Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1930 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.P.D., in proprio ed in qualità di legale

rappresentante p.t. della (OMISSIS) S.N.C., e C.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Boezio n. 14, presso

l’avv. ALBERTO MARSILI FELICIANGELI, unitamente agli avv. NAZZARENO

CIARROCCHI e WALTER MASSUCCI, del foro di Fermo, dai quali sono

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.N.C. E DI D.P.D. E

C.G.;

– intimato –

e

E.M. COMPANY S.R.L., COMES S.R.L., PELLAMI DUE S.R.L., CALZATURIFICIO

LENNY COSTELLO DI L.L. e F. S.R.L.

– intimati –

e

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 379/12,

pubblicata il 30 maggio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 30 maggio 2012, la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto da D.P.D., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) S.n.c., e da C.G. avverso il decreto emesso il 23 novembre 2011, con cui il Tribunale di Fermo aveva dichiarato il fallimento dei reclamanti, previa dichiarazione d’inammissibilità della proposta di concordato preventivo dagli stessi avanzata.

2. – Avverso la predetta sentenza i falliti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, si rileva che, con ordinanza interlocutoria del 31 gennaio 2014, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con la fissazione del termine di novanta giorni per la rinotificazione del ricorso alla E.M. Company S.r.l., alla Comes S.r.l., alla Pellami Due S.p.a. ed al Calzaturificio Lenny Costello di L.L., essendo stata rilevata la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso i domicili eletti dai procuratori costituiti in primo grado per le predette società, benchè le stesse fossero rimaste contumaci in sede di reclamo. Nonostante la rituale comunicazione dell’ordinanza, effettuata il 4 febbraio 2014, i difensori della ricorrente non hanno provveduto al deposito del ricorso rinotificato, astenendosi inoltre dal comparire alla successiva udienza del 9 novembre 2016, con la conseguenza che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c.. Tale disposizione, infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, è applicabile, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2005, n. 27398; Cass., Sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13094; 15 aprile 2011, n. 8628).

2. – La mancata costituzione degl’intimati esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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