Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19304 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19304 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

sul ricorso 943/2015 proposto da:
Banca della Tuscia – Credito Cooperativo S.c.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via San Basilio n.72, presso lo studio dell’avvocato
Migliaccio Antonella, che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
-ricorrente –

contro
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R.G.N. 943/2015
Cons. est. Laura Tricorni

Data pubblicazione: 19/07/2018

Calamita Carlo Bruno, Pacchiarotti Stefano, Urbani Renzo,
elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n.114, presso lo
studio dell’avvocato Vallebona Antonio, che li rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 4524/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 07/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

RITENUTO CHE:
Stefano Pacchiarotti, Carlo Bruno Calamita, Mauro Macchioni e
Renzo Urban, già soci e dipendenti della Banca della Tuscia Credito
Cooperativo S.C.P.A., con nota del 24/03/2003 avevano ricevuto
comunicazione della loro esclusione dalla compagine sociale ai sensi
dell’art.12 dello Statuto.
Avevano in conseguenza esercitato in data 31/03/2003, come
previsto dallo Statuto, la facoltà di reclamo dinanzi al collegio dei
probiviri, senza avere notizie dell’esito; avevano quindi agito in
giudizio con atto di citazione notificato il 29/09/2003, per sentire
dichiarare l’invalidità e l’inefficacia delle deliberazioni di esclusione
assunte dal consiglio di amministrazione.

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Cons. est. Laura Tricorni

-controricorrenti –

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo maturata la
decadenza prevista dall’art. 2527 cod. civ. (oggi art.2533 cod. civ.)
per decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione
previsto per la proposizione dell’impugnazione della delibera di
esclusione.
La Corte di appello, dopo aver dichiarato cessata la materia del

l’appello dei ricorrenti e riformato tale decisione.
A parere della Corte il termine per l’impugnazione giudiziale
previsto dal codice civile rimaneva sospeso per tutta la durata del
procedimento “endosocietario” durante il quale era in corso il reclamo
dinanzi al collegio dei probiviri previsto dall’art.12 dello Statuto; in
diverso avviso da quanto ritenuto dal Tribunale, affermava che la
previsione statutaria del termine di sessanta giorni entro il quale il
collegio anzidetto avrebbe dovuto deliberare non esonerava la
società dal comunicare al socio l’esito del procedimento, anche se
consistente nella mancata adozione di una decisione, e che solo dalla
data di tale comunicazione – e non in conseguenza della mera
decorrenza dei sessanta giorni – poteva riprendere a correre il
termine entro il quale l’azione poteva utilmente essere proposta
dinanzi all’AGO, di guisa che, nel caso di specie, in assenza di detta
comunicazione, l’azione risultava esperita tempestivamente.
Nel merito affermava che la delibera di esclusione era priva di
motivazione e la annullava, rigettando la domanda risarcitoria
connessa per mancato assolvimento del connesso onere probatorio.
La Banca Tuscia ricorre per cassazione con un mezzo. Resistono
con controricorso corredato da memoria ex art.378 cod. proc. civ.
Calamita, Pacchiarotti ed Urbani.
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R.G.N. 943/2015
Cons. est. Lauro Tricorni

contendere in relazione alla posizione di Mauro Macchioni, ha accolto

Il sostituto procuratore generale ha concluso per il rigetto del
ricorso.
CONSIDERATO CHE:
1.

Con un unico motivo si denuncia la violazione o falsa

applicazione dell’art.2527, terzo comma, (oggi art.2533, terzo
comma, cod. civ.) in relazione agli artt.12 e 43 dello Statuto della

Secondo la ricorrente la previsione statutaria di un termine entro
il quale il collegio dei probiviri doveva decidere, comportava che alla
scadenza, anche in assenza di una comunicazione dell’esito, il
termine per l’impugnazione dinanzi all’AGO – sospeso nelle more cominciasse a decorre nuovamente e ciò perché le parti pattiziamente
avevano voluto evitare che la sospensione potesse essere sine die.
Richiama la pregressa giurisprudenza contraria della Corte
sostenendo che la fattispecie in esame è diversa.
2. Il motivo è infondato.
3.

Giova ricordare, per un corretto inquadramento della

fattispecie, che, come già affermato da questa Corte, nel giudizio di
opposizione contro la delibera di esclusione del socio di una società,
quest’ultima, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di
attore ed ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto
impugnato, a partire dalla comunicazione al socio escluso degli
addebiti mossi nei suoi confronti (Cass. n. 4402 del 21/02/2017).
In proposito è opportuno sottolineare che la comunicazione non
va intesa come mezzo di conoscenza formale della deliberazione
assunta, ma «come partecipazione al socio non soltanto dei contenuti
della delibera, ma anche delle sue motivazioni onde assicuragli il
pieno esercizio del diritto di difesa nel termine breve assegnato»
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Banca della Tuscia (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.).

(Cass. sez. L., n. 23353 del 16/11/2016, 6373 del 01/04/2016) e che
la prova deve essere fornita in modo rigoroso, in ragione della gravità
degli effetti derivanti dal decorso del termine, di guisa che anche la
conoscenza della delibera aliunde acquisita da parte del socio risulta
irrilevante rispetto alla decorrenza dei termini impugnatori, perché

ragioni della esclusione.
4. Va quindi osservato che, nell’ambito del procedimento per
l’esclusione del socio, come disciplinato dall’art. 2527 (ora, 2533)
cod. civ., lo statuto – come nel caso in esame – può prevedere la
facoltà di ricorrere a un collegio di probiviri come sistema di tutela
non arbitrale, ma endosocietario, cioè diretto non a decidere la
controversia, ma a prevenirla. L’esercizio di tale facoltà comporta che
il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione
del collegio dei probiviri, sicché il socio può attendere tale
determinazione per impugnare la delibera di esclusione davanti
l’autorità giudiziaria, sino a tale momento restando sospesa la
decorrenza del termine codicistico, senza che gli sia tuttavia preclusa
l’impugnazione giudiziale nelle more del predetto procedimento
endosocietario (Cass. 8429 del 28/05/2012).
5.

Ponendo nella giusta correlazione i principi ricordati, ne

consegue che, quand’anche il termine pattizio assegnato ai probiviri
per la decisione abbia carattere perentorio, come sostenuto dalla
banca nel presente caso, ed il collegio dei probiviri non abbia adottato
nel termine alcun provvedimento,

ciò non esonera la società

dall’obbligo della comunicazione finale dell’esclusione al socio, una
volta esaurita – anche per mero decorso del termine – la fase del

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Cons. est. Laura Tricorni

non idonea a realizzare una compiuta conoscenza nel merito delle

reclamo endosocietario stabilito nell’interesse di entrambe le parti,
atteso che il procedimento di esclusione si conclude solo all’esito.
Ciò peraltro non involge alcun rischio di sospensione sine die del
termine per impugnare – come paventato dalla ricorrente (fol. 20) posto che proprio alla società compete l’onere della comunicazione
cui consegue anche l’effetto di interrompere la sospensione, fermo

anche nelle more del predetto procedimento endosocietario.
6. Da ultimo va rilevato che la ricorrente si duole anche che la
decisione impugnata non abbia considerato che gli artt.12 e 43 dello
Statuto – che disciplinano il procedimento endoprocedimentale
prevedendo un termine perentorio per l’adozione della decisione da
parte del collegio dei probiviri – avevano introdotto una deroga alla
disciplina di cui all’art.2527 cod. civ.
La doglianza è inammissibile perché cade sull’interpretazione di
clausole statutarie. Giova ricordare che

«In tema di ermeneutica

contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al
contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al
giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi
di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli
artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per
cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali
d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme
asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,
altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice
del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.»
27136 del 15/11/2017).

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(Cass. n.

J

restando il diritto del socio di procedere all’impugnazione giudiziale

Nel caso in esame non è stata indicata la violazione di alcuna
norma attinente ai criteri legali di interpretazione del contratto, né
prospettata alcuna carenza motivazionale, ma è stata solo
inammissibilmente prospettata una interpretazione difforme da quelle
ritenuta preferibile dalla Corte di appello.
7. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di

dispositivo.
Si dà atto, – ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del
30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio
di legittimità che liquida in C. 8.000,00=, oltre C.200,00= per esborsi,
spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed
accessori di legge;
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del
30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 10 maggio 2018.

legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in

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