Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19304 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2306-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 58,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BIANCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VENERANDO BELLOMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di annullamento dell’accertamento notificato a L.A., ritenendo non utilizzabile la documentazione prodotta in appello dall’Agenzia. La parte intimata si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, ammissibile in rito contestandosi la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 in tema di produzione di documenti in appello che la CTR ha escluso è infondato, posto che il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32,comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado – cfr. Cass. n. 3661/2015 -.

Orbene, poichè nel caso di specie la CTR ha espressamente affermato che la documentazione prodotta in appello dall’ufficio era stata depositata senza il rispetto del ricordato termine di cui all’art. 32 ult. cit. e che tale punto della motivazione non è stato nemmeno oggetto di censura, risulta evidente l’infondatezza del motivo.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 2698 c.c. nonchè del D.L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184 è infondato.

Ed invero, la censura si fonda sul mancato esame della documentazione prodotta in appello dall’Ufficio che, per quanto detto esaminando il primo motivo, non poteva passare al vaglio della CTR.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in Euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15 dei compensi, oltre accessori come per legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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