Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19305 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2582-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, – c.f. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3486/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

07/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe, che ha rigettato l’impugnazione dell’Ufficio confermando l’illegittimità dell’atto di contestazione notificato a N.R. per la ripresa a tassazione di accise relative agli anni d’imposta 2001 e 2002.

La parte intimata non si è costituita in giudizio.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. La censura proposta dall’Agenzia, correlata alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 è manifestamente fondata posto che, come chiarito da questa Corte, detta disposizione consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza. – Cass. n. 22776/2015 -.

A tale principio non si è uniformato il giudice di appello che ha escluso di potere esaminare la notifica del p.v.c. presupposto prodotto per la prima volta dall’Ufficio in fase di gravame.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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