Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19300 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18077-2016 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO,

101, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO PECONI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI

7, presso lo studio dell’Avvocato LUCIA ZACCAGNINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GABRIELLA ANGELA

MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositata il 4 marzo 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO

che con atto di citazione del 29 dicembre 2012 V.E. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Alessandria l’ing. B.K. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito per responsabilità della convenuta stessa per mancato accesso alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 19 febbraio 2007;

che la convenuta rimaneva contumace;

che l’adito Giudice di pace, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 maggio 2014, condannava B.K. al pagamento in favore di V.E. della somma di Euro 5.000, oltre al rimborso delle spese del giudizio;

che il Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 4 marzo 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello della B., rilevando che l’appellante ha omesso, con l’atto introduttivo, di censurare specificamente i passaggi della sentenza su cui il Giudice di pace ha fondato la decisione di primo grado e di indicare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, omettendo, altresì, di indicare le circostanze da cui deriva la denunciata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;

che il Tribunale ha osservato che la parte appellante si è limitata a negare l’esistenza di alcun contratto intercorso tra l’ing. B. e il V. relativo all’espletamento della pratica ENEL e Gestore servizi energetici – GSE inerente l’impianto fotovoltaico, salvo poi contraddire se stessa nella parte in cui assume di aver assunto tale incarico a titolo gratuito (come se la gratuità della prestazione impedisse il prodursi degli effetti obbligatori scaturenti dal contratto concluso tra le parti);

che per la cassazione della sentenza del Tribunale la B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 luglio 2016, sulla base di due motivi;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, è inammissibile per genericità: esso, infatti, senza neppure indicare la norma di diritto violata dalla sentenza impugnata, non dà modo a questa Corte di legittimità di verificare la specificità delle doglianze articolate con l’atto di appello, perchè, non riportando il contenuto motivazionale della sentenza di primo grado, non consente di appurare se la prospettata carenza di “legittimazione attiva” del V. sia sufficiente ad integrare il requisito di cui all’art. 342 c.p.c.;

che, d’altra parte, il motivo di ricorso non si correla alla ratio decidendi che sostiene la pronuncia impugnata, là dove questa, nel sottolineare “l’assoluta pretestuosità” dell’impugnazione proposta, dà rilievo alla contraddizione dell’appellante, che nega la legittimazione attiva ma ammette di avere assunto l’incarico professionale a titolo gratuito;

che il secondo motivo – rubricato omesso esame di un fatto decisivo della controversia – è inammissibile, posto che l’omesso esame dell’eccepita carenza di legittimazione processuale del V. dipende dall’avere l’appellante affidato l’impugnazione ad un atto privo del prescritto carattere della specificità;

che il ricorso è rigettato;

che le spese seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400, di cui Euro 1.200,0 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge;

dichiara – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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