Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19305 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19305 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 25686-2006 proposto da:
SICILCASSA

S.P.A.

LIQUIDAZIONE

IN

COATTA

AMMINISTRATIVA 02652950870 in persona del Commissari
Liquidatori Dott. CLAUDIO PATALANO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 91 presso lo
studio dell’avvocato MELLARO MASSIMO, che la
2013

rappresentà e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

1212
contro

FIN.PA . S.A.S. DI LO MONACO GAETANA & C. S.A.S.
03519310878 in persona del suo legale rappresentante

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Data pubblicazione: 21/08/2013

pro tempore GAETANA LO MONACO,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VITO ARTALE 6, presso lo
studio dell’avvocato TOMA DONATO, rappresentata e
difesa dagli avvocati JELO MASSIMILIANO MARIA, JELO
FILIPPO MARIA giusta delega in atti;

nonchè contro

OMICRON COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, SO.FI.G.
S.R.L.;
– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CATANIA emesso e
depositato il 28/6/2005;
avverso il provvedimento del TRIBUNALE DI CATANIA
emesso il 3/7/2006 e depositato il 4/7/2006;
avverso il provvedimento del TRIBUNALE DI CATANIA
emesso e depositato il 14/7/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/05/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità o rigetto del ricorso;

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– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A garanzia di un mutuo erogato a Omicron Costruzioni s.r.l.
Sicilcassa s.p.a. iscrisse ipoteca di primo grado su un
terreno. Le costruzioni sullo stesso realizzate furono
acquistate, prima da SOFIG s.r.1., e poi da FIN.PA . s.a.s.

2005, dichiarò di volere esercitare la facoltà di liberare
l’immobile dall’ipoteca, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2889 cod. civ.
ex artt. 2891 cod. civ. e 793

Proposto da Sicilcassa ricorso

cod. proc. civ., il Presidente della quinta sezione civile del
Tribunale di Catania, in data 28 giugno 2005, designò alla
trattazione del procedimento la dott.sa Vera Marletta,
fissando l’udienza del 26 ottobre 2005 e assegnando il termine
perentorio del 30 settembre 2005 per la notifica alle altre
parti.
Il 23 giugno 2006 il procuratore di Sicilcassa propose istanza
per la rifissazione dell’udienza, rappresentando che, per
disguidi di cancelleria, solo da qualche giorno era stato
rinvenuto il ricorso per l’espropriazione dei beni,

ex art.

2891 cod. civ., con relativo decreto presidenziale.
Con provvedimento del 3 luglio 2006, depositato il giorno
successivo, il Presidente della sesta sezione civile rigettò
l’istanza, rilevando:

a)

che dall’attestazione della

cancelleria era dato evincere che il ricorso e il pedissequo
decreto presidenziale erano rimasti in cancelleria e non erano

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Quest’ultima, con atto notificato a Sicilcassa il 20 maggio

mai stati richiesti dalla parte interessata;

b)

che,

diversamente opinando, non era dato comprendere come mai
l’istante non avesse immediatamente segnalato lo smarrimento
.

del fascicolo;

c)

che, in ogni caso, il termine fissato, alla

stregua del comb. disp. degli artt. 2891, 2892 cod. civ. e 793

non era conforme al disposto dell’art. 2891 cod. civ., posto
che, anche a prescindere dalla mancata prova della sua
notifica al terzo acquirente e al proprietario anteriore,

ex

art. 2891, n. l, cod. civ., esso non risultava sottoscritto
dal richiedente o da un procuratore munito di mandato
speciale, ma dal procuratore alle liti, avvocato Patti.
Un’ulteriore istanza presentata dalla Sicilcassa in data 7
luglio 2006, venne nuovamente rigettata con provvedimento del
14 luglio 2006, nel quale il Presidente, preso atto che, in
relazione al ricorso a suo tempo proposto e al relativo
decreto di fissazione dell’udienza, non era mai stato formato
un fascicolo processuale; che

l’affare non era quindi stato

registrato su alcun supporto, né cartaceo, né informatico;
– che, conseguentemente, il ricorso non era stato portato
innanzi al giudice designato; ribadì che tali circostanze non
potevano tuttavia considerarsi impedimento assoluto alla
trattazione, considerato, tra l’altro, che l’onere
dell’istante di provvedere alle notifiche entro il termine
perentorio fissato dal Presidente doveva essere ottemperato
prima e a prescindere da qualsivoglia adempimento della

cod. civ., era perentorio; d) che, per altro verso, il ricorso

cancelleria, e che, in ogni caso, il ricorso era inammissibile
in quanto non sottoscritto dal richiedente e da un suo
procuratore munito di mandato speciale.
Avverso tali provvedimenti e, segnatamente, avverso:

a)

il

provvedimento del Presidente della quinta sezione civile del
Tribunale di Catania, emesso e depositato il 28 giugno 2005;
b)

il provvedimento del Presidente della sesta sezione civile

del medesimo ufficio giudiziario emesso il 3 luglio 2007 e
depositato il giorno successivo;

c)

il provvedimento dello

stesso Presidente emesso e depositato il 14 luglio 2006
Sicilcassa s.p.a. propone ricorso straordinario per
cassazione, formulando sei motivi e notificando l’atto a
FIN.PA s.a.s. di Lo Monaco Gaetana & C., a Sebastiano
Leonardi, liquidatore di OMICRON Costruzioni s.r.1., in
liquidazione, e a SO.FI.G. s.r.l.
Resiste con controricorso FIN.PA . s.a.s., mentre nessuna
attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità degli

interventi spiegati da Italfondiario s.p.a., quale
procuratore di Tower Finance s.r.1., cessionaria del credito
originariamente vantato da Sicilcassa s.p.a., e poi da Tower
Finance s.r.l. in proprio.
Si ricorda in proposito che il successore a titolo particolare
nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la
sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può

.

intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa
previsione normativa riguardante la disciplina di tale
autonoma fase processuale, che lo consenta ( Cass. civ.
.

7/4/2011 n.7986; Cass. civ. 11/5/2010 n.11375 ).
2.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta, nei confronti di

degli att. 2891 e 2892 cod. civ., 485, 567, 568, 569 e 795
cod. proc. civ. nonché dell’art. 160 disp. att. cod. proc.
civ.
Premesso di avere notificato richiesta di espropriazione

ex

art. 2891 cod. civ., regolarmente notificata al terzo
acquirente e al proprietario anteriore nei termini di legge,
sostiene che il Presidente del Tribunale di Catania non poteva
assegnarle un termine perentorio per la notifica del ricorso e
del decreto, ma avrebbe dovuto tout court designare il giudice
del procedimento,
con decreto,

ex art. 484 cod. proc. civ., ovvero disporre

ex art. 795 cod. proc. civ., che si procedesse a

norma degli artt. 567 e segg. cod. proc. civ.
2.2

Con il secondo mezzo l’impugnante, con riferimento al

. provvedimento emesso dal Presidente della sesta sezione civile
in data 4 luglio 2006, lamenta vizi motivazionali in ordine al
fatto controverso e decisivo della mancata prova dell’avvenuta
notifica del ricorso al terzo acquirente e al proprietario
anteriore,

ex art. 2891, n. 1, cod. civ. Sostiene che tale

affermazione costituirebbe un travisamento del fatto,
risultando

ab actis

che la richiesta di espropriazione dei

tutti e tre i provvedimenti innanzi menzionati, violazione

beni era stata notificata nei termini stabiliti dal primo
comma dell’art. 2891 cod. civ.
2.3 Con il terzo mezzo la ricorrente società, con riferimento

a tutti e tre i provvedimenti del Tribunale di Catania, deduce
violazione degli artt. 2891, 2892 cod. civ., 795 cod. proc.

Assume che, in base ai principi costituzionali richiamati e
alla luce della giurisprudenza del giudice delle leggi, il
provvedimento con il quale venga assegnato un termine
perentorio alle parti deve essere in ogni caso alle stesse
comunicato.
2.4 Con il quarto motivo l’impugnante, con riferimento ai due

provvedimenti del Presidente della sesta sezione civile del
Tribunale di Catania,

prospetta vizi motivazionali in

relazione all’accertamento del mancato funzionamento
dell’attività di cancelleria, nonché violazione degli artt.
184 bis cod. proc. civ. e 24 della Cost.
Sostiene che le riconosciute disfunzioni degli uffici
burocratici avrebbero dovuto indurre il decidente ad accordare
il rimedio della rimessione in termini, essendo la pare
incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili. Una
diversa lettura delle norme menzionate obbligherebbe del resto
la Corte a sollevare incidente di costituzionalità.
2.5

Con il quinto mezzo la ricorrente assume che í due

provvedimenti del Presidente della sesta sezione civile del
Tribunale di Catania violavano gli artt. 2891, 2892 cod. civ.,

7

civ., nonché dell’art. 24 della Costituzione.

nella parte in cui avevano dichiarato inammissibile il ricorso
proposto da Sicilcassa,

ex art. 2891 cod. civ., per non essere

stato lo stesso sottoscritto personalmente dal richiedente o
da un suo procuratore munito di procura speciale. Sostiene
che la relativa eccezione non era rilevabile d’ufficio e che,

società avevano dichiarato di ratificare il contenuto della
richiesta.
2.6 Con il sesto motivo Sicilcassa deduce vizi motivazionali

nonché violazione del disposto dell’art. 2891, n. 4, cod.
civ.,

in relazione alla medesima questione, segnatamente

deducendo che il requisito della sottoscrizione personale
dell’istante è soddisfatto con la sottoscrizione della procura
speciale.
3

n ricorso è inammissibile perché proposto contro

provvedimenti che in alcun modo possono essere qualificati
sentenza agli effetti dell’art. 111, comma 7, della
Costituzione.
Costituisce invero

ius receptum

che sono impugnabili con

ricorso straordinario per Cassazione i provvedimenti
pronunciati dagli organi giurisdizionali, che, sebbene non
qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura decisoria,
perché,

statuendo in ordine a situazioni di diritto

sostanziale delle parti,

presentano, da un lato, attitudine

alla formazione del giudicato, e sono, dall’altro, definitivi,
nel senso di non essere soggetti secondo la legge a riesame,

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in ogni caso, con il proposto ricorso, i liquidatori della

né da parte del giudice che li ha emessi, né da parte di altro
giudice. In casi siffatti il provvedimento è infatti idoneo a
compromettere in maniera definitiva e irreparabile la parte
che ne è colpita, di talché l’ordinamento le consente di
reagire alla sua eventuale ingiustizia e illegittimità

del ricorso straordinario.
4 Nella fattispecie, la circostanza che siano stati impugnati
non uno, ma ben tre provvedimenti, dei quali il terzo
meramente reiterativo del contenuto del secondo, costituisce
già di per sé indizio inequivocabile dell’assoluta mancanza,
negli stessi, di ogni carattere decisorio.
In particolare, con specifico riferimento al primo decreto,
quello del 28 giugno 2005, non si vede come la designazione di
un giudice, la fissazione di una udienza di comparizione delle
parti e di un termine perentorio per la notifica del ricorso e
del decreto, abbiano potuto, in qualche modo, incidere sui
diritti del ricorrente, e ciò quand’anche volesse ravvisarsi,
nell’avviata procedura di purgazione dell’ipoteca, una
controversia suscettibile di mettere capo a un giudicato.
Nel secondo e nel terzo provvedimento oggetto di ricorso il
presidente si è invece pronunciato in ordine ai requisiti
processuali necessari per potere validamente attivare la
procedura di cui all’art. 2891 cod. civ., requisiti del quali
ha ritenuto l’insussistenza.

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attivando il controllo del giudice di legittimità con il mezzo

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Mette conto rilevare, per meglio cogliere la portata

meramente ordinatoria di tali atti – e individuarne, insieme
alla natura giuridica, il regime di impugnazione che
l’esercizio, da parte di uno dei creditori, del diritto di far
vendere il bene ipotecato, di cui all’art. 2891 cod. civ.,

di volontaria giurisdizione attivato dall’acquirente in un
processo esecutivo, tanto vero che il giudice al quale
l’istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla
legge per l’ammissibilità della richiesta, deve disporre con
decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. cod.
proc. civ. (art. 795 cod. proc. civ.).

Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o
negativo che sia, è già un provvedimento del giudice
dell’esecuzione, soggetto, in quanto tale, alla disciplina di
cui all’art. 487 cod. proc. civ. e al connesso sistema di
controlli, e cioè al rimedio dell’opposizione agli atti
esecutivi

ex

art. 617 cod. proc. civ.. Trattasi invero di

provvedimento adottato in una fase processuale nella quale il
giudice dell’esecuzione, alla stregua di quanto da questa
Corte evidenziato con riferimento al provvedimento di
irrituale chiusura della fase sommaria del procedimento di
opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, nel sistema
introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52 (cfr. Cass. 24
ottobre 2011, n. 22033; cfr. anche Cass. 27 ottobre 2011, n.
22503; Cass. ord. 23 settembre 2009, n.20532 ), non poteva

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richiedendone l’espropriazione, fa tracimare il procedimento

rendere decisione definitiva. Ma il ricorso straordinario è
concesso solo in relazione ad atti, ancorché irrituali,
adottati dal giudice civile in ambiti in cui abbia la potestas
di decidere su diritti, di talché quei provvedimenti, ancorché
assunti in maniera processualmente non corretta, abbiano

Deriva da quanto sin qui detto che il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
complessivi euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),
oltre IVA e CPA, come per legge.
Roma, 31 maggio 2013

comunque attitudine alla definitività.

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