Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1930 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6364/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/12/2005 R.G.N. 10528/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

la Corte d’appello di Roma ha, confermando la sentenza di primo grado, accolto il ricorso del lavoratore in epigrafe avente ad oggetto l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra detto lavoratore da una parte, e Poste Italiane s.p.a.

dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società affidato a tre motivi, precisati da memoria; il lavoratore intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;

Considerato che:

il lavoratore è stato assunto: con tre contratti a termine stipulati, rispettivamente, per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998, e dall’11 novembre ottobre 1998 al 30 gennaio 1999, nonchè dall’8 giugno 1998 al 30 settembre 1998, i primi due a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, ed il terzo, ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;

la Corte territoriale in relazione al primo di tali contratti stipulati a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 ossia per esigenze eccezionali ecc, sul presupposto che anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23, sia necessario che l’apposizione del termine sia giustificata da un’esigenza temporanea, specifica ed oggettiva concretamente riferibile alla singola assunzione; rilevato che nel caso di specie la società Poste Italiane non aveva provato la riconducibilità della singola assunzione alla ristrutturazione aziendale menzionata dalla contrattazione collettiva, ha concluso per l’illegittimità del termine benchè ricadente in un periodo precedente la data del 30 aprile 1998; in relazione al secondo contratto la predetta Corte ne ha ritenuto l’illegittimità perchè stipulato dopo il 30 aprile 1998 ossia scaduta la vigenza dell’accordo aziendale del 16 gennaio 1998;

Relativamente al terzo contratto, concernente la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, la Corte territoriale rilevando che nulla la società Poste aveva dedotto ha confermato la declaratoria d’illegittimità del termine;

la suddetta impostazione è stata, con i primi due motivi del ricorso, in parte censurata dalla società ricorrente la quale assume che l’interpretazione data dalla Corte di merito si basa, in sostanza, sui principi elaborati in sede di applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, inapplicabili al caso di specie;

la censura è fondata nel senso di seguito indicato;

secondo il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 56, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinatela Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte Suprema e ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588;

con riferimento, pertanto, al contratto a termine stipulato per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998 la sentenza è errata e va, pertanto, cassata in parte qua; nessuna censura la società muove relativamente alla ritenuta illegittimità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo dall’8 giugno 1998 al 30 settembre 1998 in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre di guisa che deve ritenersi sul punto formato il giudicato interno con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla illegittimità del termine apposto al contratto stipulato dall’11 novembre 1998 al 30 gennaio 1999 in relazione a esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ecc… .che la Corte del merito ha ritenuto nullo perchè concluso dopo il 30 aprile 1998 ossia scaduta la vigenza dell’accordo aziendale del 16 gennaio 1998;

l’ultima censura relativa al pagamento delle retribuzioni omesse e dell’aliunde perceptum è da considerarsi sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità e come tale è inammissibile;

la relativa questione, infatti, non è trattata nella sentenza impugnata e non avendo parte ricorrente allegato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso,di averla devoluta ed in quali termini al giudice di appello, deve considerarsi sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione; per tale ragione non vi è spazio per l’applicabilità dello ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, conclusivamente i primi due motivi del ricorso vanno parzialmente accolti, mentre il terzo va dichiarato inammissibile;

in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata in parte qua e non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito, va dichiarato che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’8 giugno 1998 ferma restando la statuizione relativa alle conseguenze economiche ed alle spese del giudizio di merito.

In conseguenza del solo parziale accoglimento del ricorso r le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per metà ponendo la residua parte a carico della società Poste.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente i primi due motivi del ricorso quanto al primo contratto, dichiara inammissibile il terzo motivo cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’8 giugno 1998 ferma restando la statuizione relativa alle conseguenze economiche ed alle spese del giudizio di merito.

Compensa per metà le spese del giudizio di legittimità ponendo a carico della società ricorrente la residua parte che per tale quota liquida in Euro 21,50 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari oltre spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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