Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 193 del 09/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 09/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.09/01/2017), n. 193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17296-2014 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTON
GIULIO BARRILI 49, presso lo studio dell’avvocato DANIEL DE VITO,
rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO FREDA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4489/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 20/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato FREDA Valerio, difensore del ricorrente che chiede
rinuncia;
udito l’Avvocato TORTORA Fabio, (Avv. Generale dello Stato) difensore
del resistente che chiede rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il signor S.V. ha proposto ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza del tribunale di Ariano Irpino, ha rigettato l’opposizione da lui proposto avversa l’ordinanza ingiunzione con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze gli aveva applicato una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 5% dell’importo delle transazioni in contanti da lui effettuate tra il 2003 ed il 2004 presso la Cassa Arianese di Mutualità, ritenendolo responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 1 convertito in legge con la L. n. 197 del 1991.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito con controricorso.
La causa è stata chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 29 settembre 2016.
In prossimità dell’udienza è stato depositato nella cancelleria di questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, “con compensazione totale delle spese”, firmato dal ricorrente di persona, dal suo procuratore, avvocato Valerio Freda, nonchè, per adesione, dal procuratore del controricorrente, avvocato dello Stato Fabio Tortora.
Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale; poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’udienza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);
Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione alla rinuncia manifestata dalla difesa erariale.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017