Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19305 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19305 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

sul ricorso 278/2015 proposto da:
Matera Antonio, Matera Gaetano, in proprio e quali soci di S.n.c.
C.I.M. Centro Idrotermico Matera di Antonio e Gaetano Matera in
liquidazione (già S.a.s. CIM di Matera & Co.), elettivamente
domiciliati in Roma, Via Bocca di Leone n.78, presso lo studio
dell’avvocato Cicala Curzio, rappresentati e difesi dall’avvocato
Gadaleta Mauro, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti 1
R.G.N. 278/2015
Cons. est. Laura Tricorni

Data pubblicazione: 19/07/2018

contro
Matera Carmela, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria
n.2, presso lo studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentata e
difesa dall’avvocato Vitone Marco, giusta procura speciale per Notaio
dott. Carlo Guaragnella di Bari – Rep.n. 110336 del 26.1.2016;

avverso la sentenza n. 1612/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,
pubblicata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.
RITENUTO CHE:

I germani Antonio e Gaetano Matera, in proprio e quali soci della
SNC CENTRO IDROTERMICO MATERA di Antonio e Gaetano MATERA
in Liquidazione (già CENTRO IDROTERMICO MATERA SAS di MATERA
& C.) propongono ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe
indicata, fondato su cinque motivi e corredato da memoria ex art.378
cod. proc. civ.
Carmela Matera replica con controricorso corroborato da
memoria.
La controversia concerne la liquidazione delle quote societarie
pervenute a Carmela Matera – non socia – a seguito del decesso della
madre Doria Abbate, avvenuto il 03/12/2003, e del recesso del padre
Luigi Matera (notificato agli altri soci il 17/09/2004) seguito a breve
dal decesso, avvenuto il 26/11/2004, entrambi già soci della indicata
SAS. Sia in primo che secondo grado la Matera è risultata vittoriosa.
CONSIDERATO CHE:

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Cons. est. Laura Tricorni

-controricorrente –

1.1.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso

pronuncia ex art.112 cod. proc. civ.

su un motivo di appello,

segnatamente in merito all’eccezione con la quale gli stessi, sia in
primo che in secondo grado, avevano dichiarato di voler profittare ex
art.1304 cod. civ. di una precedente transazione conclusa da
Carmela Matera, avente ad oggetto la quota personale di

detta transazione venissero tenuti come dati di riferimento.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Invero, come si evince dal ricorso, l’eccezione in discussione
ha costituito un mero riferimento argomentativo ad una transazione
intervenuta in merito ad un altro rapporto creditorio, posto che era
riferita ad una transazione avente ad oggetto la liquidazione della
quota personale di Matera Carmela, mentre il presente giudizio ha ad
oggetto la liquidazione delle quote pervenuta alla stessa in altra
epoca in via ereditaria paterna e materna, di guisa che la fattispecie
non rientra nell’ambito di applicazione dell’art.1304 cod. civ. che
disciplina la possibile estensione degli effetti della transazione
conclusa con il creditore ad altri debitori solidali.
-ti -C
1.4. Ad ogni modo
-l’E da ritenersi implicitamente
rigettate?, in quanto la decisione è incompatibile con l’accoglimento
della pretesa dei debitori.
2.1. Con il secondo motivo (violazione art. 100 cod. proc. civ. ,
artt. 2284, 1362, 1363 e 1273 cod. civ. ) i ricorrenti sostengono che
la Corte di appello erroneamente ha ritenuto che nell’atto Petrera del
15/10/2004 – con il quale i ricorrenti avevano modificato i patti
sociali e dichiarato non voler proseguire la società con la sorella
subentrata quale erede nelle quote dei genitori- concretasse un
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Cons. est. Lauro Tricorni

partecipazione alla società, chiedendo che i valori societari indicati in

accollo esterno dei soci autorizzandola a soddisfarsi nei confronti di
tutti e tre i soggetti convenuti (soci e società): secondo i ricorrenti
tale accollo, realizzato mediante un negozio unilaterale, aveva
efficacia interna ai rapporti con la società, era funzionale a liberare la
società dall’obbligazione e ad evitare di procedere ad una riduzione
del capitale sociale ed, infine, era espressamente condizionato alla

l’accollo era venuto meno.
Criticano la statuizione della Corte di appello che ha ritenuto che
l’accollo era esterno e che una volta intervenuta l’accettazione della
Matera, lo stesso era divenuto irrevocabile.
Affermano di avere eccepito con la memoria in data 04/06/2007,
appena appreso della volontà della Matera di non liberare la società,
la propria carenza di legittimazione passiva poiché l’accollo era
interno e non poteva assumere efficacia esterna in mancanza della
volontà di liberare la società.
Escludono che alla loro difesa processuale possa essere attribuito
valore confessorio.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.3. Appare preliminarmente ricordare che i ricorrenti nell’atto
Petrera, dopo avere manifestato la volontà di non proseguire l’attività
sociale con gli eredi di Abbate Doria ai quali sarebbe spettata
unicamente la liquidazione della quota, avevano stabilito «(Antonio e
Gaetano Matera) danno altresì atto che poiché la liquidazione delle
dette partecipazioni sociali, a determinarsi in conformità alle
disposizioni di legge, verrà da loro effettuata utilizzando danaro
proprio – ed assumendo quindi espressamente tale obbligazione non si rende necessario procedere a una riduzione del capitale
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liberazione della società per cui, essendosi opposta a ciò la Matera,

sociale, che pertanto immutato nella misura (….) risulta assunto dai
soci in parti uguali (…)».
2.4. Orbene, in proposito, va rimarcato che la Corte di appello ha
affermato che l’accollo non poteva essere considerato interno per il
solo fatto che fosse stato assunto con negozio unilaterale al quale non
aveva partecipato la creditrice e ricostruisce l’accollo come un

intervenuta, come nel caso, l’accettazione del creditore, precisando
altresì «Infatti è pacifico in atti che, ai sensi dell’art.1273 cod. civ. ,
la liberazione del debitore originario non costituisce condizione
espressa della stipulazione e che non vi è stata liberazione del
debitore, si che correttamente il Tribunale ha ritenuto che,
dell’obbligazione rispondono, in solido, accollante ed accollato, in
forza delle norme in materia societaria di cui agli artt. 2289, 2293 e
2315 cod. civ.» così interpretando l’accordo e non limitandosi ad
attribuire valore confessorio alla condotta processuale dei ricorrenti.
2.5. Ciò posto, ricordando che in tema di ermeneutica
contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al
contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al
giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi
di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli
artt. 1362 e seguenti c.c., con la conseguenza che il ricorrente per
cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali
d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme
asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,
altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice
del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass. n.
27136 del 15/11/2017), si deve osservare che i ricorrenti, pur avendo
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contratto a favore di terzo, destinato a divenire irrevocabile una volta

indicato la violazione di norme attinente ai criteri legali di
interpretazione del contratto, si sono limitati a prospettare
inammissibilmente una interpretazione difforme da quelle ritenuta
preferibile dalla Corte di appello, senza rappresentare elementi idonei
a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice

L’interpretazione

proposta,

infatti,

si

sovrapporre

ingiustificatamente a quella formulata dalla Corte di appello, laddove
insiste sulla natura di accollo condizionato espressamente alla
liberazione della società poichè si pone in contrasto con quanto
accertato in fatto dalla Corte territoriale circa la natura non
condizionata dell’accollo, senza tuttavia formulare una specifica
censura sul piano motivazionale.
3.1. Con il terzo motivo (violazione artt. 194 e 195 cod. proc. civ.
e artt. 2697 e 2426 nn.1 e 9 cod. civ.) i ricorrenti criticano i criteri
scientifici adoperati per la valutazione del patrimonio della società
obbligata al fine di pervenire alla liquidazione della quota
3.2. Con il quarto motivo lamentano la contraddittorietà della
motivazione circa la quantificazione del valore della quota con
riguardo alla premessa della CTU che attestava un disavviamento
della società.
3.3. Il terzo e quarto motivo possono essere trattati
congiuntamente e vanno respinti in quanto, sostanzialmente,
sollecitano un inammissibile riesame dell’accertamento in fatto del
valore della quota, in termini non conformi al novellato art.360, primo
comma, n.5, cod. proc. civ.
3.4. Va peraltro osservato che correttamente la Corte di appello
ha ritenuto non assolto dai ricorrenti l’onere probatorio posto a loro
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del merito (Cass. n. 15471 del 22/06/2017).

carico in merito alla dedotta obsolescenza dei beni e/o al loro
deprezzamento, atteso che l’iscrizione in bilancio era avvenuta con un
diverso e più alto valore (fol. 25 della sent.)
Invero l’onere di provare il valore della quota del socio defunto di
una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore
degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in

sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di
dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è
verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti
alle operazioni in corso in quel momento. In caso di mancato o
parziale assolvimento di tale onere – come avvenuto nel caso di
specie – il giudice del merito può disporre consulenza tecnica d’ufficio
la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una
valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne
liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le
conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un’analitica
confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai
consulenti di parte (Cass. n. 5809 del 19/04/2001).
4.1. Con il quinto motivo (violazione artt. 1207, 1208, 1209, 1216
e 1220 cod. civ.) i ricorrenti lamentano che erroneamente i giudici
del merito abbiano ritenuto non conforme all’art.1208 cod. civ.
l’offerta reale per la somma che loro stessi ritenevano di dover
corrispondere alla sorella, inferiore a quella indicata dal CTU ma
sufficiente ad evitare la mora debendi.
4.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi
e presuppone un fatto diverso da quello accertato dalla Corte di
appello e posto a base della decisione: secondo la Corte di appello
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quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto,

l’offerta era stata formulata a saldo, mentre la Matera intendeva
accertaba’quale acconto e i ricorrenti – a questa condizione – non
gliela avevano messa a disposizione per l’effettivo incasso. Ne
consegue che la statuizione sul punto è immune da censure.
5. In conclusione il ricorso va rigettato, infondato il primo motivo,

soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Si dà atto – ai sensi dell’art.13, ,comma 1 quater del d.P.R. del
30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

etc, Go
IL< Condanna i ricorrella rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 7.600,00=, oltre C.200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il giorno 10 maggio 2018. inammissibili gli altri. Le spese del giudizio di legittimità seguono la

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