Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19303 del 02/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19303

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13348-2016 proposto da:

F.L., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato F.L. giusta

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI

27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO DELLA GIOVAMPAOLA in

virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate da entrambe le parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato F.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro sezione distaccata di Fano, M.F., quale erede della defunta M.E., affinchè fosse condannata al pagamento della somma di Euro 4.946,80 quale compenso professionale per l’attività svolta nell’interesse della defunta e relativa alla consulenza per la redazione di un testamento.

Alla prima udienza di trattazione l’attore dava atto dell’intervenuto decesso della convenuta prima della celebrazione dell’udienza, con la conseguente interruzione del giudizio.

La causa era riassunta collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi della convenuta, e si costituiva B.A., figlio di M.F., che eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per l’irritualità della riassunzione, concludendo nel merito per il rigetto della domanda.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 91 del 16 aprile 2008 dichiarava l’estinzione del giudizio.

A seguito di appello proposto dal F., il processo veniva nuovamente interrotto per il decesso del B., e riassunto a cura dell’appellante.

Quindi si costituiva C.R. quale erede del B. che a sua volta deduceva la nullità dell’atto di riassunzione compiuto a seguito della morte del marito, concludendo per il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 1135 del 28/10/2015, in parziale riforma della sentenza gravata, rigettava nel merito la domanda del F., condannandolo al rimborso delle spese del grado.

Quanto alla declaratoria di estinzione del giudizio pronunciata dal Tribunale, riteneva che in realtà l’atto di riassunzione a seguito della interruzione sia in primo grado che in appello, aveva i requisiti richiesti dalla legge per la valida prosecuzione del giudizio, occorrendo in ogni caso rilevare che l’avvenuta costituzione degli eredi aveva determinato la sanatoria dell’eventuale invalidità per il raggiungimento dello scopo.

Nel merito però osservava che pur ammettendo che l’originaria convenuta M.F. fosse stata chiamata all’eredità della sorella E., mancava la prova che la prima avesse effettivamente accettato l’eredità devolutale.

In tal senso non poteva assumere rilievo il fatto che si fosse accollata le spese funerarie, posto che si tratta di comportamento che costituisce espressione di un dovere morale familiare, e che non rappresenta un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità.

Quanto invece all’asportazione di beni dalla casa della de cuius ad opera del B., si tratta di condotta ascrivibile al solo B., e che non può quindi riverberare la sua efficacia sulla posizione della convenuta M..

Per l’effetto, poichè il B. era stato evocato in giudizio solo quale erede della madre, e mancando la prova che questa fosse divenuta erede della sorella, la domanda andava rigettata.

F.L. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

C.R. ha resistito con controricorso.

Preliminarmente occorre dare atto dell’inammissibilità della produzione solo in questa sede ad opera del ricorrente di una copia delle ispezioni ipotecarie a nome B.A., trattandosi di documento che chiaramente esula da quelli per i quali è ammessa la produzione in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c.

I tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati per la connessione delle questioni che propongono, e vanno tutti disattesi.

Si deduce in primo luogo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla circostanza dell’impossessamento dei beni ereditari da parte del B. su incarico della originaria parte convenuta, denunziandosi altresì la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 476,527 e 485 c.c..

Nel secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 479 c.c. con riferimento all’obbligo del trasmissario ( B.A.) di far fronte ai debiti della trasmittente ( M.F.).

Infine con il terzo motivo si denunzia la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’ammissione della prova per testi ed interpello nella memoria istruttoria del 29/4/2006.

Il ragionamento dei giudici di appello può sintetizzarsi nel principio secondo cui, avendo l’attore evocato in giudizio M.F., quale erede della originaria parte debitrice M.E., ed essendo stato coinvolto nel giudizio il B., solo quale erede della prima, e non anche della seconda, in assenza della prova che l’originaria convenuta avesse posto in essere un atto di accettazione dell’eredità della sorella, la domanda di condanna, così come formulata non poteva essere accolta, attesa la specifica qualità nella quale era stato evocato in giudizio il B..

Tali conclusioni ad avviso della Corte appaiono incensurabili e non sono in alcun modo scalfite dalle doglianze sviluppate nei tre motivi di ricorso.

Orbene, partendo dal primo motivo, che deve essere esaminato in stretta connessione con il terzo, assume il F. che la sottrazione di beni dalla casa della de cuius, M.E., sarebbe stata effettuata dal B. su incarico della madre, allorquando la medesima rivestiva la qualità di chiamata all’eredità, così che tale condotta, imputabile alla originaria convenuta, ne avrebbe comportato l’acquisto della qualità di erede ex art. 476 c.c. ovvero ai sensi dell’art. 527 c.c. che appunto sanziona l’appropriazione di beni ereditari con l’acquisto in capo al chiamato della qualità di erede puro e semplice.

La Corte d’appello ha tuttavia ritenuto che la sottrazione, secondo quanto prospettato dall’attore nel capitolo di prova della memoria del 29/4/2006, era addebitabile al solo B., senza quindi che potesse esser ricondotta anche alla persona della genitrice.

Con il terzo motivo di ricorso la parte si duole della mancata ammissione delle prove volte appunto, a suo dire, a dimostrare che l’asporto dei beni ereditari fu eseguito su incarico di M.F., tuttavia, riporta a tal proposito solo il contenuto della memoria del 10/5/2004, che non evidenzia in parte qua alcuna richiesta di prova, omettendo però di riprodurre il contenuto dell’eventuale capitolo di prova relativo a tale circostanza, di cui alla memoria del 29/4/2006, capitolo che la Corte distrettuale ha ritenuto essere sostanzialmente inidoneo a far risalire alla convenuta la condotta appropriativa (e ciò malgrado poi nello sviluppo del motivo abbia riprodotto altri capitoli di prova di cui alla memoria da ultimo indicata).

Ne consegue che il motivo in parte qua si profila inammissibile, in quanto formulato in violazione del tradizionale principio per il quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare (cfr. ex multis Cass. n. 17915/2010; Cass. n. 13677/2012).

Tali considerazioni danno altresì contezza dell’infondatezza del primo motivo nella parte in cui si denunzia l’omessa disamina proprio della circostanza dell’appropriazione dei beni da parte del B., quale incaricato dalla madre, trattandosi appunto di circostanza la cui prova non è stata offerta da parte del ricorrente.

Alla luce di tale emergenza risulta quindi confermata la correttezza della valutazione del giudice di merito che ha appunto escluso che l’attore avesse fornito la prova che la convenuta avesse accettato l’eredità della sorella e che quindi avesse acquistato la qualità di erede, e come tale di responsabile per i debiti ereditari.

Del pari non censurabile è l’affermazione circa l’impossibilità di poter accogliere la domanda nei confronti del B., evocato in giudizio, come detto, solo quale erede della madre, in ragione di una sua successiva accettazione, ex art. 479 c.c., dell’eredità della zia.

Ed, infatti, oltre a doversi richiamare l’inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione prodotta solo in questa sede dal ricorrente e che attesterebbe il compimento di atti di accettazione tacita dell’eredità di M.E. da parte del B. (e mancando quindi ex actis la prova di una accettazione da parte del B. in epoca successiva all’acquisto della qualità di delato), tale accettazione fonderebbe però una responsabilità solo personale del B., e non anche qual erede della genitrice.

In tal senso, e proprio in riferimento alla previsione di cui all’art. 479 c.c., deve richiamarsi il risalente orientamento di questa Corte che, rimarcando la differenza tra le due successioni, richiede che in caso di trasmissione del diritto di accettare l’eredità, il trasmissario debba compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente (così Cass. n. 735/1961).

L’acquisto da parte del trasmissario della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l’acquisto dell’eredità alla quale il secondo era chiamato (cfr. in tal senso Cass. n. 7075/1999), così che l’evocazione in giudizio del B. nella veste di successore della madre, non consente di ritenere la domanda estesa anche nella sua diversa qualità di erede, ex art. 479 c.c., della zia.

L’acquisto dell’eredità di quest’ultima, ove compiuto da parte del B., è un acquisto avvenuto a titolo personale, sebbene per effetto dell’esercizio di un diritto a sua volta acquistato iure successionis, e che impone in ogni caso di tenere distinte le passività delle due eredità.

La mancata accettazione da parte dell’originaria convenuta non consente di ritenere che nel suo patrimonio siano transitati anche i debiti della sorella, dei quali potrebbe eventualmente essere chiamato a rispondere il B., non già quale successore della madre, ma come diretto erede della zia.

La lettura che offre il ricorrente dell’art. 479 c.c. nel secondo motivo è evidentemente in contrasto con il tenore letterale della norma ed al suo inquadramento sistematico, laddove gli inconvenienti che sono segnalati (svolgimento di un’attività processuale inutile cui dovrebbe far seguito una nuova domanda nei confronti dello stesso B. – e dei suoi eredi – ma in proprio) appaiono ricollegabili alla prematura proposizione della domanda nei confronti del chiamato prima di essersi sincerato del fatto che questi avesse effettivamente accettato l’eredità, e sono fuorviati dall’erroneo convincimento per il quale il curatore dell’eredità giacente fungerebbe quasi da successore del chiamato che rinunzi o decada dal diritto di accettare l’eredità, essendo in realtà il curatore un soggetto munito di un’autonoma posizione processuale che lo legittima a stare in giudizio per conto dell’eredità e non anche quale rappresentante dei chiamati (essendo pertanto escluso che il processo intentato nei confronti di un chiamato possa proseguire, e non già doverosamente iniziare ex novo, nei riguardi del curatore, nelle more nominato dall’A.G.).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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