Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19304 del 10/09/2010
Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19304
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GRAMSCI 16, presso lo studio dell’avvocato PANDOLFO FRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SCUDERI GIUSEPPE con studio in
95123 CATANIA, VIA SABATO MARTELLI CASTALDI 20 giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.G. (OMISSIS);
– intimato –
sai ricorso 7485-2006 proposto da:
R.G. titolare dell’omonima ditta individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA (OSTIA), VIALE PAOLO ORLANDO 25/4,
presso o studio dell’avvocato INFUSO CARMELO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente –
contro
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI
16, presso lo studio dell’avvocato PANDOLFO FRANCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SCUDERI GIUSEPPE con studio in 95123 CATANIA,
VIA SABATO MARTELLI CASTALDI 20 giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 492/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, 2^
SEZIONE CIVILE, emessa il 29/4/2005, depositata il 11/05/2005, R.G.N.
282/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/07/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, accoglimento 1^ motivo ricorso incidentale, rigetto 2^
motivo ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28.7.98 R.G., titolare della ditta omonima corrente in (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania S.V., esponendo che quest’ultimo il 5.10.95 gli aveva commissionato il noleggio di un gruppo elettrogeno per utilizzarlo nella sua azienda agricola in (OMISSIS) e che tale noleggio si era protratto per 36 giorni, senza che lo S. avesse provveduto al pagamento del relativo corrispettivo, quantificabile forfetariamente in L. 21.600.000 (L. 600.000 giornaliere) e chiedendo conseguentemente la condanna del medesimo al pagamento di detta somma, più interessi e rivalutazione.
Il convenuto contestava la domanda, deducendo di aver sempre pagato quanto dovuto per il noleggio e producendo all’uopo n. 19 assegni bancari.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e, appellata la sentenza dal soccombente, con sentenza depositata l’11.5.05, la Corte d’appello di Catania, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava lo S. a pagare al R. Euro 9.296,22, oltre interessi.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo S., con due motivi, mentre il R. ha resistito con controricorso, con cui ha sollevato anche ricorso incidentale affidato a due motivi e resistito dal ricorrente con controricorso.
Il ricorrente ha depositato in atti anche una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
a) ricorso principale.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. ed insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che, malgrado essa ricorrente avesse dimostrato di avere eseguito pagamenti idonei ad estinguere il debito per cui era causa, che non fosse a carico del R. l’onere di provare la loro diversa imputazione dal medesimo addotta in giudizio.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1193 e 2697 c.c. e motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo, avendo erroneamente ritenuto la Corte di merito che la locuzione “noleggio gr. elettrogeno” apposta sulla fattura quietanzata n. (OMISSIS) del (OMISSIS) per L. 357.000 al semplice costo del trasporto, anzichè al noleggio vero e proprio.
1. Il primo motivo è fondato.
Ed invero, posto che non è contestato che, avendo l’odierno ricorrente prodotto in causa assegni bancari per oltre settanta milioni di lire, tutti all’ordine di R.G. o R. C. (socio di fatto del primo, come si evince dalla sentenza impugnata a pag. 8) e successivi al noleggio per cui si discute, il medesimo ha dimostrato di avere eseguito pagamenti idonei ad estinguere il debito per cui era stato convenuto in giudizio, ancorchè senza imputazione specifica a tale credito, allegando però di avere così adempiuto alla propria obbligazione, ne consegue che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di questa C.S., sarebbe spettato al creditore che abbia assunto doversi imputare detti pagamenti ad estinzione di altre sue ragioni creditorie dimostrare le condizioni necessarie della dedotta, diversa, imputazione (v. Cass. n. 9815/02; n. 11703/02; n. 14620/09).
Ma la stessa sentenza gravata esclude espressamente che il creditore abbia fornito le prove dell’esistenza di tali condizioni, essendosi limitata a rilevare sul punto in questione solo “l’analitica indicazione, operata dal creditore subito dopo la produzione in giudizio dei titoli, dei crediti soddisfatti con ciascuno degli assegni prodotti …”.
In altri termini, il R. si è limitato ad imputare i pagamenti documentati dagli assegni in questione ad interventi manutentivi diversi da quello per cui è causa, ma non ha fornito alcuna prova dei fatti o degli atti legittimanti le avvenute imputazioni.
La Corte di merito è incorsa, dunque, in un duplice errore: in primo luogo, pretendendo che il ricorrente, che aveva dimostrato di avere eseguito pagamenti idonei in sè ad estinguere il credito fatto valere in giudizio, avrebbe dovuto provare altresì con precisione l’imputazione di uno o più dei predetti pagamenti proprio al debito oggetto della lite (v. pag. 7 della sentenza gravata) e, in secondo luogo, omettendo di valutare, secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza sopra richiamata, la mancata dimostrazione, da parte del creditore, in ordine alle condizioni necessarie per una diversa imputazione dei pagamenti eseguiti dallo S. con gli assegni citati e ponendo di conseguenza su quest’ultimo l’onere della prova dell’imputazione di un determinato assegno a quel debito.
2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei secondo motivo del ricorso.
b) ricorso incidentale.
Con il primo motivo il resistente deduce la violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2 ed omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, non avendo la Corte di merito considerato che, trattandosi di società commerciale, secondo l’id quod plerunque accidit la prova del danno da ritardo nell’inadempimento sarebbe insita di per sè nella natura dell’attività commerciale svolta.
Con il secondo motivo deduce invece la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18 e 21 ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo i giudici d’appello erroneamente ritenuto che la fattura relativa all’operazione de qua dovessero essere emessa prima di aver ricevuto l’effettivo pagamento.
Anche il ricorso incidentale resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
c) La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione alla doglianza accolta, con conseguente rinvio della causa dinanzi alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto affermato al punto 1 di questa sentenza e provvedere altresì anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, assorbito altresì il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, dinanzi alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010