Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19302 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 18/07/2019), n.19302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2934-2018 proposto da:

T.G., in qualità di titolare della DITTA T. MOTO,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BENEDETTO SCHIMMENTI;

– ricorrente –

contro

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO

N. 28, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROBERTO CROCE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 8 giugno- 18 luglio 2017 numero 501 la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da Z.D. nei confronti del datore di lavoro T.G. per l’impugnazione del licenziamento intimatogli in data 13 ottobre 2010 per giustificato motivo oggettivo; riformava parzialmente la sentenza, riducendo l’importo della condanna, quanto alle differenze di retribuzione; compensava per un terzo le spese processuali del doppio grado e condannava il datore di lavoro a rifondere al lavoratore la restante quota delle spese;

che, per quanto ancora in discussione, a fondamento della decisione assunta sul licenziamento la Corte territoriale osservava essere pacifico – ed attestato dai documenti – che il bilancio dell’impresa nell’anno antecedente al licenziamento aveva registrato un utile di esercizio (Euro 41.143,88) ed una riduzione delle passività (da Euro 400.552,06 ad Euro 351.417,35).

Dalle scritture contabili e dalle deposizioni dei testi emergeva sì un leggero calo dei profitti tra l’anno 2008 e l’anno 2010 (da Euro 48.577 ad Euro 41.143,88) ma i risultati di gestione erano rimasti positivi e, soprattutto, le grandezze economiche non erano sufficienti a dimostrare la ricorrenza di una congiuntura sfavorevole non meramente contingente influente in modo decisivo sull’andamento dell’attività, tanto da imporre la risoluzione del rapporto di lavoro.

Tanto più che il datore di lavoro aveva posto rimedio a tale situazione, provvedendo alla trasformazione del rapporto di lavoro di altri dipendenti da full time in part-time; l’esito del giudizio giustificava il disposto regolamento delle spese;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso T.G., articolato in due motivi, cui ha opposto difese Z.D. con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: errata valutazione circa la non ricorrenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento; violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3.

Con il motivo si denunzia il contrasto della pronuncia impugnata con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 25201/2016), secondo cui anche le ragioni dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, che determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un posto di lavoro, possono legittimare il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Il ricorrente ha esposto che nella fattispecie di causa era stata provata una costante riduzione dei ricavi che, per quanto potesse apparire di minima entità, era di una certa rilevanza per una ditta di piccole dimensioni (quasi Euro 13.000 nell’arco temporale 2008- 2010); alla luce di questo decremento costante degli utili la ditta, stante il concomitante calo delle vendite ed il dilagare della crisi economica, prevedendo ulteriori contrazioni delle vendite e degli utili, aveva maturato la decisione di procedere alla riduzione dell’orario di lavoro per i tre dipendenti in servizio. A fronte alla mancata accettazione di tale modifica da parte del solo Z. aveva provveduto al suo licenziamento; la decisione era stata dettata dall’esigenza di rimediare al trend negativo degli utili ed aveva fatto seguito al rifiuto del lavoratore ad accettare la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part-time.

Il licenziamento rientrava nell’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, in considerazione della diminuzione del volume d’affari e dell’andamento negativo dei ricavi aziendali;

con il secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c..

Con il motivo si impugna la statuizione resa sulle spese di lite; il ricorrente ha dedotto che il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. si riferisce al solo caso in cui una parte sia integralmente vittoriosa; nel caso di parziale soccombenza la imputazione delle spese, in mancanza di compensazione, deve essere operata secondo il principio di causalità sicchè è possibile anche la condanna dell’attore parzialmente vittorioso al pagamento di una parte delle spese di lite nel caso in cui, sulla base di una ideale valutazione di carattere sostanziale – (cioè non fondata sul mero esito formale della lite) – il giudice ritenga che il convenuto per difendersi dalle pretese infondate abbia affrontato oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle pretese fondate ed il maggior onere risulti superiore a quello che l’attore avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

che invero la giurisprudenza di questa Corte, a partire da alcuni arresti dell’anno 2016 (Cass. sez. lav. 20.09.2016, n. 18409; 28.09.2016 n. 19185) e, con dichiarato intento nomofilattico, con l’arresto del 7.12.2016 n. 25201, ha superato il proprio precedente orientamento secondo cui le “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa” che giustificano il licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3,consisterebbero nella necessità di far fronte a “situazioni economiche sfavorevoli non contingenti” o a “spese straordinarie”.

Nei citati arresti si è infatti riconosciuto che il giustificato motivo oggettivo si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell’impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, indipendentemente dall’obiettivo perseguito dall’imprenditore, sia esso, cioè, una migliore efficienza, un incremento della produttività – e quindi del profitto – ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie. Tale principio, cui ha inteso assicurare continuità la giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. sez. lav. 15.02.2017 n. 4015; 24 maggio 2017 n. 13015; 2 maggio 2018 n. 10435; 23 maggio 2018, n. 12794), deve essere in questa sede ribadito.

Il controllo in sede giudiziale della sussistenza del giustificato motivo si sostanzia dunque:

– in primo luogo, nella verifica della effettività e non pretestuosità della ragione obiettiva, per come dichiarata dall’imprenditore (sicchè ove lo stesso datare di lavoro abbia motivato il licenziamento sulla base di situazioni sfavorevoli o spese straordinarie la mancanza di prova delle medesime produce la illegittimità del licenziamento non già perchè non integranti in astratto il giustificato motivo obiettivo ma perchè in concreto si accerta che il motivo dichiarato non sussiste ed è pretestuoso; cfr. Cass. Civ. sez. lav. 15.2.2017 n. 4015);

-di poi, del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa (in termini di riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione).

A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata laddove a fondamento dell’accoglimento della impugnazione del licenziamento ha posto la assenza di prova di ” una congiuntura sfavorevole non meramente contingente e influente in modo decisivo sull’andamento della attività, tanto da imporre la risoluzione del rapporto di lavoro”, così richiamando il principio rispetto al quale le pronunce sopra richiamate hanno segnato un percorso di discontinuità.

Nè la decisione può idoneamente sorreggersi, contrariamente a quanto si assume in memoria, sull’ulteriore rilievo che il datore di lavoro “aveva posto rimedio a tale situazione” – provvedendo alla trasformazione di altri rapporti di lavoro da full-time in part-time – perchè tale giudizio trasmoda in un inammissibile sindacato sulle scelte di gestione aziendale, riservate all’imprenditore.

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione che si adeguerà nella decisione al principio di diritto qui ribadito;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia -anche per le spese – alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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