Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19300 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19300 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: UCCELLA FULVIO

SENTENZA

sul ricorso 23394-2007 proposto da:
DE ROSA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ANCOMARZIO 13, presso lo studio dell’avvocato
CASINOVI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
VESCE ENRICO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1154

PALLADINO ARMIDA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 156/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 23/01/2007 R.G.N. 1476/03;

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Data pubblicazione: 21/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/05/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;
udito l’Avvocato FABIO CASINOVI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso.

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Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

Svolgimento del processo

Il 12 febbraio 2002 il Tribunale di Napoli accoglieva
parzialmente la domanda proposta da De Rosa Antonio nei
confronti di Palladino Armida per sentirla condannare al
pagamento di tutte le spese necessarie per il ripristino di un

per lo svolgimento di attività scolastica, oltre al risarcimento
dei danni ed accoglieva la riconvenzionale dispiegata dalla
Palladino per la restituzione del deposito cauzionale.
Il Tribunale condannava, quindi, la Palladino al pagamento di
lire 6.220.000 oltre interessi dalla domanda, compensando tra le
parti le spese del grado.
Su gravame principale del De Rosa e incidentale della Palladino
la Corte di appello di Napoli il 23 gennaio 2007 ha confermato
la sentenza di prime cure.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il De
Rosa, affidandosi a due motivi.
L’ intimata Palladino non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.-In punto di fatto va posto in rilievo che tra le parti venne
stipulato un contratto di locazione ad uso diverso da quello
abitativo e destinato ad attività scolastica per un immobile di
proprietà del De Rosa costituito da un appartamento situato a
piano terra.

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appartamento di sua proprietà concesso in locazione alla stessa

La Palladino si obbligava a rimettere in pristino al termine
della durata della locazione i servizi igienici modificati nello
stato precedente onde renderli conformi alla destinazione ad uso
abitativo.
Su richiesta della conduttrice, che comportava comunque

conformità della piantina allegata, la stessa modificò le opere
murarie interne onde ottenere l’autorizzazione necessaria della
USL 43 per svolgere l’ attività scolastica.
Nella scrittura del 31 luglio 1989, di cui il ricorrente riporta
parte del contenuto che rileva in questa sede,la Palladino si
obbligava ” a rimettere i servizi igienici nello stato pristino
e cioè a renderli conformi a quelli preesistenti consoni alla
destinazione abitativa”.
In seguito la Palladino effettuò lo spostamento di varie
tramezzature interne , che avrebbero dovuto essere ricostruite
così come erano prima dell’ intervento e la ricostruzione del
bagno per civile abitazione, modificato con servizi e strutture
idonee per scuola materna ed elementare ( p.6 ricorso ).
Assume il ricorrente che la consistenza delle opere riguardava
non solo il bagno, ma anche le tramezzature interne, come
rilevato anche dalla CTU espletata in primo grado.
Avrebbe errato il giudice dell’ appello nel ritenere che
l’obbligazione assunta dalla Palladino fosse solo quella di
ripristinare il bagno, fondandosi sul fatto che l’USL, pur
avendo proceduto al sopralluogo dei locali, nulla aveva

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l’obbligo di ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi in

prescritto, ritenendo i locali idonei all’uso cui erano
destinati.
2.-Infatti, con il

primo motivo (

violazione di legge-falsa

applicazione della legge-omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione su un punto essenziale della causa ex art.360 n.5

a quo sul punto si basino su di un principio apodittico e non

suffragato da alcuna motivazione plausibile allorché ha
condiviso pienamente la decisione di primo grado, che aveva
limitato la obbligazione della Palladino al solo ripristino dei
bagni ( p.5 ricorso ).
Il convincimento sarebbe stato suffragato sulla base dei testi
escussi, senza tenere in debito conto le lettere prodotte e non
disconosciute da dove si sarebbe evinta l’ulteriore obbligazione
della conduttrice ( p.10 ricorso ).
Ed, inoltre, le prove articolate dalla Palladino sarebbero state
inammissibili in quanto contrastanti con le scritture prodotte
sotto il profilo, ulteriore, della incapacità a testimoniare dei
testi, che avrebbero avuto, essendo uno l’ autista, l’ altra una
insegnante della Palladino, un interesse personale alla causa
(p.15 ricorso ).
3.-Con il

errata, illogica motivazione,

secondo motivo (

violazione di legge, motivazione insufficiente o inadeguata ) il
ricorrente censura la impugnata sentenza come una diversa
valutazione dei fatti di causa e degli stessi punti salienti

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c.p.c. ) il ricorrente lamenta che le considerazioni del giudice

dell’ istruttoria ( p.16 ricorso ), caratterizzati dalla prova
documentale, dalla prova testimoniale, dalla CTU.
Il giudice

a quo non avrebbe dato prevalenza ad uno o ad un

altro dei mezzi istruttori, non avrebbe utilizzato la CTU.
Ad illustrazione dei motivi vengono formulati i seguenti quesiti

Gli atti scritti ( raccomandate-dichiarazioni ) valgono a
descrivere o rappresentare una determinata manifestazione del
pensiero e della volontà?
Tale nozione è accettabile?
La capacità di rappresentare resta una caratteristica oggettiva
ed intrinseca del documento come res signata, oppure si traduce
in una sterile implicazione per il fatto sotteso?
Può

il

documento-non

impugnato né

disconosciuto-essere

sconfessato dalla prova testimoniale la quale-peraltro- si
appalesa inconferente, inammissibile anche in considerazione
dell’ incapacità degli stessi testi dipendenti dalla Palladino
Armida?
Può dedursi da un fatto-così come costituito dalla mancata
prescrizione di un determinato ordine-la presunzione che alcuna
opera all’ interno dell’ appartamento venga eseguita dalla
conduttrice? ( in altri termini, la mancanza delle prescrizioni
della USL avvalora la tesi che la conduttrice non ha realizzato
lo spostamento dei tramezzi intern)1?
Tale circostanza può indurre il giudice- a

discapito delle

dichiarazioni scritte della conduttrice, non smentite né

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di diritto:

disconosciute e neppure impugnate genericamente-a dedurre da un
fatto che resta una presunzione un’ altra presunzione ( la
cd.praesunpto de presunto) ?
Gli indizi, pur potendo essere sottoposti al libero
apprezzamento del giudice, devono essere confortati da altri

inversione degli oneri probatori gravanti su ciascuna delle
parti?
Può il giudice-dopo avere disposto CTU al fine dell’
accertamento tecnico sulla verità dei fatti-ignorarla e
disattenderla-annullando il limite garantistico dell’ elaborato
in osservanza al precetto generale sancito dall’ art.112 Cost
(rectius:111 Cost ).( già ai sensi del l° comma ed oggi del 6 ° ,
dopo le integrazioni apportate sul giusto processo dalla C.Cost.
n.2/1999 ) così eludendo il dovere della adeguata motivazione al
suo apprezzamento?
4.-Tutto ciò posto in rilievo il Collegio ritiene il ricorso
inammissibile.
Infatti i quesiti sono astratti e generici nella parte in cui
seguono al denunciato vizio dell’
dell’error in procedendo;

error in judicando

e

mancano della chiara indicazione del

fatto decisivo; non consentono alla Corte di enucleare la regula
juris da applicare al caso concreto.
Non solo, ma la loro stessa illustrazione attiene alla
valutazione del materiale probatorio, di cui prospettano una
lettura diversa da quella operata dal giudice dell’ appello, che

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elementi probatori di convincimento e possono provocare una

lo stesso ricorrente riconosce essere stata effettuata, ma a suo
dire, privilegiando solo taluni aspetti delle stesse ( p.16
ricorso ).
Del resto, non corrisponde al vero che i testi escussi fossero
incapaci, tutt’al più avrebbe potuto essere ritenuti
a quo non li ha ritenuti tali in

quanto concordanti con l’accertamento della USL, per cui,
condividendo la motivazione del Tribunale, ha potuto concludere
che la Palladino era tenuta solo a ripristinare i servizi
igienici dell’ alloggio per essere a tanto stata obbligata
contrattualmente ( v.p.4 sentenza impugnata ).
Peraltro, ma solo per completezza, se gli errori denunciati
fossero stati ritenuti esistenti, ma non è questo il caso,
atteso l’ impianto del ricorso, il suo contenuto, si sarebbe
potuto verificare un errore revocatorio, in quanto tale
inammissibile in questa sede.
Non avendo l’ intimata svolta attività difensiva nulla va
disposto per le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 maggio
2013.

inattendibili, ma il giudice

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