Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19303 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19303 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 26736-2007 proposto da:
CAVE STRADE S.R.L. 04634001004, in persona del
procuratore rag. GIORGIO CALLARI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 26-B, presso lo
studio dell’avvocato LENER GIORGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRONI
MASSIMO giusta delega in atti;
– ricorrente
contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

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Data pubblicazione: 21/08/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende per legge;
G.G.L. S.P.A. (societa’ risultante dalla fusione per
incorporazione della GRUPPO GENERALI LIQUIDAZIONE
DANNI

nella

CST-CENTRO

SERVIZI

TORO

S.P.A.)

S.P.A., in persona del Dott. PIERFRANCESCO COLAIANNI
e del Dott. ANTONIO VENIR, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio
dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BOERI GIAN PIERO
giusta delega in atti;
UCI UFF CENTRALE ITAL SCARL, in persona del
Presidente e legale rappresentante dott. RAFFAELE
PELLINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA
GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CROCE PIER CARLO giusta delega in atti;
ALLIANZ S.P.A. (gia’ RAS S.P.A.) 05032630963, in
persona dei procuratori speciali dott.ssa ANNA
GENOVESE e dott. ANDREA CERRETTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e
difende;
– controri correnti nonchè contro

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mandataria e rappresentante della TORO ASSICURAZIONI

RINAUDO BRUNO, BENAZZI CINZIA, WABNITZ JENS, DEUTSCHE
VERSICHERUNG AG;
– intimati nonchè contro

INPS, in persona del suo legale rappresentante,

domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA, 17, presso lo
studio dell’avvocato TRIOLO VINCENZO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato POTI
MARIO giusta delega in atti;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 960/2006 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 03/10/2006 R.G.N. 823/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

24/05/2013

dal

Consigliere

Dott.

RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato MARIA GRAZIA RULLI per delega;
udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO per delega;
udito l’Avvocato LUIGI OTTAVI;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del
ricorso.

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Presidente Avv. GIAN PAOLO SASSI, elettivamente

Svolgimento del processo

Nelle cause riunite di risarcimento dei danni promosse da
Cinzia Benazzi e da Bruno Rinaudo contro Jens Wabnitz, l’ANAS
e varie compagnie assicuratrici, a seguito di un grave
incidente stradale occorso il 18 giugno 1995 anche a causa

ha ritenuto corresponsabile del sinistro, fra gli altri,
l’Associazione temporanea di imprese (a.t.i.) Lombardini
Impresa Generale di Costruzioni s.p.a, Tecnosviluppo s.p.a.Edilsonda Costruzioni s.p.a.-CIR Costruzioni s.r.1., di cui la
Lombardini era capogruppo, chiamata in causa dall’ANAS quale
impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione della strada e
della relativa segnaletica.
Il Tribunale ha poi respinto la domanda di manleva proposta
dalla Lombardini contro la s.p.a. Toro Assicurazioni,
accogliendo l’eccezione di quest’ultima secondo cui l’attività
svolta dall’assicurata quale capogruppo dell’a.t.i. non è
coperta dalla polizza di assicurazione, che riguarda solo
l’attività svolta dalla Lombardini in proprio.
Proposto appello dalla Lombardini sia in proprio, sia quale
mandataria dell’a.t.i., con sentenza n. 950, depositata il 3
ottobre 2006, la Corte di appello di Genova ha confermato la
sentenza di primo grado, nei capi di cui sopra.
La s.r.1 Cave-Strade, subentrata alla Lombardini in forza di
contratto di cessione di ramo di azienda, propone ricorso per
cassazione.

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della difettosità della segnaletica, il Tribunale di Sanremo

Resistono con separati controricorsi la s.p.a. G.G.L.-Gruppo
Generali Liquidazione Danni, quale mandataria e rappresentante
della Toro Assicurazioni, l’ANAS, la s.p.a. Allianz, e
l’U.C.I., già parti del giudizio di merito.
Motivi della decisione

23 legge 8 agosto 1977 n. 584 e successive modificazioni, la
ricorrente assume che erroneamente la Corte di appello ha
ritenuto che l’a.t.i.

sia soggetto giuridico diverso e

separato dalla Lombardini.
Richiama l’art. 22 della legge n. 584 del 1977,

secondo cui

nell’a.t.i. ogni impresa conserva la sua individualità ed
autonomia; solo vi è un rapporto di mandato fra le imprese
componenti l’associazione e la capogruppo – qual’era nella
specie la Lombardini
nell’interesse proprio,

che riceve il mandato anche
senza che venga a costituirsi

un’organizzazione comune e separata da quella della
mandataria, e senza che si costituisca un nuovo soggetto
giuridico. Richiama la giurisprudenza per cui la polizza
stipulata dall’appaltatore mantiene i suoi effetti in favore
dell’assicurato anche nel caso in cui questi esegua i lavori
in associazione con altre imprese (Cass. n. 6757/2001).
2.- Il motivo non è fondato, pur se deve essere corretta e
integrata la motivazione della sentenza impugnata.

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1.- Con l’unico motivo, denunciando violazione degli art. 20-

Vero è che il rapporto di mandato che dà luogo al
raggruppamento di imprese

“non determina organizzazione o

associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali”,

come rileva la

legge n. 584/1977 cit. (oggi art. 23, 10 0 comma, d. lgs. 19
dicembre 1991 n. 406, in attuazione della Direttiva
89/440/CEE. Così anche art. 9, 6 ° comma, legge 30 marzo 1981
n. 113, in tema di aggiudicazione delle pubbliche forniture);
che pertanto la motivazione della Corte di appello ■fecondo cui
l’a.t.i. dà luogo ad un soggetto diverso ed autonomo rispetto
all’impresa capogruppoi.non vale, di per sé sola, ad escludere
che la polizza conclusa in proprio dalla società capogruppo a
copertura dei rischi inerenti alla propria attività possa
valere anche con riguardo alle attività svolte in forza di
mandato conferito dal gruppo di imprese appartenenti
all’associazione temporanea.
Resta il fatto che l’a.t.i.

– pur se non presenta

un’organizzazione comune, né i presupposti necessari alla
costituzione di un nuovo soggetto giuridico in senso proprio
– non per questo impedisce che si debbano tenere distinti la
posizione, gli interessi e l’attività di ogni singola impresa
associata, dagli interessi e dall’attività del gruppo: in
particolare per quanto concerne attività e interessi della
capogruppo, a cui spetta di assumere l’appalto e di

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ricorrente, richiamando il testo dell’art. 22, 3 0 comma,

rappresentare

le

imprese

associate

nei

rapporti

con

94 in particolare per quanto

l’amministrazione committente,

concerne gli effetti che dall’a.t.i. possono derivare quanto
alla disciplina dei rapporti con i terzi.
L’a.t.i. identifica pur sempre una struttura appositamente

imprese, una determinata opera, che evidentemente la singola
impresa partecipante – ancorché designata come capogruppo non ha l’interesse, la convenienza o la possibilità, di
svolgere autonomamente.
Ne consegue che la partecipazione all’a.t.i. estende, o può
estendere le obbligazioni ed i rischi inerenti allo
/
svolgimento dell’opera comune, rispetto a quelli che fanno
normalmente capo alla singola impresa, ed in particolare alla
capogruppo.
Si consideri solo che, nel caso di conferimento di appalto
pubblico, l’offerta delle imprese riunite comporta la loro
responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione
committente, salvo che per talune categorie di opere, in
relazione alle quali resta comunque ferma la responsabilità
solidale dell’impresa capogruppo (art. 23, 7 0 comma, d.lgs. n.
406/1991 cit. Analoga disposizione contiene l’art. 9, 30
comma, legge n. 113 del 1981 in tema di pubbliche forniture).
E’ indubbio, pertanto, che l’opera svolta in regime di a.t.i.
incrementi, o possa incrementare, il rischio assicurato,

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formata allo scopo di svolgere, in cooperazione fra più

rispetto a quello assunto dalla compagnia assicuratrice con
riferimento all’attività svolta dalla singola impresa.
Questa è, nella sostanza, la ragione sottesa alla decisione
della Corte di appello. E’ comunque la ragione che ne
giustifica la fondatezza.

stipulata in proprio dall’impresa capogruppo di un’a.t.i. sia
da ritenere sempre inestensibile all’attività svolta dalla
stessa impresa nell’ambito dell’a.t.i.
Si tratta di un problema di interpretazione del contratto di
assicurazione e di identificazione dei rischi coperti dalle
relative clausole: problema da risolvere tenendo conto della
natura delle attività concretamente svolte tramite il
raggruppamento, rispetto a quelle normalmente svolte
dall’assicurata; del tenore delle varie clausole contrattuali;
della prassi commerciale in materia e di ogni altro criterio
interpretativo.
La

sentenza impugnata non ha esaminato il problema sotto

questo aspetto, ma non risulta che la questione le sia stata
prospettata dall’interessata; né la ricorrente censura in
questa sede la mancanza o l’insufficienza della motivazione,
sotto questo profilo.
La resistente, per contro, esclude categoricamente che la
polizza si estenda a comprendere l’attività di soggetti ai
quali l’assicurata sia legata da rapporti di mandato (qual è
il rapporto che lega la capogruppo alle imprese associate).

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Ciò non significa, beninteso, che la copertura assicurativa

Va soggiunto che la ricorrente neppure richiama le clausole
del contratto di assicurazione su cui fonda la sua domanda, né
dichiara di avere prodotto il contratto medesimo in allegato
al ricorso,

fra gli altri atti e documenti di causa, come

prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod.
proc. civ., con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali
il ricorso si fonda (cfr., fra le tante, (Cass. civ. 31
ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n.
19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre
2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lay, 7 febbraio 2011 n. 2966;
Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).
Sotto questo profilo le censure della ricorrente sono anche
inammissibili.
3.- Il ricorso non può che essere rigettato.
4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
vanno rimborsate alla G.G.L. mentre si compensano nei
confronti delle altre resistenti, non avendo queste ultime
svolto

difese in relazione alle questioni discusse

in questa sede.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente a rimborsare alla s.p.a. Toro, e per essa alla GGL,
le spese del giudizio di cassazione, liquidate

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reperibile

specificando come sia contrassegnato e dove sia

complessivamente in C 2.500,00, di cui C 200,00 per esborsi
ed C 2.300,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti degli altri resistenti.

‘ ten ore

Il ‘residegh4,

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013

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