Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19301 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16394/2020 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza San

Salvatore in Campo, 33, presso lo studio dell’Avvocato Nicolina

Giuseppina Muccio, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Noemi

Nappi, per procura speciale in calce al ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 3919/2019,

depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta da O.O., cittadino dell’Edo State, in Nigeria, avverso l’ordinanza del locale tribunale di diniego della protezione sussidiaria e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria, confermativa del provvedimento adottato dalla competente Commissione territoriale, nella ritenuta non attendibilità del racconto reso e nella insussistenza dei presupposti per la richiesta protezione.

2. Nelle dichiarazioni rese in fase amministrativa e ancora in sede giudiziale, il ricorrente aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese dopo essere stato testimone di gravi violenze e soprusi, avendo egli scoperto che il proprio fratello era militare attivo di una violenta setta radicalizzatasi sul territorio e ricopriva, in detto contesto, il ruolo di killer.

3. O.O. ricorre per la cassazione dell’indicato sentenza con due motivi.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito escluso una situazione di violenza indiscriminata in Nigeria, nell’Edo State, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in cui la permanenza di una situazione di violenza indiscriminata, che coinvolge l’intero territorio nazionale con il moltiplicarsi di conflitti interni non controllati dalle forze di polizia, avrebbe dovuto determinare i giudici di merito al riconoscimento della protezione sussidiaria, come indicato in riportate fonti e nelle decisioni di differenti Corti di merito.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che dopo aver rilevato che l’Edo State è “terra di emigrazione, favorita dalle scarse prospettive economiche” (p. 17) per il successivo condotto scrutinio svolto su tutti gli altri Stati della Nigeria e sulla incidenza del fenomeno terroristico di “(OMISSIS)” vale ad escludere di quest’ultimo il rilievo all’interno del Stato di provenienza del richiedente.

Nel resto, la contestazione è di merito valendo a contrapporre agli apprezzamenti operati in sentenza altri contenuti senza contestare neppure l’applicazione della regola sulle “fonti ufficiali aggiornate”, cui è chiamato il giudice del merito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, ma facendo valere una rivalutazione della situazione di fatto ritenuta nell’impugnato provvedimento.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione nella mancata concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte di merito avrebbe dovuto ritenere credibile il racconto reso dal richiedente protezione e apprezzare che egli, rientrando in Nigeria, sarebbe stato esposto alla persecuzione per mano di una setta a cui aveva reagito e che gli avrebbe impedito l’esercizio dei diritti inviolabili; tale profilo di vulnerabilità non era stato considerato e così la correlata sproporzione di contesto tra l’Italia ed il Paese di origine.

Il motivo è inammissibile; la non credibilità del racconto esclude che sullo stesso possa ritenersi l’esistenza di una situazione di vulnerabilità in capo al richiedente ed il richiamo dedotto come assente nell’impugnata sentenza alla condizione del Paese di origine non vale a supplire all’indicata mancanza.

Il giudizio comparativo che il giudice del merito è chiamato a svolgere, secondo giurisprudenza di questa Corte, tra integrazione raggiunta dal richiedente protezione in Italia e rischio cui si troverebbe esposto in caso di rientro nel Paese di origine (SU n. 29459 del 13/11/2019; Cass. 4455 del 2018), per riconoscere al richiedente protezione il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari vuole la definizione di una situazione di vulnerabilità che, integrata da una condizione individualizzante relativa alla persona del primo, richiede l’attivazione da parte del ricorrente dell’onere di allegazione non restando dall’altra integrata dalla deduzione della condizione del Paese di origine là dove si tratti di estremo che conservi il carattere della generalità.

Per i principi affermati da questa Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 02/07/2020 n. 13573).

Il tutto nell’ulteriore rilievo che, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

Il ricorrente ha dedotto l’esistenza di condizioni di “invivibilità” dell’area di provenienza, ma non ha poi esposto, in ragione di dedotte situazioni di vulnerabilità, in qual modo la denunciata condizione dei territori di provenienza si raccordi con la sua personale condizione e con il rischio individuale di subire la lesione ai diritti fondamentali alla persona al suo rientro nel Paese di origine.

3. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

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