Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19306 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2618-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GERMANICO 107,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO BORRE’, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4295/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.G. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che, in accoglimento degli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia Sud spa contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di intimazione notificato al contribuente, ha ritenuto legittimamente notificato l’avviso di accertamento indirizzato al contribuente il 9 ottobre 2009.

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’omessa pronunzia sulle eccezioni proposte in grado di appello in ordine ai due atti di appello proposti dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia sud spa, è manifestamente fondato.

Ed invero, la CTR non ha minimamente esaminato le deduzioni difensive esposte dalla parte contribuente in ordine al fatto che oggetto dell’originario ricorso dalla medesima proposto atteneva all’illegittimità della cartella di pagamento prodromica alla notificazione dell’intimazione di pagamento e non l’avviso di accertamento del 9.10.2009. Elementi che avrebbero potuto inficiare l’ammissibilità dell’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, non rivolta contro la cartella.

Peraltro, parimenti corretta risulta la censura in ordine all’omessa pronunzia sulle questioni relative alla ritualità della cartella che la parte contribuente aveva dedotto e che non sono state esaminate dal giudice di appello, ancorchè lo stesso sia pervenuto all’accoglimento dell’appello proposto da Equitalia sud spa formulato con specifico riferimento alla ritenuta ritualità della cartella di pagamento. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sesta sezione civile, 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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