Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19302 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29031-2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GENNARO FIORILLO in virtù di procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L.A., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

LIBERATO MAFFETTONE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4189/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 4189 del 22 ottobre 2014 ha rigettato l’appello promosso da A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Nola con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione tardiva proposta dalla medesima appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 966/04 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 163.877,45 a titolo di saldo del prezzo di opere edili eseguite dall’ A..

Ad avviso della Corte distrettuale era corretta la valutazione del Tribunale secondo cui, alla luce della documentazione versata in atti, emergeva la prova della piena validità della notifica del decreto ingiuntivo (rispetto alla quale l’opposizione tardiva risultava non consentita), posto che dalla cartolina postale relativa alla raccomandata informativa spedita ex art. 140 c.p.c., emergeva che l’atto era stato restituito al mittente per omesso ritiro presso l’ufficio postale, non potendosi quindi in alcun modo profilare la violazione della norma de qua, anche alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale n. 3 del 2010.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso A.M. sulla base di due motivi.

A.L.A. ha resistito con controricorso.

Rileva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine lungo stabilito dall’art. 327 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17).

Ed, infatti la sentenza della Corte d’Appello è stata pubblicata il 22.10.2014 e quindi al termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel 2007), occorre aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1), con scadenza quindi il 23.11.2015 (il 22 novembre era domenica), tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale.

Al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 2.12.2015 (data di richiesta della notifica all’ufficiale giudiziario) il termine di decadenza era già scaduto, e il giudicato si era ormai formato, determinandosi quindi l’inammissibilità dell’impugnazione (in termini analoghi, circa la rilevanza della sopravvenuta modifica della durata del periodo si sospensione feriale a seguito della previsione di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 conv. con modifiche dalla L. n. 162 del 2014, Cass. n. 27338/2016, nonchè Cass. n. 24867/2016, che hanno appunto ribadito che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, – occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015, di efficacia del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1 ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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