Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19300 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17711-2014 proposto da:

DR.A.MI.FARMA SRL in liquidazione, in persona del e liquidatore p.t.

prof. A.A., considerata domiciliata ex lege, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO ANZISI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, NORDSTERN COLONIA ASSICURAZIONI DANNI

SPA, UNIONE SUBALPINA ASSICURAZIONI SPA, FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1861/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MARIO ANZISI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità (360

bis n. 1) o manifesta infondatezza del ricorso e statuizione sul

contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1995 la società Dramifarma s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli le società Reale Mutua, Nordstern Colonia, Unione Subalpina e Fondiaria (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai, e come tale sarà d’ora innanzi indicata), allegando di avere con esse stipulato un contratto di coassicurazione contro il furto; di avere subito nel (OMISSIS) un furto di “materiale sanitario”, e che le coassicuratrici non avevano pagato l’indennizzo.

Ne chiese perciò la condanna al pagamento di quanto contrattualmente e rispettivamente dovuto.

2. Il Tribunale di Napoli con sentenza 15.10.2007 n. 9717 rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Napoli con sentenza 17.6.2014 n. 1861 rigettò il gravame.

A fondamento della propria decisione la Corte partenopea osservò che:

-) il contratto prevedeva la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso entro 24 ore dal furto;

-) nel caso di specie l’assicurato aveva dolosamente omesso il suddetto adempimento;

-) ai fini della decadenza dall’indennizzo era sufficiente il dolo generico (ovvero la consapevolezza di avere l’obbligo e di non volerlo adempiere), mentre non era necessario l’ulteriore intendimento di recare pregiudizio all’assicuratore.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Dramifarma con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Nessuna delle società intimate si è difesa in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha violato gli artt. 1913 – 1915 c.c., per avere ritenuto che la violazione dolosa dell’obbligo di avviso di sinistro, da parte dell’assicurato, sussista in tutti i casi in cui questi sia consapevole dell’omissione, anche se non abbia intenti fraudolenti.

La ricorrente si dichiara consapevole di sostenere una tesi giuridica da sempre disattesa da questa Corte, ma ne sollecita il superamento.

1.2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per omessa esposizione del fatto.

La ricorrente infatti non spiega cosa abbia deciso la Corte d’appello (ed infatti il sunto della decisione d’appello, esposto al p. 2 dello “Svolgimento del processo” della presente sentenza, lo si è dovuto desumere dall’esame diretto del provvedimento impugnato); quale il fondamento giuridico della decisione; perchè mai venga in rilievo l’art. 1915 c.c..

In secondo luogo il motivo in esame è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto vi si sostiene una tesi giuridica in contrasto con una risalente giurisprudenza (risalente a Sez. 3, Sentenza n. 4203 del 03/10/1977, Rv. 387841, secondo cui “affinchè l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’Obbligo dell’avviso, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 1915 c.c., comma 1 (perdita del diritto all’indennità), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno allo assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’indicato Obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo”), senza che sia compiuto alcun serio sforzo per superarla.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1366, 1913 e 1915 c.c..

Il motivo muove dal presupposto che la Corte d’appello avrebbe affermato che l’omesso avviso di sinistro palesa di per sè una volontà fraudolenta dell’assicurato, e sostiene che a condividere questa affermazione si perverrebbe ad una interpretazione degli artt. 1913 – 1915 c.c. contraria al dovere di buona fede nell’interpretazione del rapporto.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile per più ragioni:

ex art. 366 c.p.c., n. 3, perchè non espone con chiarezza il senso della censura;

– perchè lamenta la violazione dell’art. 1366 c.c. con riferimento all’interpretazione d’una norma di legge, e non di un contratto;

– perchè travisa il senso della sentenza impugnata: questa non ha affatto affermato che l’omesso avviso di sinistro prova di per sè la frode dell’assicurato; ha semplicemente osservato che per perdere il diritto all’indennizzo, ex art. 1915 c.c., non è necessario il dolo specifico di frodare l’assicuratore, ma basta il dolo generico: ovvero sapere di dover dare l’avviso, e non darlo volontariamente.

3. Le spese.

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle società intimate.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Dramifarma s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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