Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19302 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17958/2020 proposto da:

A.K., domiciliato in Roma, Piazza dei Consoli, 62, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Lucia Paolinelli, per procura speciale in calce al

ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 4408/2019,

depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta da A.K., cittadino dell’Edo State in Nigeria, avverso l’ordinanza del locale tribunale di diniego della protezione sussidiaria e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria confermativa del provvedimento adottato dalla competente Commissione territoriale, nella ritenuta non attendibilità del racconto reso ed insussistenza dei presupposti per la richiesta protezione.

2. Nelle dichiarazioni rese in fase amministrativa il ricorrente aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese perchè perseguitato da una setta i cui adepti lo volevano uccidere in quanto egli sarebbe stato capace di rivelarne segreti, il tutto nel disinteresse delle istituzioni statuali e forze di polizia.

3. A.K. ricorre per la cassazione dell’indicato sentenza con due motivi.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

La Corte aveva applicato alle dichiarazioni del richiedente un giudizio stereotipato apodittico e non giustificato dalle narrazione ed allegazioni. Non aveva tenuto conto della condizione di analfabeta dell’istante ed il fenomeno del “cultismo” in Nigeria, travisando le fonti ed omettendo di curare una ricerca completa sulla situazione interna alla Nigeria, non prendendo in considerazione gli aspetti socio-politici di maggiore rilevanza nella vicenda narrata e quindi il pericolo insito nella decisione del richiedente di lasciare la confraternita nel contesto di povertà e deprivazione in cui egli si trovava a vivere.

Sostengono la critica gli esiti dei “più accreditati report” allegati al ricorso per cassazione e giurisprudenza del pari allegata.

Il motivo è inammissibile per il principio per il quale, in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. 02/07/2020 n. 13578; Cass. 05/02/2019 n. 3340).

Il ricorrente, che ha impugnato sul punto per violazione di legge la sentenza di appello, non deduce di avere allegato tempestivamente e con puntualità il fatto storico che deduce come rilevante (l’analfabetismo) nei termini sopra indicati e destinato, nella sua omessa valutazione, a scardinare l’ordine logico della Corte di merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per avere la Corte di merito escluso la protezione umanitaria senza contestualizzare i fattori di vulnerabilità, nell’ambito della situazione attuale della Nigeria, del richiedente.

A. fuggito dalla Nigeria da oltre sei anni non aveva più radicamento nel luogo di origine ed aveva costituito uno stabile nucleo di affetti in Italia, tramite una stabile relazione con una connazionale – da cui aveva avuto un figlio nato nel dicembre del 2018 – regolarmente soggiornate a Falconara Marittima, luogo in cui la coppia poteva contare sull’appoggio di connazionali, ed era occupato, in modo precario, presso uno stabilimento balneare.

Il motivo è inammissibile per sua novità non avendo il ricorrente esposto di avere dedotto con tempestività davanti alla Corte di merito le circostanze di fatto che esposte nel giudizio di cassazione chiamano questa Corte, in modo inammissibile, ad esercitare un sindacato di fatto riservato ai primi giudici.

4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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