Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19302 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19302 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 26675-2007 proposto da:
INA ASSITALIA S.P.A., in persona dell’Avv. MAURIZIO
FUGGITTIA, elettivamente domiciliatA in ROMA, VIA
L.BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato
TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRIGNANI ALDO giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1158
contro

AMODIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MONTEBRUNO 6, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 21/08/2013

GAZZARA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 10/04/2007 R.G.N. 966/05;

udienza

del

24/05/2013

dal

Consigliere

Dott.

RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’AvvocatoNICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 206, depositata il 10 aprile 2007,

la Corte

di appello di Salerno ha accolto la domanda proposta da
Giovanni Amodio contro la s.p.a. Assitalia-Le Assicurazioni
d’Italia (oggi INA-Assitalia), per ottenere il risarcimento

a seguito del Provvedimento 28 luglio 2000 n. 8546
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
Tale provvedimento ha inflitto sanzioni ad un largo numero di
società assicuratrici, fra cui Assitalia, per avere posto in
essere un’intesa orizzontale, nella forma di una pratica
concordata, consistente nello scambio sistematico di
informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti,
con riferimento alle polizze di RCA.
L’Autorità garante ha altresì rilevato che detta pratica ha
comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo
interessato dal comportamento illecito (anni 1994 -2000), con
riferimento sia al livello dei premi in vigore prima del 1994;
sia alla media dei premi sul mercato europeo, che è risultata
inferiore di circa il 20% rispetto alla media dei premi
praticati in Italia.
L’attore in giudizio ha per l’appunto chiesto la restituzione
della somma di C 244,91, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, pari al 20% dei premi pagati per le polizze RCA dal
1995 al 2000.

3

dei danni ai sensi dell’art. 33 legge 10 ottobre 1990 n. 287,

INA-Assitalia propone due motivi di ricorso per cassazione,
illustrati da memoria.
Resiste l’intimato con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunciando mancata corrispondenza

ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
360 n. 4 stesso codice, nonché omessa motivazione ed omessa
valutazione delle prove, la ricorrente lamenta che la Corte di
appello abbia accolto la domanda attrice senza prendere in
esame le eccezioni da essa sollevate a dimostrazione
dell’insussistenza del nesso causale fra l’intesa illecita e
l’aumento dei premi. La Corte ha trascurato, in particolare,
un parere dell’ISVAP che identifica le cause degli aumenti in
vari fattori di incremento dei costi, fra cui la notevole
diffusione

delle

truffe

in danno delle compagnie

assicuratrici, l’incremento dell’imposizione fiscale,
l’aggravamento degli oneri inerenti al risarcimento dei danni
biologici e morali, ecc.
2.- Il motivo è inammissibile sotto più di un aspetto, prima
ancora che non fondato.
2.1.- In primo luogo le censure proposte non rientrano
nell’ambito di applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La norma in oggetto riguarda i casi in cui il giudice ometta
del tutto di pronunciarsi su di una domanda o su di
un’eccezione della parte; non i casi in cui si pronunci sulla
4

fra il chiesto ed il pronunciato e nullità del procedimento,

domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più
delle argomentazioni difensivealgtt.-e-po-ate_a.L.–s.u.c,–e&a.ffle- 7
nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione;
trascuri di esaminare,

oppure

o valuti in termini ritenuti

insoddisfacenti, le prove e i documenti prodotti a supporto.
viene in questione esclusivamente

l’adeguatezza della motivazione in ordine all’accertamento dei
fatti rilevanti ai fini della decisione, quindi un vizio di
motivazione, rilevante solo agli effetti di cui all’art. 360
n. 5 cod. proc. civ. (cfr., fra le tante,

Cass. Civ. S.U. 8

dicembre 2001 n. 15982; Cass. Civ. Sez. 2, 15 luglio 2003 n.
11034; Cass. Civ. Sez. 1, 7 aprile 2004 n. 6858; Cass. Civ.
Sez. 2, 11 marzo 2005 n. 2859; Cass. Civ. Sez. 3, 11 febbraio
2009 n. 3357; Idem, 11 maggio 2012 n. 7268).
Si ricorda che l’erronea prospettazione del vizio che il
ricorrente intende far valere in sede di legittimità nell’uno
anziché nell’altro dei casi di cui all’art. 360 cod. proc.
civ. comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. Civ. n.
11034/2003 e n. 7268/2012, cit.; Cass. Civ. 31 luglio 2012 n.
13683, fra le altre).
2.2.- Il motivo è poi inammissibile ai sensi dell’art. 366bis
cod. proc. civ. applicabile alla fattispecie perché in
vigore alla data del deposito della sentenza impugnata – a
causa dell’inidonea formulazione del quesito di diritto e
della mancata formulazione del c.d. quesito di fatto in ordine
agli asseriti vizi di motivazione.
5

In questi ultimi casi

Il quesito si articola nei seguenti due capi:

“l) L’omessa

pronuncia su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte
integra una violazione dell’art. 112 c.p.c.?
2) il giudice di merito può omettere di valutare gli elementi
di prova offerti dal convenuto che tenda a provare contro le

diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno o
che abbiano comunque concorso a produrlo?”.
In entrambi i capi il quesito è generico, astratto e non
congruente con le ragioni della decisione, poiché si limita a
prospettare apoditticamente le tesi difensive del ricorrente
(secondo cui nella specie ricorrerebbe omessa pronuncia,
sarebbe stata omessa la valutazione di elementi di prova,
ecc.), anziché porre le relative questioni in termini
problematici, indicando gli elementi di fatto idonei a
richiamando i principi
giustificare la tesi difensiva
/
giuridici ritenuti applicabili, in luogo di quelli affermati
dalla sentenza impugnata.
Si ricorda che il quesito di diritto deve contenere una
sintesi logico giuridica della questione, si da consentire al
giudice di legittimità di enunciare una

regula iuris

suscettibile di applicazione anche in casi ulteriori, rispetto
a quello deciso dalla sentenza impugnata.
Esso deve sintetizzare, in particolare:

a) l’esposizione degli

elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e da questo
ritenuti per veri, mancando, altrimenti, il riferimento alla
6

presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali

ratio decidendi della sentenza impugnata);

b)

la sintetica

indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice;
c) la diversa regola di diritto che – ad avviso del ricorrente
– si sarebbe dovuta applicare.
Il quesito – quindi – non deve risolversi in una enunciazione

indicazione sul tipo di controversia e sulla sua
riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non
consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso
voluto dal ricorrente.
Né è consentito desumere il quesito dal contenuto del motivo,
o integrare il primo con il secondo, se non a prezzo della
sostanziale abrogazione della norma (cfr., fra le tante,
Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420;
Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008
n. 11535; Cass. Civ. Sez. 3, 14 marzo 2013 n. 6549).
Quanto ai vizi di motivazione, il ricorrente è tenuto ad
indicare chiaramente, in modo sintetico, evidente ed autonomo,
in uno specifico passaggio del ricorso a ciò destinato, il
fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, così come le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione

(Cass. civ. Sez. Un. l ° ottobre

2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4
febbraio 2008 n. 2652;

Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile 2008 n.

8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).
7

di carattere generico e astratto, priva di qualunque

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la
completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di
una interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione
della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto
e il significato delle censure, posto che la disposizione

comprenda, dalla lettura del solo

quesito di fatto, quale sia

l’errore commesso dal giudice del merito (Cass. civ., Sez. 3,
ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008 e
da ultimo 14 marzo 2013 n. 6549).
Nulla di ciò risulta dal primo motivo.
3.- Inammissibile è anche il secondo motivo, che denuncia
violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dei principi generali in
tema di presunzioni semplici, nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della
controversia, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe
fondato la sua decisione su di una presunzione, traendola da
altra presunzione, anziché da un fatto accertato, incorrendo
così in una “praesumptio de praesumpto”,

quanto alla prova del

nesso causale fra l’intesa illecita ed il danno lamentato
dall’assicurato.
Anche qui i quesiti si limitano ad enunciare in termini
Qat
apodittici le tesi del
/ i
rcorrente, dandone per ammessa la
congruenza con le ragioni della decisione:
“/)

Può il giudice porre quale elemento che costituisce la

premessa per risalire ad un fatto ignoto una decisione

8

dell’art. 366-bis cod. proc. civ. ha lo scopo di far sì che si

dell’Autorità

amministrativa

che

non

abbia

accertato

l’esistenza del fatto noto?
2) Nel caso in cui il giudice ricorra all’utilizzo delle
presunzioni semplici è autorizzato a non tener conto di una
pluralità di elementi presuntivi contrari ed è obbligato a

elementi presuntivi contrari a quelli da lui adottati…?”.
Il quesito dà per ammesso che l’Autorità amministrativa non
abbia accertato il fatto noto, mentre la sentenza impugnata ha
fondato la sua motivazione sul presupposto che l’autorità
amministrativa abbia invece accertato il nesso causale fra
l’intesa illecita e l’indebito incremento dei premi.
Dà poi per ammesso e indiscusso che il giudice non abbia
tenuto conto
contrari”

“di una pluralità di elementi presuntivi

e non abbia espresso le ragioni del suo

convincimento, anziché indicare in sintesi quale sia la
motivazione censurata, quali le presunzioni erroneamente
applicate dalla Corte di merito e quali gli elementi
presuntivi contrari, sì da esprimere con specificità e
concretezza le ragioni per cui la motivazione è da ritenere
inidonea a giustificare la decisione, come prescritto
dall’art. 366bis cod. proc. civ.
4.- Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.

9

motivare le ragioni per le quali ha escluso l’esistenza di

P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione, liquidate complessivamente in C 800,00, di cui
C 200,00 per esborsi ed C 600,00 per compensi; oltre agli

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013

DEPOerwiron tÀ

accessori previdenziali e fiscali di legge.

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