Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19302 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 16/09/2020), n.19302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9955-2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS di F.F. & C., nonchè del

socio accomandatario F.F., in persona del Curatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO CANEVA;

– ricorrente –

contro

F.G., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Il Fallimento (OMISSIS) S.a.s. di F.F. nonchè del socio accomandatario F.F. ricorre per cinque mezzi, nei confronti di F.G., contro la sentenza del 10 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello di Venezia, provvedendo in riforma di sentenza del Tribunale di Treviso, accertata l’ammissibilità dell’intervento in causa di F.G. e l’opponibilità al Fallimento della cessione del credito vantato dalla società fallita nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha dichiarato l’inammissibilità delle domande proposte dallo stesso F.G., regolando le spese di lite.

2. – La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e F.G. non spiegano difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 105,111 e 268 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6 e dell’art. 268 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1335,2704 e 2914 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso va accolto.

4.1. – In ossequio al principio della ragione più liquida (v. ex multis, Cass. 9 gennaio 2019, n. 363) ritiene il Collegio debba anzitutto esaminarsi il quarto motivo, con assorbimento degli altri.

Occorre premettere che:

-) (OMISSIS) S.a.s. di F.F. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la Banca Antonveneta S.p.A., poi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., al fine di vederla condannare alla restituzione di somme indebitamente addebitate su alcuni conti correnti aperti dalla società presso la banca;

-) lite pendente, (OMISSIS) S.a.s. di F.F. ha ceduto il proprio credito litigioso a F.G.;

-) successivamente (OMISSIS) S.a.s. di F.F. è stata dichiarata fallita;

-) il Fallimento ha proseguito il processo ai sensi dell’art. 302 c.p.c.;

-) spirati i termini di cui all’art. 183-184 c.p.c. è intervenuto F.G., il quale ha chiesto condannarsi la banca convenuta al pagamento in proprio favore di quanto dovuto in accoglimento della domanda spiegata da (OMISSIS) S.a.s. di F.F.;

-) il Tribunale ha condannato la banca al pagamento, in favore del Fallimento, della somma di Euro 100.558,69, oltre accessori ed ha invece respinto la domanda del F.G. essendo egli intervenuto oltre l’udienza di cui all’art. 184 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle produzioni documentali dal medesimo effettuate a dimostrazione dell’avvenuta cessione del credito in proprio favore;

-) proposto appello da F.G., la Corte d’appello ha ritenuto che l’intervento di quest’ultimo fosse da inquadrare nell’ambito di applicazione dell’art. 111 c.p.c. e dovesse essere pertanto considerato tempestivo, così come le sue produzioni documentali; ha affermato che la cessione del credito era valida ed opponibile al Fallimento; ha giudicato inammissibili le domande del Fallimento volte alla caducazione della cessione; ha giudicato inammissibile la domanda del F.G. in assenza dei presupposti di cui all’art. 111 c.p.c., comma 3.

Orbene, è manifesta la violazione del principio del contraddittorio in cui la Corte territoriale è incorsa con la statuizione impugnata, la quale ha per un verso ritenuto di ammettere la domanda, con le relative produzioni documentali del F.G., statuendo sulla validità della cessione del credito, e per altro verso ha impedito al Fallimento di poter replicare alla stessa domanda, con la propria controdomanda volta ad invalidare la cessione.

Difatti, in generale, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il giudice deve condannare la controparte ad adempiere al successore, sempre che non vengano sollevate contestazioni relativamente alla validità della successione (v. p. es. Cass., Sez. Un., 3 novembre 1986, n. 6418).

E’ dunque del tutto ovvio, in una fattispecie come quella considerata, la quale vede il Fallimento ed il cessionario dell’originario attore in posizione antagonista, giacchè ciascuno di essi ambisce a ricevere il pagamento dell’importo a carico della banca, che il Fallimento, subentrato al cedente, ben possa contestare la validità del congegno successorio invocato dal cessionario: di guisa che, una volta ammesso il cessionario all’intervento, ed alla prova della cessione, mediante produzione della relativa documentazione, il Fallimento andava ammesso a chiedere, in applicazione di una elementare regola di parità delle armi, l’invalidità della cessione allegata a fondamento della cessione.

4.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

5. – La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA