Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19300 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 18/07/2019), n.19300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11299-2017 proposto da:

D.C.I., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 91,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRISI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA

MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3972/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 26.10.2016 numero 3972 il Tribunale di Catania respingeva il ricorso proposto da D.C.I. nei confronti dell’INPS, in opposizione alle conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo, per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile e dello stato di portatrice di handicap grave;

che, per quanto ancora in discussione, il Tribunale osservava che la c.t.u. disposta nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo aveva confermato la valutazione della commissione medica e del c.t.u. della fase di accertamento tecnico preventivo (che aveva riconosciuto la parte invalida al 70%); la ricorrente, invalida al 76%, era, dunque, priva del requisito sanitario per le prestazioni di invalidità civile;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso D.C.I., articolato in due motivi; l’INPS ha depositato procura liti;

che con ordinanza interlocutoria del 24 luglio 2018 è stata disposta la acquisizione del fascicolo d’ufficio; all’esito la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, erronea e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza respinto la domanda nonostante il contestuale accertamento del requisito sanitario per il godimento dell’assegno di invalidità civile;

– con il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971 e successive modifiche ed integrazioni, impugnando la sentenza per avere negato il diritto all’assegno mensile di invalidità civile, pur dando atto che il CTU aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari o superiore al 74% (in particolare del 76%) e pur facendo propria tale valutazione;

che ritiene il collegio si debba accogliere il ricorso;

che i due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, sono fondati;

che, invero, il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del ctu, che aveva accertato sussistere un condizione del 76% di invalidità con decorrenza dal gennaio 2016 ed ha, tuttavia, ritenuto non essere integrato il requisito sanitario dell’assegno di invalidità civile, con ciò violando la L. n. 118 del 1971, art. 13, a tenore del quale l’assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Invero, come chiarito da questa Corte con l’arresto del 9 aprile 2019 n. 9876, la pronuncia del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ha per oggetto il solo requisito sanitario. Deve essere pertanto dichiarata la sussistenza del requisito sanitario dell’assegno di invalidità civile con decorrenza dal gennaio 2016;

che l’INPS deve essere condannata al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in Euro 911 per la fase di accertamento tecnico preventivo ed in Euro 2.251 per la fase di opposizione (cfr. Cass. ord. n. 28977/2018) oltre alle spese di consulenza come già liquidate nonchè alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accerta che D.C.I. è in possesso dal gennaio 2016 del requisito sanitario per il godimento dell’assegno di invalidità civile.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese dell’accertamento tecnico preventivo, che liquida in Euro 911 per la fase di accertamento tecnico preventivo ed in Euro 2.251 per la fase di opposizione, oltre alle spese di consulenza come già liquidate.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 1.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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