Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1930 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1930
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7752-2007 proposto da:
R.G.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI
ALDO, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 7,
presso lo studio dell’avvocato CORONATI RODOLFO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GALLI ANTONIO MARIA, giusta procura
alle liti a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI CLUSONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 439/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
22.3.06, depositata il 29/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, R.G.T., impugna la sentenza della Corte di appello Brescia 439/06 depositata 29 maggio 2006.
Resiste con controricorso la parte intimata, M.A..
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state depositate memorie.
All’udienza in camera di consiglio la Procura Generale concludeva in senso conforme alla relazione del consigliere relatore.
La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso del consigliere relatore, che di seguito si riporta, al quale non sono stati rivolti rilievi critici.
“Il ricorso, quanto alla formulazione dei quesiti, non appare rispondente alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..
Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6, citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso di cui al 5 con la chiara indicazione del fatto controverso.
Le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007”.
La Corte osserva, altresì, che vengono nuovamente prospettate questioni in fatto già sottoposte al vaglio della corte territoriale e da questa correttamente e motivatamente disattese e che le censure proposte, sotto tale profilo, difettano anche di autosufficienza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010