Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19301 del 29/09/2016
Cassazione civile sez. un., 29/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso (iscritto al n.r.g. 46n/16) proposto da:
P.S., (c.f.: (OMISSIS)), difeso e rappresentato
dall’avv. Lucia Cocchini, giusta mandato unito al ricorso;
domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio
Superiore della Magistratura n 7 del 2016;
depositata il 19 gennaio 2016 e notificata il 27 gennaio 2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21
giugno 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;
Udito il PM in persona del sostituto Procuratore Generale dr. PRATIS
Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
1 – che il Dott. P.S., già sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, a seguito della definitività della condanna alla pena di sei anni e due mesi di reclusione, portata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15951 del 2015, è stato rinviato a giudizio dalla sezione disciplinare del CSM per rispondere degli illeciti di cui al R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18 ed al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 4, lett. a) e d) per avere reiteratamente violato il dovere di correttezza commettendo i reati di bancarotta fraudolenta in concorso e falso ideologico, nell’esercizio delle funzioni di giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Genova;
2 – che dalla medesima vicenda processuale erano scaturite delle ulteriori imputazioni sulle quali vi era stata pronuncia di non doversi procedere per essersi i relativi reati estinti per prescrizione e che avevano dato origine ad altri tre procedimenti disciplinari;
3 – che la sezione disciplinare aveva deciso, all’udienza del 17 dicembre 2015, le incolpazioni relative alla sentenza definitiva in sede penale, assente il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, comminando al P. la sanzione della destituzione;
4 – che tale sentenza è stata impugnata dal predetto che ha fatto valere, con unico motivo, la violazione del diritto di difesa, esponendo che, essendo stato disposto, alla precedente udienza del 15 ottobre 2015 innanzi al CSM, di rinviare al 16 febbraio 2016, la trattazione delle sanzioni relative a fatti di reato per i quali si era disposto il non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione ed essendo stata, solo successivamente, fissata l’udienza del 17 dicembre 2015, per la trattazione di urgenza del procedimento inerente i reati per i quali vi era stata statuizione di condanna, si sarebbe formato nel ricorrente il legittimo affidamento che entrambi i procedimenti sarebbero stati trattati all’udienza più lontana, stante anche la presentazione di apposita istanza, alla quale non era stata data risposta.
5 – che il Ministero non ha svolto difese ed il PG di udienza ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– Che l’impugnazione non contiene la specificazione delle norme del procedimento che si assumono violate ma solo un generico riferimento al diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.;
– che sussiste altresì un profilo di inammissibilità per difetto della c.d. autosufficienza perchè non si riportano le difese di merito che, se vi fosse stata la trattazione congiunta di tutti i procedimenti disciplinari, avrebbero potuto influenzare, se accolte, la già adottata decisione, così rendendo non scrutinabile la pur dedotta opportunità della trattazione congiunta;
che, oltre a ciò, l’affidamento in un accoglimento della istanza di rinvio era basato su una ritenuta ragionevolezza della trattazione congiunta, oggetto di discussione all’udienza del 15 ottobre 2015, al fine di articolare la difesa in modo complessivo che il proc. 67/2015 è stato fissato, con urgenza, all’udienza straordinaria del 17 dicembre 2015 perchè era nel frattempo divenuta definitiva la sentenza di condanna in cassazione, dunque evidenziando la ragionevole sussistenza di una causa di trattazione immediata del relativo procedimento disciplinare, non delibabile in senso critico nella presente sede;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento, non avendo il Ministero svolto difese.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 21 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016