Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19301 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20338-2015 proposto da:

T.A., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. RAIMONDO

ALAIMO giusto procura notarile in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) AGRIGENTO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCELLA PERITORE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’Azienda Sanitaria Locale Agrigento n. 1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento T.A., assumendo di essere proprietaria di un immobile sito in (OMISSIS), già appartenente all’Ospedale Civico di (OMISSIS), e poi transitato nel suo patrimonio a seguito della soppressione dei preesistenti enti ospedalieri, bene illegittimamente detenuto dalla convenuta, la quale assumeva di averlo acquistato con atto del 29 aprile 1999.

Evidenziava che tale atto era da ritenersi nullo ovvero inefficace in quanto la alienante, tal C.S. si era resa a sua volta invalidamente acquirente del bene giusta atto del 7 febbraio 1942, con il quale tal L.S., sebbene privo di poteri rappresentativi, aveva venduto in nome e per conto del predetto Ospedale, il bene, con la conseguenza che la convenuta aveva acquistato a non domino.

Concludeva pertanto affinchè la T. fosse condannata all’immediato rilascio del bene.

Il Tribunale con la sentenza n. 909 del 25 settembre 2008, accoglieva la domanda, dichiarando privi di efficacia l’atto del 7 febbraio 1942 nonchè l’atto del 29 aprile 1999 con il quale la T. assumeva di essere divenuta proprietaria del bene, e per l’effetto condannava la convenuta al rilascio del cespite.

La Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 39 del 13 gennaio 2015 rigettava l’appello della T., ed in accoglimento dell’appello incidentale della AUSL, condannava la convenuta anche al rimborso delle spese del primo grado, invece compensate dal Tribunale.

Quanto al primo motivo di appello, con il quale si lamentava la nullità della sentenza per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della dante causa dell’appellante, la Corte di merito rilevava che la pronuncia in merito alla validità o meno del titolo di acquisto della T. era stato richiesto in via meramente incidentale, costituendo un antecedente logico della domanda di revindica proposta invece in via principale, sicchè non si palesava una situazione riconducibile al novero delle ipotesi di litisconsorzio necessario. Quanto alla nullità della sentenza per l’omessa indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto che conducevano all’invalidità degli atti di acquisto, la Corte d’Appello richiamava le previsioni di cui al R.D. n. 382 del 1934, art. 296 ritenute applicabili anche agli enti ospedalieri, con la conseguenza che per il riconoscimento dell’efficacia degli atti di alienazione posti in essere da tali soggetti di diritto era necessario anche il visto dell’autorità prefettizia, che nella specie era carente, con la conseguenza che, trovando applicazione la normativa de qua al contratto in esame, ratione temporis, l’atto di alienazione del 1942 era da reputarsi inefficace, sicchè anche la successiva alienazione posta in essere dalla C. non risultava in grado di assicurare l’acquisto della proprietà da parte della T..

Quanto alla questione concernente l’applicazione delle norme in tema di onere della prova circa i poteri rappresentativi in capo al soggetto che, in nome e per conto dell’ente ospedaliero, aveva concluso la vendita del 1942, la Corte d’Appello rilevava che la questione era da reputarsi assorbita.

Infine, riteneva che in ragione della totale soccombenza della convenuta, la stessa andava condannata a rifondere in favore dell’AUSL anche le spese di lite, non ravvisandosi validi elementi che giustificassero la decisione di compensarle.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso T.A. sulla base di cinque motivi.

L’AUSL Agrigento 1 ha resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., reiterandosi quanto già dedotto con uno specifico motivo di appello in merito alla necessità che al giudizio dovesse prendere parte anche la dante causa della ricorrente, in quanto soggetto coinvolto dalla declaratoria di invalidità dei due atti di acquisto del 1942 e del 1999.

Il motivo è infondato.

Ed, invero in disparte l’intima contraddittorietà del motivo nella parte in cui la stessa ricorrente a pag. 6 riconosce che l’attrice non aveva proposto una domanda di nullità ovvero di inefficacia dei contratti in esame (affermazione questa che contrasta con il richiamo al principio del litisconsorzio necessario per la doverosità dell’intervento di una delle parti di tali contratti, e con quanto poi sostenuto a conforto del secondo motivo di ricorso), ritiene la Corte che non possa essere censurata la decisione del giudice di merito laddove ha ritenuto che nella fattispecie l’accertamento in merito alla validità, o meglio all’inefficacia dei contratti, sia stata operata con efficacia incidenter tantum, trattandosi di accertamenti prodromici e funzionali all’accoglimento della domanda principale di rilascio del bene, in ragione dell’assenza di qualsivoglia diritto legittimamente opponibile da parte della T..

Come appunto riconosciuto dalla stessa ricorrente, non essendo stato richiesto un accertamento destinato a produrre autonomamente efficacia di giudicato in ordine alla produttività di effetti dei contratti di alienazione del bene, posti a fondamento della difesa della convenuta, ma avendo l’AUSL inteso ottenere, questo sì con efficacia di giudicato, l’accertamento della sua proprietà esclusiva con il conseguente rilascio dell’immobile in quanto detenuto sine titulo, la verifica in merito alla validità ed efficacia dei titoli in esame è avvenuta in maniera esclusivamente strumentale e prodromica rispetto alla decisione della domanda principale di rilascio, il che esclude la necessità che al giudizio dovesse partecipare anche la C. (cfr. in tal senso Cass. n. 17027/2006, a mente della quale, al di fuori dei casi in cui la Legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo, ma restano limitati alle parti in causa – fattispecie nella quale, in un giudizio volto ad ottenere il trasferimento del bene compromesso ex art. 2932 c.c., il giudice di merito aveva escluso che l’accertamento in via incidentale della titolarità del bene in capo al promittente venditore desse luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario; conf. Cass. n. 3474/2008, in tema di accertamento incidentale della simulazione di un contratto).

Con specifico riferimento all’azione di revindica si è poi specificato che la stessa va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all’atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (così Cass. n. 17270/2015; Cass. n. 3086/2010), come peraltro confermato anche dal tenore dell’art. 1485 c.c. che prevede che la chiamata in causa del terzo date causa del soggetto a rischio di evizione, debba avvenire su iniziativa del convenuto (il che conforta l’assenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ance nel caso in cui tramite la rivendica si miri a confutare l’opponibilità all’attore del titolo vantato dal convenuto), aggiungendosi altresì che in parziale deroga a quanto previsto dall’art. 2909 c.c. in tema di limitazioni soggettive del giudicato, il terzo dante causa possa sottrarsi all’azione del soggettettive dimostrando che sussistevano sufficienti ragioni per far respingere la domanda che ha cagionato l’evizione (cfr. Cass. n. 330/1967 a mente della quale il venditore responsabile per l’evizione non è litisconsorte necessario nel giudizio di nullità della compravendita della quale tale responsabilità dovrebbe derivare).

Il motivo deve quindi essere rigettato.

Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dall’attrice, accertando l’inefficacia sia dell’atto del 1942 che di quello del 1999, e ciò senza che effettivamente l’AUSL avesse richiesto una pronuncia siffatta.

Il motivo va del pari disatteso.

In primo luogo si imputa al giudice di primo grado la violazione della previsione di cui all’art. 112 c.p.c., ma senza che sul punto l’appellante avesse proposto uno specifico motivo di gravame, sicchè l’eventuale vizio nel quale sarebbe incorso il Tribunale risulterebbe non più suscettibile di essere dedotto in sede di legittimità.

Ma in ogni caso va evidenziato, così come già fatto in occasione della disamina del primo motivo di ricorso, che la questione concernente l’efficacia degli atti di provenienza della convenuta è stata legittimamente posta all’attenzione del giudice di merito in quanto funzionale all’accertamento della proprietà esclusiva del bene in capo all’attrice, trattandosi quindi di accertamento avente carattere meramente incidentale.

Tale conclusione appare altresì confortata dalla motivazione della Corte d’Appello la quale, nel disattendere il primo motivo di appello, volto appunto a denunziare la violazione dell’art. 102 c.p.c., ha inteso ribadire che gli accertamenti in ordine ai contratti di alienazione erano un antecedente logico rispetto all’accoglimento della domanda proposta in via principale, e che quindi non potevano spiegare efficacia nei confronti dei terzi, essendo la decisione destinata ad essere vincolante nei soli confronti della parte convenuta.

Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., in quanto i giudici di merito si sarebbero pronunciati sulla domanda di invalidità dell’atto di acquisto della T. del 1999, al quale l’AUSL non aveva preso parte, essendo quest’ultima quindi priva di legittimazione a farne valere l’inefficacia ovvero l’invalidità.

Le superiori argomentazioni in ordine alla natura meramente incidentale dell’accertamento in questione, e l’ovvia considerazione secondo cui, proprio al fine di respingere l’eccezione della T. per la quale la stessa era divenuta proprietaria del bene per effetto di un valido atto di trasferimento della proprietà, denotano l’infondatezza del mezzo di gravame, occorrendo anche a tal riguardo ribadire che la verifica in merito alla produttività di effetti dell’atto de quo era funzionale all’accoglimento della domanda di rilascio del bene, e giustificava quindi che l’attrice richiedesse, sia pur solo incidenter, di accertare che alcun diritto competeva alla convenuta, atteso l’intervenuto acquisto a non domino.

Il quarto motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto dimostrata l’assenza di poteri rappresentativi in capo al soggetto che aveva sottoscritto l’atto di alienazione del 1942 in nome e per conto dell’ente ospedaliero, laddove, a contrario, era onere dell’attrice dimostrare tale circostanza, avendo pertanto omesso di provare i fatti giustificativi dell’inefficacia.

Il motivo non si confronta affatto con la ratio della decisione impugnata.

I giudici di appello sono, infatti, pervenuti ad accertare incidentalmente l’inefficacia dell’atto del 1942, non già in ragione della carenza di poteri di rappresentanza dell’ente in capo al L.S., che nell’atto era indicato come “funzionante da presidente dell’ospedale civico di (OMISSIS)”, perchè il titolare era stato chiamato alle armi, ma per la diversa ragione della assenza del visto successivo dell’autorità prefettizia a mente del R.D. n. 382 del 1934, art. 296 applicabile all’epoca dell’alienazione.

Trattasi quindi di un’autonoma causa di inefficacia dell’atto, la cui ricorrenza nel caso di specie non è stata posta in contestazione da parte della ricorrente, e che quindi esimeva dal dover esaminare se l’atto potesse essere ritenuto inefficace anche per la diversa causa riconducibile alla carenza di poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore dell’atto.

Giustamente il motivo di appello, con il quale si proponeva analoga censura avverso la decisione del Tribunale, è stato ritenuto assorbito, sicchè la mancata contestazione delle ragioni di diritto che hanno correttamente determinato la valutazione di assorbimento dell’analogo motivo di appello, rende inammissibile il motivo di ricorso in esame, in quanto non risulta idoneo a confutare l’effettiva ratio decidendi della decisione in parte qua.

Infine va disatteso anche il quinto motivo di ricorso con il quale si ripropongono le doglianze di cui al primo e secondo motivo (violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c.), prospettandosi però la loro rilevanza non più ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ma della diversa ipotesi di cui al n. 4, potendosi a tal fine far richiamo a quanto già osservato in occasione della disamina dei primi due motivi di ricorso.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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