Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19302 del 29/09/2016

Cassazione civile sez. un., 29/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso (iscritto al n.r.g. 9994/16) proposto da:

C.S.F. difeso e rappresentato dall’avv. Armando

Veneto;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, Procuratore Generale presso la Corte di

Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n 23 dell’11 settembre 2015 – 15 febbraio 2016

della Sez. Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;

Udita la relazione della causa resa alla pubblica udienza del 19

luglio 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Clara Veneto, con delega dell’avv. Armando Veneto;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pratis Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. I – Il dr. C.S., all’epoca dei fatti di incolpazione PM presso la Procura di Vibo Valentia, è stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver omesso di far scarcerare D.B.A., indagato per vari reati, alla scadenza del c.d. termine di fase, così determinando l’illegittimo prolungamento di 9 giorni della custodia cautelare, incorrendo nella violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g).

p. 2 – A giustificazione della propria condotta il C. ha posto sia la situazione di grave difficoltà operativa in cui versava all’epoca l’intero Ufficio di Procura sia la indisponibilità del fascicolo di ufficio, trasmesso al GIP per una più compiuta valutazione delle proprie richieste e nella speranza dell’adozione tempestiva della misura indicata, emessa però solo a mesi di distanza, a termine di fase abbondantemente scaduto; ha dedotto pertanto che la indisponibilità dell’incarto gli aveva sottratto ogni possibilità di controllo sull’approssimarsi della scadenza dei termini di custodia cautelare.

p. 3 – La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha respinto le proposizioni difensive del dr C. osservando che la trasmissione del fascicolo al GIP da parte del PM non doveva considerarsi quale atto dovuto sibbene frutto di libera scelta del PM agente, così ponendo a carico dell’incolpato ogni conseguenza negativa che fosse originata dalla indisponibilità di quell’incarto; ha altresì negato che potesse sostenersi la mancanza di un danno effettivo, in ragione del fatto che l’incolpato era stato in seguito condannato a quattro anni di detenzione, con automatico computo del periodo di carcerazione illegittimamente presofferto.

p. 4 – Il C. ha proposto ricorso contro tale decisione, facendo valere tre motivi di annullamento; il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con il primo motivo viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 1 e 2 assumendosi la erronea riconduzione della fattispecie al disposto dell’art. 2, lett. g) citato testo normativo e, ad un tempo, alla previsione della lett. a), sostenendo per contro che l’ipotesi di cui alla lettera a) del citato decreto legislativo presuppone una condotta causativa di danno intenzionalmente a ciò indirizzata; conclude il ricorrente sul punto ritenendo in astratto ipotizzabile solo l’illecito disciplinare di cui alla lett. g).

p. 2 – Il mezzo è infondato innanzi tutto perchè la condotta causativa del danno viene considerata nei suoi effetti e non perchè alla base di essa vi sia una condotta intenzionale – vale a dire dolosa-, non trovando la suggerita esegesi alcun conforto logico o testuale; in secondo luogo perchè più volte queste Sezioni Unite hanno affermato la compatibilità delle ipotesi previste nella lett. a) con quelle contemplate nell’art. 2 citato D.Lgs., lett. g. negando che esse siano – come invece sostenuto dal ricorrente – in rapporto di specialità (v Cass. Sez. Un. n 9691/2013: “l’elemento connotante la prima fattispecie è costituito dalla conseguenza (“ingiusto danno” e “vantaggio indebito”) derivante dalla violazione dei doveri primari incombenti sul magistrato, laddove gli elementi caratterizzanti la seconda fattispecie (gravità della violazione di legge e inescusabilità dell’ignoranza o negligenza) attengono essenzialmente alla condotta ed all’elemento psicologico dell’illecito, sicchè è la loro diversa natura di illeciti “di evento” e “di pura condotta” a comportare che un unico comportamento possa integrare entrambi gli illeciti.”; conforme Sez Un n. 5943 del 2013); va aggiunto che la fattispecie di cui all’art. 2, lett. g) comprende anche la negligenza inescusabile e non già solo l’ignoranza o l’errore, come fa mostra di ritenere il ricorrente.

p. 3 – Con il secondo motivo il ricorrente, fermo l’ipotetico inquadramento come sopra specificato, ne nega in concreto la sussistenza dei presupposti, censurando la decisione del CSM siccome posta in violazione dei confini applicativi dell’art. 2, lett. g) ricordato D.Lgs., escludendo che nella fattispecie fosse incorso in un errore inescusabile: a tale valutazione il ricorrente perviene ponendo in rilievo le ampie scoperture di organico delle quali soffriva l’Ufficio di appartenenza – che gli avrebbero, tra l’altro, impedito di procedere alla estrazione di copie del fascicolo trasmesso al GIP.

p. 3.a – Le questioni poste nel secondo motivo non possono che trovare risposta negativa in quanto – in disparte l’osservazione che nell’addebito disciplinare la inescusabilità era da riferirsi alla negligenza, piuttosto che ad un errore percettivo della scadenza dei termini di fase- nella fattispecie non si può parlare di errore scusabile dal momento che le concrete difficoltà gestionali dell’ufficio di appartenenza si ponevano come dati di fatto, precedenti l’agire dell’incolpato, dal medesimo conosciuti, e dei quali il ricorrente avrebbe dovuto tenere conto per orientare diversamente la propria condotta, allorchè decise di inviare il fascicolo al P.M. sapendo che per carenze di organico di cancelleria, non avrebbe potuto estrarne copie, da consultare al fine di verificare la tempestività della risposta del G.I.P. sul rispetto dei termini di fase.

p. 4 – Con il terzo motivo la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. g) viene denunciata sotto il diverso aspetto della non riferibilità al PM della mancata adozione del provvedimento di scarcerazione, in quanto di esclusiva spettanza del GIP, autore del provvedimento coercitivo; viene altresì lumeggiata la ricorrenza della esimente dell’art. 3 (rectius: 3 bis) del citato decreto legislativo per la inidoneità della condotta censurata a compromettere l’immagine del magistrato, in ragione dell’ “assorbimento” dell’ingiustificata protrazione della detenzione nel più ampio periodo di carcerazione – definitiva – a titolo di presofferto.

p. 5 – Quanto alla, sostanzialmente dedotta, inesigibilità della condotta, per carenza di potestas da parte del PM di prendere decisioni sullo status libertatis dell’indagato, spettando tale compito al giudice per le indagini preliminari, va ribadita la concorrente responsabilità del PM nel caso di stato di carcerazione illegittimamente protratto, tenuto conto del fatto che, secondo quanto si desume dall’art. 328 c.p.p., comma 1, il ruolo del GIP nella fase pre – processuale è subordinato al duplice limite dei “casi previsti dalla legge” e della “richiesta di parte”, non essendo egli nelle condizioni, anche quando ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere, di poter individuare, successivamente all’esecuzione della misura ed all’espletamento dell’interrogatorio di garanzia, il relativo termine di scadenza, non avendo egli l’esatta cognizione dello sviluppo del procedimento, come invece il P.M. (vedi, in proposito la ricorrente affermazione secondo la quale, il potere- dovere di ufficio del GIP di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 306 c.p.p. sussiste soltanto quando egli sia investito del procedimento per l’esercizio di uno dei poteri appartenenti alla sua competenza funzionale: Cass. 13557/05; in senso conforme vedi altresì Cass. 19097/03; Cass. 3021/15; Cass. 5686/2015).

p. 5.a – Quanto, poi, alla dedotta carenza di offensività della condotta, va richiamato, in contrario, il consolidato indirizzo interpretativo della Corte – ex multis: Cass. Sez Un n. 4954 del 2015 – che mette in evidenza come la computabilità del periodo di carcerazione illegittimamente presofferto, nella detenzione a seguito di condanna definitiva, non elide le conseguenze dell’illecito già consumatosi, tenuto conto della non identità dei beni giuridici tutelati e del fatto che il danno si determina al momento (e per tutto il tempo) in cui si protrae l’ingiustificata detenzione e non può estinguersi per il sol fatto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

p. 6 – Il ricorso va dunque rigettato, senza onere di spese, non avendo l’intimato Ministero svolto difese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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