Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 193 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 193 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 8510-2010 proposto da:
BELTRAMA

SONIA

5LT5N071L53I829F,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo
studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, che la

‘v

rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLINI

MARIO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

1989

GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.P.A., BASSI FER
GIANLUCA BSSGLC69A15L682Q, GROUPAMA ASSICURAZIONI
S.P.A.;

1

Data pubblicazione: 09/01/2014

– intimati –

avverso la sentenza n. 73/2009 del TRIBUNALE di
SONDRIO, depositata il 18/02/2009 R.G.N. 1088/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA

udito l’Avvocato CRISTINA DELLA VALLE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

ARMANO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Beltrama Sonia ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Sondrio
Bassi Fer Gianluca, la soc. GE Capital SF s.p.a. e la soc. Nuova Tirrena
Assicurazioni s.p.a. per impugnare la sentenza del Giudice di Pace con la
quale gli appellati erano stati condannati in solido al pagamento della
somma di C 1.442,06, oltre interessi compensativi pari al 70 % degli
interessi legali , previa detrazione della somma di C 1.310,00 ,già

Beltrama in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Sondrio .
Le spese di lite venivano compensate tra le parti.
La Beltrama con l’appello ha prodotto una ricevuta fiscale per sedute
massoterapiche ed ha lamentato la inadeguatezza della liquidazione del
danno
Il Tribunale di Sondrio ,con sentenza del 18-2-2009 , rigettata
ogni altra domanda od eccezione, ha:
a) accertato e dichiarato l’inammissibilita della produzione del
doc. 3 operata dall’attrice in allegato al ricorso e la conseguente
inutilizzabilita probatoria di tale documento;
b) rigettato l’appello proposto da Beltrama Sonia
c) compensato le spese del grado
Propone ricorso Beltrama Sonia con due motivi.
Non presentano difese gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denunzia violazione di legge ..
La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: si rivolge all’ecc.ma
Corte adita affinchè si compiaccia di esprimersi se la controversia in
esame debba oppure no essere classificata secondo il rito del lavoro, in
conformità alla riforma di cui alla legge 21/2/2006 n. 102 – cosiddetta
legge Viola.

E’ pur vero che, allo stato, tale disposizione è stata abrogata legge
18/6/2009 n. 69, art. 53 -, ma alla fattispecie, relativamente a fatto
deciso con sentenza 10/2/2009, il contenuto della legge 21/2/2006 n.
102 risulta essere applicabile.
2) Come secondo motivo si denunzia omessa, contradditoria
motivazione di fatto decisivo per il giudizio.
La ricorrente Beltrama , come momento di sintesi ” si domanda a

3

corrisposta dalla Tirrena, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla

questo capo se, oppure no costituisca prova di rimborsate spese di C
372,91 il contenuto della lettera della Nuova Tirrena s.p.a. 2/8/2006,
lettera con la quale la compagnia assicuratrice detta inviava alla
ricorrente Beltrama assegno di C 1.310,00, fra altro, specificando a
menzionata lettera che nell’importo trasmesso era contemplata la
somma di C 372,91 per “spese documentate” (doe. sub 7 a ricorso) ?
E se la causale di detto importo puo essere imputata a sorta capitale

3.1 motivi sono inammissibili per inadeguata formulazione del quesito
di diritto e del momento di sintesi.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che secondo l’art. 366 bis
c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006,applicabile
alla presente fattispecie poiché la sentenza impugnata è stata depositata
il 18-2-09, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità,un quesito di diritto e la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass.
3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del
quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò
specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”
4.. Nella specie, il motivo non contiene la formulazione di un quesito
logico-giuridico, la cui soluzione consenta di accogliere o respingere il
ricorso. Il “quesito” di diritto è privo di concretezza e non indica a) la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel
giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si
sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass 19769/08).
5.11 momento di sintesi non è idoneo ad individuare né il fatto
controverso, né i punti di contraddittorietà e illogicità di cui sarebbe
affetta la motivazione impugnata.
Nulla per le spese del giudizio stante l’assenza di difese degli intimati.
P.Q.M.

con ogni accessorio si domanda la ricorrene Beltrama ?”

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Nulla per le spese del giudizio di
cassazione.

Roma 23-10-2013

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