del giudice ed, anzi, in attuazione del principio del giusto processo.

La sentenza del Tribunale di Salerno n. 3448/2016 aveva non solo la veste formale ma anche gli elementi sostanziali qualificativi della sentenza e corretto era il rimedio proposto.

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;

che, invero, non appaiono pertinenti le deduzione svolte dal ricorrente in ordine alla impugnabilità dei provvedimenti a contenuto decisorio erroneamente resi in forma diversa da quella prescritta in quanto il giudizio di primo grado è stato correttamente definito dal Tribunale di Salerno con sentenza del 15.11.2016 ovvero con la forma prevista dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58.

Viene dunque in rilievo la previsione del successivo comma 59 a tenore del quale “Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d’appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore”.

Trattasi di una previsione speciale che prevale sulle previsioni generali in ordine ai termini di impugnazione ed alla loro decorrenza contenute negli artt. 325 e 326 c.p.c..

In questo senso depone oltre al principio di specialità la disposizione di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 61, che prevede la applicazione del solo art. 327 c.p.c. ed in relazione alla ipotesi in cui manchi la comunicazione o la notificazione della sentenza.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha rilevato la tardività del deposito del reclamo in data 5.5.2017, essendo rimasto incontestato che la sentenza reclamata era stata comunicata in data 15.11.2016.

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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