Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19302 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS

ANTONIA, rappresentata e difesa dall’avvocato VERRIENTI LUCA giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA AGRILEASING SPA (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 11116-2006 proposto da:

BANCA AGRILEASING S.P.A. in persona del Dott. A.F. n

qualità di Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA MARCO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 59/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/11/2004, depositata il 11/01/2005, R.G.N.

2876/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato LUCA VERRIENTI;

udito l’Avvocato MARCO BALIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo

del ricorso principale, rigetto nel resto; inammissibilità del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Banca Agrileasing s.p.a., acquistata su richiesta di F. R. una macchina da stampa al prezzo di L. 156.000.000, gliela concesse in locazione finanziaria per la durata di 4 anni, per il corrispettivo complessivo, comprensivo del prezzo di opzione di L. 1.550.000, di L. 197.150.000, da versarsi in 48 canoni mensili, il primo dei quali di L. 23.250.000 ed i successivi di L. 3.700.000 ciascuno.

Avendo versato i primi 24 canoni per complessive L. 108.350.000 ed essendo diventata morosa a decorrere dall’1.12.1992, il 10.8.1993 Agrileasing dichiarò di avvalersi della clausola risolutiva espressa e domandò infruttuosamente la riconsegna del bene. Il 5.4.1996 chiese al presidente del tribunale di Roma decreto ingiuntivo (emesso col n. 1875/96) per la riconsegna e per il pagamento dei 9 canoni non versati sino al momento della risoluzione, per complessive L. 38.183.156.

La F. vi si oppose: deducendo che l’art. 633 c.p.c., non consente l’emissione di un unico decreto ingiuntivo per consegna di beni mobili e per il pagamento di una somma di denaro; domandando la chiamata in causa di VBR, fornitore e fideiussore (dell’utilizzatore F.) che aveva versato assegni per L. 120.000.000 in deposito cauzionale, onde accertare se la concedente Agrileasing avesse eventualmente prelevato detta somma; sostenendo l’illegittimità dell’ingiunzione in quanto si verteva in ipotesi di leasing traslativo, sicchè la clausola n. 19 del contratto, che in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore prevedeva il suo obbligo di restituire il bene, doveva ritenersi nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1526 c.c., in tema di effetti della risoluzione nella vendita con riserva di proprietà.

Agrileasing resistette.

Il tribunale di Roma non autorizzò la chiamata in causa e respinse l’opposizione con sentenza del 22.4.1999.

2.- La F. interpose appello (cui resistette Agrileasing), rigettato dalla corte d’appello di Roma con sentenza n. 59 del 2005.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la F. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Agileasing, che propone ricorso incidentale condizionato basato su due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Il ricorso principale è affidato, come detto, a tre motivi.

2.1.- Il primo – col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c. in relazione all’art. 1526 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo – è inammissibile perchè pone una questione totalmente nuova.

La ricorrente lo dichiara correlato (a pagina 10 del ricorso) alla decisione della corte d’appello laddove, perfettamente in linea col relativo motivo d’appello, si era affermato che l’art. 633 c.p.c., si limita ad individuare i tipi di ingiunzione astrattamente ammissibili e cioè di pagamento e di consegna, senza escludere la possibilità di un unico provvedimento comprensivo delle due ipotesi. Ma in questa sede ella si duole, invece, che col decreto ingiuntivo sia stata ordinata la riconsegna ed il pagamento dei canoni senza che risultasse dagli atti che il valore residuo del bene non è superiore all’importo dei canoni di leasing non ancora scaduti e del prezzo di opzione (a cavallo delle pagine 10 e 11 del ricorso), così prospettando una questione radicalmente diversa da quella sottoposta alla corte territoriale.

2.2.- Col secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., nonchè ogni possibile tipo di vizio della motivazione, assumendosi che erroneamente la corte d’appello aveva rigettato il motivo d’impugnazione col quale la appellante (attuale ricorrente) s’era doluta della mancata concessione, da parte del giudice di primo grado, dell’autorizzazione a chiamare in causa V.B.R. s.r.l. onde accertare se Agrileasing avesse prelevato la somma di Euro 61.974,83, versata da VBR ad Agrileasing s.p.a. in assegni, in qualità di fideiussore dell’utilizzatore.

Sostiene anzitutto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale e dalla corte d’appello, l’art. 269 c.p.c., non si concilia col procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e che, dunque, l’opponente non può provvedere alla chiamata direttamente con l’atto d’opposizione, ma deve necessariamente chiedere al giudice l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Il rilievo è corretto in diritto alla luce del consolidato principio secondo il quale, in tema di procedimento di ingiunzione, l’opponente debitore mantiene la posizione naturale di convenuto, sicchè, qualora intenda chiamare in causa un terzo, ha l’onere di chiederne l’autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l’atto di opposizione, non potendo nè convenirlo in giudizio direttamente con la citazione nè chiedere il differimento della prima udienza (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 13272/04, 4800/07 e 22123/09).

Nondimeno la mancata autorizzazione a chiamare in causa il terzo ha integrato una soluzione corretta in diritto alla luce della considerazione che l’autorizzazione a chiamare un terzo in causa – ex artt. 106 e 269 c.p.c., comma 2, presuppone pur sempre (tranne che si verta in ipotesi di denuntiatio litis, tuttavia estranea al caso di specie) che nei suoi confronti si affermi di voler proporre una domanda. Che può essere di accertamento, in quanto volta a consentire l’estensione del giudicato anche nei suoi confronti, ovvero condannatoria in caso di chiamata in garanzia, ma che non può semplicemente mirare a conoscere se il terzo, nella specie fideiussore, abbia per avventura estinto il debito del debitore principale nei confronti del creditore, anche se mediante incameramento del deposito cauzionale da parte del creditore.

Sono dunque infondate anche le critiche che, nella seconda parte dell’illustrazione del motivo, la ricorrente muove alla sentenza impugnata per avere la corte d’appello ritenuto che la prova dell’estinzione del debito dovesse essere offerta dal debitore principale e che non ricorrevano i presupposti per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di VBR. La motivazione va, dunque, bensì corretta nei sensi sopra indicati, ma il motivo di ricorso va respinto.

2.3.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione dell’art. 1526 c.c. e per ogni tipo di vizio della motivazione su punto decisivo.

Vi si sostiene che la corte d’appello aveva errato nel ritenere che dovesse trovare applicazione l’art. 1458 c.c., comma 1 (che per i contratti di durata prevede l’inoperatività degli effetti della risoluzione per le prestazioni già eseguite) anzichè l’art. 1526 c.c. (applicabile in via analogica al leasing traslativo, com’era quello di specie, e prevedente che, in caso di inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno) sulla base dei seguenti argomenti (di cui a pagina 7 della sentenza impugnata:

a) l’utilizzatrice aveva omesso di riconsegnare alla società concedente i beni stessi, così da precludere la valutazione del residuo valore del bene e la determinazione dell’equo compenso spettante al concedente per l’uso della cosa;

b) anche nell’ipotesi di leasing traslativo si richiede per l’acquisto del bene locato l’esercizio del diritto di opzione mediante una nuova manifestazione di volontà secondo quanto pattuito nel contratto di leasing de quo, traendone (c) l’ulteriore conseguenza della liceità della clausola contrattuale sub art. 19, aderente a tale principio e che prevede l’integrale percezione, da parte della società concedente, dei ratei di canone scaduti fino alla data di risoluzione del contratto (così la sentenza impugnata, a pagina 8).

Tanto perchè la nullità di quella clausola era stata dedotta sicchè – così si conclude il motivo – pur restando escluso che l’utilizzatore, a tutela dei propri crediti, possa invocare la facoltà di trattenere il bene, l’omessa consegna attiene al profilo esecutivo dell’ingiunzione e non al profilo cognitivo, sicchè il giudice d’appello, in adesione a specifica richiesta dell’opponente, di cui alle conclusioni dell’atto di citazione in appello, doveva disporre accertamenti istruttori o c.t.u. al fine di accertare il valore del bene concesso in leasing. 2.4.- Il motivo è fondato.

La corte d’appello ha concluso nel senso della liceità della clausola contrattuale summenzionata, di cui l’utilizzatore aveva eccepito la nullità, sulla scorta di rilievi del tutto inconferenti.

E’ noto e va ribadito – che, ai fini della qualificazione come leasing traslativo di un contratto avente ad oggetto l’utilizzazione di beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo, ciò che rileva è se il godimento temporaneo da parte dell’utilizzatore esaurisca la funzione economica del bene ovvero la durata del contratto sia predeterminata solo in funzione dell’ulteriore differito trasferimento del bene e della rateizzazione del prezzo d’acquisto; in quest’ultima ipotesi, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, si applica in via analogica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, per cui, ai sensi dell’art. 1526 cod. civ., l’utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate riscosse ed il concedente ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno (così Cass., n. 13418/08, cui adde, ex multis, Cass., nn. 73 e 9257 del 2010).

Ai fini di tale qualificazione è, ovviamente, indifferente che l’utilizzatore inadempiente nel pagamento dei canoni abbia o no, a seguito della risoluzione, adempiuto l’obbligazione di restituire il bene al concedente. Ed è addirittura privo di intrinseco senso logico che si sia conferito rilievo anche alla circostanza che l’utilizzatore non avesse esercitato il diritto di opzione, giacchè l’esercizio di quella facoltà era ormai precluso dall’intervenuta risoluzione del contratto, anch’essa priva di qualsiasi rilievo ai fini della qualificazione del contratto stesso e della individuazione della disciplina normativa conseguentemente applicabile.

3.- Va pertanto esaminato il ricorso incidentale condizionato di Agrileasing che, col primo motivo, svolge argomenti a sostegno dell’inapplicabilità dell’art. 1526 c.c. alla locazione finanziaria e, col secondo subordinato motivo, di un’applicazione della disposizione che (ai fini della determinazione dell’equo compenso a favore della concedente e del risarcimento del danno determinato dalla mancata utilizzazione del bene da parte sua e della mancata ricollocazione sul mercato) tenga adeguato conto della circostanza che, dopo 12 anni, i beni non erano stati resi.

3.1.- Il ricorso è inammissibile in quanto col primo motivo – al di là della denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1458 c.c. e L. n. 259 del 1993, art. 13 – non si muove alcuna critica alla sentenza e poichè, col secondo, si auspica che in sede di rinvio l’art. 1526 c.c., trovi un’applicazione conforme alle proprie aspettative.

4.- Conclusivamente, rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, accolto il terzo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, la sentenza va cassata in relazione perchè il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione, riesamini il merito procedendo alla qualificazione del tipo di contratto intercorso tra le parti (leasing di godimento o traslativo) e ne tragga le conseguenze applicative alla luce del principio sopra enunciato.

Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo ed il secondo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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