Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19303 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19303 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

sul ricorso 3619/2015 proposto da:

C

Associazione Proprietari del Comparto di Via Torta – Consorzio di Via
Torta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18,
presso lo studio del dott. Grez Gian Marco, rappresentata e difesa
dall’avvocato D’Addario Francesco, giusta procura a margine del
ricorso;
-ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

Mediocredito Italiano S.p.a., avente causa a seguito di fusione per
incorporazione di Centro Leasing Banca S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata
e difesa dall’avvocato Ulivi Giannotto, giusta procura in calce al

-controricorrente contro

Picci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della
Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Ulivi
Giannotto, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente contro
Lefim S.p.a.;
– intimataavverso la sentenza n. 1508/2014 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 19/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

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R.G.N. 3619/2015
Cons. est. Laura Tricorni

controricorso;

RITENUTO CHE:
In data 05/03/1973 venne costituita con atto per notar Messeri
L’ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DEL COMPARTO DI VIA TORTACONSORZIO DI VIA TORTA

(di

seguito,

l’Associazione), tra i

proprietari di aree contigue con destinazione industriale in zona
identificata con via Torta, considerando l’area complessiva come un

consentire l’attuazione del piano regolatore approvato dal Comune di
Sesto Fiorentino.
L’Associazione propone ricorso per cassazione, affidato ad un
mezzo corredato da memoria ex art.378 cod. proc. civ., avverso la
sentenza della Corte di appello di Firenze nei confronti di Centro
Leasing Banca SPA (ora Mediocredito italiano SPA, come indicato in
controricorso quale avente causa in esito a fusione per incorporazione
di Centro Leasing Banca SPA), di Picci SRL e di Lefim SPA, (ora
Gruppo Basso SPA, come indicato nella impugnata decisione).
Picci SRL e Mediocredito Italiano SPA replicano con controricorso.
Lefim SPA è rimasta intimata.
Mediocredito Italiano SPA ha depositato anche memoria ex
art.378 cod. proc. civ.
La controversia è sorta a seguito della notifica alla Centro Leasing
Banca SPA del decreto ingiuntivo ottenuto in data 4-10 dicembre
2007 dall’Associazione per il pagamento di C.19.800,18=, oltre
accessori e spese a titolo di contributi pro quota deliberati in data
10/05/1995 (fol. 9 del ricorso) a carico dei partecipanti al Consorzio e
non corrisposti.
La Centro Leasing propose opposizione dinanzi al Tribunale di
Firenze ottenendo di chiamare in causa i terzi Picci SRL e Lefim SPA;
nelle more del giudizio di primo grado la Pecci, esercitando il diritto di
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R.G.N. 3619/2015
Cons. est. Laura Tricorni

comparto ex art.870 cod. civ., onde regolare i loro reciproci rapporti e

riscatto, aveva acquistato la proprietà dell’immobile dalla Centro
Leasing.
L’Associazione nel giudizio di opposizione, ribadì la domanda,
evidenziando la natura imprescrittibile dell’obbligazione e sostenendo
che, comunque, l’eventuale termine prescrizionale era stato

L’opposizione veniva accolta con revoca del decreto ingiuntivo,
avendo ravvisato il Tribunale il difetto di legittimazione passiva
dell’opponente, ritenuto applicabile l’art.63, secondo comma, delle
disp. att. cod. civ., in ragione del quale colui che subentra al
condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei soli
contributi relativi all’anno in corso ed al precedente; veniva anche
esclusa la maturazione della prescrizione riconoscendosi la
verificazione di un evento interruttivo.
L’appello proposto dall’Associazione denunciando l’inapplicabilità
alla fattispecie dell’art.63, secondo comma, cit., è stato respinto dalla
Corte di appello con diversa motivazione rispetto al primo grado: il
giudice del gravame pur ritenendo inapplicabile l’art.63 cit., ha
affermato che il diritto di credito dell’Associazione era estinto per
decorso del termine prescrizionale ordinario decennale non
ritenendone provata l’interruzione a mezzo della raccomandata del
05/11/2002, sulla considerazione che, non risultando documentata
l’avvenuta consegna del plico all’ufficio postale per la spedizione, non
era nemmeno presumibile la sua ricezione.
Il sostituto procuratore generale ha concluso per il rigetto del
ricorso.
CONSIDERATO CHE:

1.1. Con un unico motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2934, 2943 e 2946 cod. civ., dell’art.116 cod.
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Cons. est. Laura Tricorni

interrotto.

proc. civ. (art.360, primo corna, n.3, cod. proc. civ.); l’omessa e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della
controversia (art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.).
1.2. Quanto al primo profilo, si sostiene l’imprescrittibilità del
diritto, sulla considerazione che non era stato azionato un diritto di
credito riferibile ad attività del Consorzio, ma erano state richieste

propter rem connaturata al rapporto associativo e trasmessa agli
eventuali aventi causa, sottratta al regime della prescrizione,
trattandosi dell’obbligazione di costituire pro quota “il fondo comune
per le spese di gestione ordinaria” ai sensi dell’art. 7, lett. C) sub 2)
del Regolamento.
1.3. Quanto al profilo delle carenze motivazionali, si tende ad
avvalorare la mancata maturazione della prescrizione, riferendo una
serie di circostanze di fatto da cui desumere l’interruzione del termine
prescrizionale per gli importi dovuti per il lotto L15 e/o la conoscenza
della delibera da parte dell’ing. Berni che, all’epoca delle delibera,
ricopriva la carica di Presidente dell’Associazione ed era anche titolare
del lotto L15, poi ceduto alla Lefim, di guisa che al più, la prescrizione
avrebbe potuto decorrere dal suo decesso avvenuto nel 2002.
1.4. Da ultimo si sostiene che, contrariamente a quanto affermato
dalla Corte di appello, vi era la prova della spedizione con
raccomandata della lettera del 5/11/2002 da cui poter desumere,
implicitamente, anche l’avvenuta ricezione.
2.1. Il motivo è complessivamente inammissibile.
2.2. Quanto al primo profilo, va osservato che la questione del
carattere imprescrittibile dell’obbligazione, conseguente alla sua
natura di obbligazione propter rem, pur proposta in primo grado,
come si evince dalla sentenza, tuttavia non risulta -sempre alla luce
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Cons. est. Lauro Tricorni

somme dovute dal consorziato in forza dell’originaria obbligazione

della sentenza – riproposta con l’atto di appello: la Corte di appello,
invero, accoglie il motivo di appello dell’Associazione ed esclude
l’applicabilità dell’art.63 cit. sulla considerazione che il rapporto
consortile era stato immotivatamente assimilato dal primo giudice a
quello condominiale, “benché il primo sia del tutto privo degli

sent.), per poi passare direttamente all’esame della questione della
decorrenza del termine prescrizionale eccepito dalle controparti.
Invero se fosse stata riproposta la censura circa l’imprescrittibilità
dell’obbligazione, il motivo di ricorso per cassazione avrebbe dovuto
essere configurato come omessa pronuncia.
Ad ogni modo il motivo non assolve agli oneri di specificità ex
art.366, primo comma, n.6, cod. proc. civ., sia perché non trascrive il
motivo di appello con il quale potrebbe avere ribadito la questione,
sia perché non trascrive gli elementi necessari a valutare la
fondatezza della dedotta natura propter rem dell’obbligazione e della
conseguente imprescrittibilità, poiché non è illustrato lo specifico
contenuto della delibera che prevedeva l’esborso, necessario a
qualificare l’obbligazione stessa.
2.3. Anche il secondo profilo risulta inammissibile.
Quanto alla dedotta sospensione della prescrizione connessa alla
posizione ed alla conoscenza del debito da parte dell’ing. Berni, va
considerato che trattasi di una questione di fatto che comporterebbe
una verifica non consentita in sede di legittimità, di guisa che è
inammissibile, oltre che probabilmente nuova.
Quanto alla asserita interruzione della prescrizione per effetto
della spedizione della raccomandata, va rimarcato che sul punto c’è
un accertamento di fatto della Corte di appello che, esaminati i
documenti 2 e 3 depositati nel fascicolo di primo grado
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Cons. est. Laura Tricorni

elementi di realità che invece caratterizzano il secondo” (fol.4 della

dell’appellante, ha accertato la carenza di prova dell’avvenuta
consegna del plico – oggetto della controversia – all’ufficio postale.
Sul punto è dedotto vizio di motivazione, inammissibilmente
insieme alla violazione di legge, secondo la vecchia e non più
ammissibile prospettazione dell’art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.
Siccome la sentenza d’appello è stata pubblicata il 19/09/2014

dell’applicazione della novella), il ricorso per cassazione è soggetto
alla più restrittiva disposizione processuale introdotta dal c.d. Decreto
Sviluppo per circoscrivere l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 cod.
proc. civ., n. 5, al solo “omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: nel caso,
invece, non viene indicato il fatto il cui esame sia stato omesso, fatto
che comunque non può consistere nel mancato esame dei documenti
prodotti dall’appellante, posto che di tale esame la Corte territoriale
ha dato specifico conto.
Il motivo è carente anche sul piano della specificità, poiché non
illustra la decisività del documento, che consiste in una distinta
cumulativa di invio di raccomandate come chiarito solo in memoria,
rispetto al destinatario del procedimento monitorio nei cui confronti
ha preso avvio il presente giudizio.
3. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità del
motivo. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
nella misura liquidata in dispositivo.
Si dà atto, – ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del
30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
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Cons. est. Laura Tricorni

(quindi dopo il 1’11 settembre 2012 termine di decorrenza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio

di legittimità che liquida in C. 3.000,00= a favore di Mediocredito
Italiano SPA ed in C.2.200,00= a favore di Picci SRL, oltre, a favore di
ciascuna, C.200,00= per esborsi, spese generali liquidate

Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del

30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 10 maggio 018.

forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

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