Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19304 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 16/09/2020), n.19304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6007-2018 proposto da:

COSTRUZIONI 2V SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

262-264, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TAVERNA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA STEFANINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7214/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle entrate e rigettava il ricorso proposto dalla società Costruzioni 2V srl avverso la cartella alla stessa notificata per la ripresa di IRES e altri tributi relativa all’anno 2008.

Il giudice di appello, per quel che qui rileva, dichiarava che l’appello era stato notificato tempestivamente e ritualmente alla parte contribuente presso il domicilio eletto.

La società Costruzioni 2V ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17. La CTR non avrebbe considerato che la notifica del ricorso era stata effettuata al procuratore domiciliatario ove il sodalizio aveva precedentemente eletto domicilio presso la sede della società, dando luogo ad un’ipotesi di notifica inesistente.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per lesione del principio del contraddittorio, avendo il giudice di appello definito il giudizio innanzi a sè senza la presenza della compagine societaria, in ragione dell’inesistenza della notifica dell’impugnazione.

Il ricorso è inammissibile. Entrambe le censure, invero, muovono dal presupposto che il giudice di appello avrebbe verificato la notifica del ricorso in appello come effettuata presso il domicilio eletto, ancorchè tale circostanza fosse smentita dall’avvenuta ricezione della notifica dell’impugnazione presso la sede della società.

Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione -cfr. Cass. n. 14784/2015, Cass. n. 18679/2017, Cass. n. 23575/2015, Cass. n. 27475/2017, Cass. n. 5478/2018-.

Peraltro, non si è mancato di precisare che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo -cfr. Cass. n. 31038/2018-.

Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di avere eletto domicilio in (OMISSIS) presso il Rag. M.S., rilevando che la notifica del ricorso in appello era stata effettuata presso la sede della società, nelle mani dello stesso Rag. M.. Ha poi allegato al ricorso per cassazione il ricorso in primo grado e la copia dell’atto di appello con la relativa notifica. Tanto esclude di potere ravvisare l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente assolto agli oneri sulla stessa incombenti, consentendo al Collegio di verificare l’esistenza degli elementi dedotti in modo specifico a sostegno della censura.

Ciò posto, il ricorso è inammissibile poichè muove dal presupposto che la CTR ha dichiarato che la notifica era stata effettuata nel domicilio eletto della società, ancorchè tale circostanza fosse smentita dagli atti in possesso del giudice di appello, attestanti la notifica presso la sede della società. Si tratta, all’evidenza, di un errore percettivo incidente sulla valutazione dei documenti all’esame del giudice di secondo grado che avrebbe dovuto essere fatto valere con il ricorso per revocazione. Ed infatti, come chiarito più volte da questa Corte, anche a Sezioni Unite, l’errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis del codice di rito, presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali – cfr. Cass. S.U. n. 9882/2001 -.

Se dunque, l’errore di fatto, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4 e idoneo a costituire motivo di revocazione deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa -cfr. Cass. n. 9505/2002- e dunque o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, configurandosi quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato- cfr. Cass. n. 4015/2006, Cass. n. 26890/2019, Cass. n. 6405/2018- risulta evidente che quanto prospettato dalla ricorrente in questa sede- appunto lo scostamento fra quanto dichiarato dalla CTR in ordine alla notifica presso il domicilio eletto dell’appello- e quanto risultante dagli atti avrebbe dovuto essere contestato con il ricorso per revocazione.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso, che determina a sua volta l’assorbimento del secondo motivo, correlato alla ritenuta inesistenza della notifica alla società.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 5000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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